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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella ConSIliere
Dott.ssa Natalia Imarisio ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 1039/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura, dall'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, elettivamente domiciliata in
VIALE MAJNO, 5 - 20122 MILANO, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. SPINELLI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA MARSALA, 17 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 26 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. TAVAZZI MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI, 9 - 40122 BOLOGNA, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. LI
VIGNI GIORGIO, elettivamente domiciliata in VIA PINDEMONTE, 88 - 90129 , CP_3 presso lo studio del difensore;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1637/2023, pubblicata l'8 novembre 2023 dal Tribunale di Busto Arsizio e non notificata nella causa n. 4695/2021 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni per : Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n° 1637/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio all'esito del giudizio rubricato al n° 4695/2021 R.G, pubblicata in data 8 novembre 2023, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione, con particolare riferimento agli appelli incidentali proposti in quanto infondati in fatto e in diritto, così giudicare: nel merito via principale
1). in accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio, circa il danno non patrimoniale, omette immotivatamente di riconoscere la quota relativa all'Invalidità Temporanea (accertata nella misura di 1335 gg. complessivi), prevista dalla Tabelle del Tribunale di Milano ammontante
(secondo i valori medi indicati - € 140,00 per ITT al dì -) ad € 88.963,00, con la conseguente correzione dell'importo liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, in € 200.509,00 in luogo di € 111.546,00 o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
pagina 2 di 26 2). in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio, non rivaluta la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale dal 31 dicembre 2021 alla pronuncia della sentenza e, circa gli interessi sul risarcimento del danno non patrimoniale, omette di riconoscere gli interessi compensativi dal fatto alla pronuncia;
3). in accoglimento del terzo motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di riconoscere il rimborso delle competenze legali del procedimento di ATP a favore della SInora e del relativo C.U. e Pt_1 conseguentemente e per l'effetto,
4). condannare (Cf/P.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con sede in via Arnaldo da Brescia 1, 21052 Busto Arsizio, pec: C
. , (Cf/P.iva ) in Email_1 Controparte_4 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in 21100 Varese, viale Borri 57, pec: C
e (Cf/P.iva Email_1 Controparte_6 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, via G. Cusmano, 24, 90141 P.IVA_3
– pec: in CP_3 Email_2 Email_3
solido tra loro - al risarcimento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 88.963,00 a titolo di
Invalidità Temporanea complessiva (che va ad integrare il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200.509,00 o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia);
- al versamento all'esponente della somma corrispondente alla rivalutazione monetaria su quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale, dal 31 dicembre 2021 alla pronuncia della sentenza, nonché alla corresponsione alla SInora degli interessi compensativi Pt_1
sull'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, dal fatto alla pronuncia;
- al pagamento alla danneggiata delle competenze legali relative al procedimento di ATP nonché del relativo Contributo Unificato.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore pagina 3 di 26 dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, così giudicare:
In via principale:
Dichiarare irricevibili ovvero inammissibili i motivi di impugnazione principale della IG.ra relativi all'asserita omessa liquidazione dell'invalidità temporanea (primo motivo di Pt_1 appello principale) e all'asserita omessa liquidazione delle spese e compensi legali dell'ATP
(terzo motivo di appello principale);
In ogni caso, respingere l'appello principale proposto dalla SI.ra , siccome infondato Pt_1
in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In via subordinata e condizionata rispetto all'ammissibilità e accoglibilità /accoglimento, in tutto o anche solo in parte, dell'appello principale della SI.ra (in particolare Pt_1 con riferimento all'interpretazione della sentenza di primo grado in punto di personalizzazione massima dell'invalidità permanente):
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha "aumentato proporzionalmente" l'importo liquidato a ristoro del danno non patrimoniale in ossequio al principio c.d. "di personalizzazione" del risarcimento, non essendo ex adverso stati allegati né provati elementi particolari ed eccezionali che giustifichino la personalizzazione del danno biologico;
Si chiede inoltre di ridurre nella misura del 34% ovvero in diversa e anche minore misura il quantum della somma in condanna per ristoro dell'invalidità permanente;
Respingere in ogni caso la richiesta dell'appellante principale di riliquidare l'i.t. nella misura di
€140,00 per die, accertando e dichiarando corretta la già avvenuta applicazione di €99,00 al giorno per tale voce di risarcimento del danno biologico ovvero, in stretto subordine e ove a ritenersi/ricostruirsi che il Tribunale non abbia applicato tale importo bensì altro e maggiore, facendo applicazione dell'importo di €99,00 al giorno per tale voce di risarcimento del danno non patrimoniale.
pagina 4 di 26 *****
Rispetto alle posizioni delle altre due appellate: Controparte_7
Rigettare la domanda di volta ad accertare e dichiarare l'assenza di Controparte_2
propria responsabilità nella causazione del danno allegato dalla IG.ra ; Pt_1
Rigettare la subordinata domanda di volta ad accertare e dichiarare Controparte_2
propria corresponsabilità nella causazione del danno allegato dalla IG.ra in Pt_1 percentuale inferiore al 5% già accertato a suo carico dei CCTTUU dell'ATP e dai medesimi confermato a chiarimenti nel giudizio di prime cure;
Rigettare ogni domanda riconvenzionale trasversale e/o di regresso/rivalsa/garanzia/manleva e/o rimborso/restituzione proposta nei confronti dell' dall' Controparte_1 [...]
siccome infondate in fatto e diritto ed anche in considerazione del fatto che Controparte_2
l' ha già provveduto a corrispondere alla IG.ra il 50% di Controparte_1 Pt_1
quanto liquidato complessivamente nella sentenza appellata (altro 50% corrisposto dalla
- quindi essendosi la qui concludente fatta carico anche del 50% della Controparte_2 quota di condanna operante sulla contumace in prime cure ed ancora oggi inadempiente
[...]
