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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5020/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunle 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 939 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'ingiunzione di pagamento notificata il 13/03/2024 ai sensi dell'art. 139 cpc, per un importo complessivo di € 435,00 per
IMU anno 2014.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa /irregolare notifica avviso di accertamento ed altri atti interruttivi della prescrizione;
2) prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di Palagonia, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'ingiunzione impugnata, mai a loro volta impugnati.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, il Comune intimato, pur costituendosi in giudizio, non ha allegato, e quindi comprovato la regolare notifica del preliminare avviso di accertamento, pertanto il principale motivo del ricorso - omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C. con cui parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza del potere di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo – è fondato essendo decorso il termine di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 e il successivo termine di prescrizione quinquennale con specifico riferimento alle annualità ( 2014) in questione.
Invero, nelle sue controdeduzioni il Comune resistente ha rappresentato che l'avviso di accertamento nr 1365 dell'8/11/2018 sarebbe stato notificato il 1/03/2019 a mani di Nominativo_1 qualificatosi fratello della ricorrente: orbene non è specificato se detto germano fosse convivente della ricorrente nè, in ogni caso, risulta sia stata successivamente inoltrata la prescritta raccomandata postale.
Nulla è stato prodotto, al riguardo, dal resistente, che si è limitato alla mera produzione della predetta relata di notifica senza ulteriore produzioni dei prescitti atti successivi necessari per il perfezionamento della stessa.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica,accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune di Palagonia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00,oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A.,nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5020/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunle 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 939 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'ingiunzione di pagamento notificata il 13/03/2024 ai sensi dell'art. 139 cpc, per un importo complessivo di € 435,00 per
IMU anno 2014.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa /irregolare notifica avviso di accertamento ed altri atti interruttivi della prescrizione;
2) prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di Palagonia, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'ingiunzione impugnata, mai a loro volta impugnati.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, il Comune intimato, pur costituendosi in giudizio, non ha allegato, e quindi comprovato la regolare notifica del preliminare avviso di accertamento, pertanto il principale motivo del ricorso - omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006. Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 C. con cui parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza del potere di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo – è fondato essendo decorso il termine di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 e il successivo termine di prescrizione quinquennale con specifico riferimento alle annualità ( 2014) in questione.
Invero, nelle sue controdeduzioni il Comune resistente ha rappresentato che l'avviso di accertamento nr 1365 dell'8/11/2018 sarebbe stato notificato il 1/03/2019 a mani di Nominativo_1 qualificatosi fratello della ricorrente: orbene non è specificato se detto germano fosse convivente della ricorrente nè, in ogni caso, risulta sia stata successivamente inoltrata la prescritta raccomandata postale.
Nulla è stato prodotto, al riguardo, dal resistente, che si è limitato alla mera produzione della predetta relata di notifica senza ulteriore produzioni dei prescitti atti successivi necessari per il perfezionamento della stessa.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica,accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune di Palagonia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00,oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A.,nella misura di legge, se dovute.