, con riserva espressa e rinnovata di azione di regresso ed anche risarcimento danni nei CP_8 confronti della medesima;
CP_9
Respingere tutte le eccezioni e le domande proposte da Controparte_3
con la propria comparsa di costituzione, e per l'effetto rigettarne la richiesta di
[...]
declaratoria di difetto di legittimazione passiva e di estromissione dal giudizio, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto, e confermare la statuizione di primo grado circa la quota di responsabilità concorrente attribuita ad Controparte_3
nella misura del 5% del danno differenziale accertato, con ogni conseguente statuizione ed effetto in termini di diritto della a ripetere e agire in regresso verso Controparte_1
l' per quanto sino ad ora anticipato ed eventualmente ad anticiparsi alla Parte CP
in eccedenza rispetto alla propria quota di possibile corresponsabilità nella Pt_1
causazione del danno, riservata altresì ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti della
[...]
; CP
Regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza rispetto alle domande svolte e alle posizioni assunte dalle Parti a fronte della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 26 Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in via principale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello avversari, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra
, con conferma della sentenza n. 1637/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio Pt_1 all'esito del giudizio R.G. n. 4695/2021; in via subordinata:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' a titolo di danno Controparte_2
biologico temporaneo, per tutti i motivi esposti;
- ridurre il quantum delle avverse pretese, per tutti i motivi esposti;
in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio. in via incidentale:
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all' per tutte Controparte_2
le ragioni esposte, e, per l'effetto, riformare la sentenza 1637/2023 resa dal Tribunale di Busto
Arsizio all'esito del giudizio R.G. n. 4695/2021, nella parte in cui ha ritenuto (co)responsabile e condannato l' in solido con l' e dell' Controparte_2 Controparte_1 [...]
, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali in favore della SI.ra CP
, nonché condannare controparte alla integrale restituzione di tutti gli importi medio Pt_1
tempore corrisposti dall' in ottemperanza della sentenza impugnata;
Controparte_2
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti, nella parte in cui nulla ha disposto in ordine alla domanda riconvenzionale trasversale svolta dalla scrivente azienda nei confronti delle altre parti resistenti (contumaci e non) nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, omettendo qualsivoglia motivazione o decisione in merito. Per l'effetto, condannare tutte le altre parti resistenti a garantire/manlevare e, comunque, a restituire/rimborsare all' quanto da quest'ultima versato a Controparte_2
controparte, in ottemperanza alla sentenza di primo grado e in forza della solidarietà passiva, in eccesso rispetto alla propria effettiva quota di (co)responsabilità e per ragioni invece imputabili pagina 6 di 26 a loro responsabilità, secondo le ripartizioni percentuali che verranno accertate all'esito del giudizio. in subordinata incidentale:
- ridurre la quota di responsabilità in capo all' per tutte le ragioni Controparte_2 esposte, e, per l'effetto, riformare la sentenza 1637/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio all'esito del giudizio R.G. n. 4695/2021 sul punto, condannando l' se Controparte_2 del caso, nei limiti della quota percentuale di responsabilità ad essa effettivamente ascrivibile, con conseguente condanna delle altre parti convenute alla rifusione/manleva/rimborso/regresso in favore dell' di quanto dalla stessa medio tempore versato in eccesso a Parte_2 controparte in forza della sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti e in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale svolta nel primo grado.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e del precedente procedimento ex art. 696bis c.p.c.;
In via istruttoria,
- si chiede la rinnovazione della CTU a firma del dott. e del dott. per tutti i Per_1 Per_2
motivi esposti;
- si chiede ordine di esibizione, rivolto alla ricorrente e all'Inps e all'Inail, ex artt. 210 e 213
c.p.c. della documentazione relativa ad eventuali somme, indennizzi, risarcimenti, rendite e/o pensioni percepite o percipiende dalla SI.ra ad opera degli istituti previdenziali. Pt_1
Stante il fatto che il Tribunale di primo grado medesimo ha espressamente disposto che le somme a percepite (o percipiende) dalla ricorrente ad opera degli istituiti previdenziali avrebbero dovuto essere decurtate dal capitale di condanna, è assolutamente necessario fare chiarezza sull'eventuale ammontare di dette somme.
Conclusioni per : Controparte_3
VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE – SICC
E PER ESSA IL DESIGNATO CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento dei motivi difensivi che precedono:
pagina 7 di 26 RITENERE E DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, per il doppio profilo attenzionato in comparsa di risposta e, per l'effetto, in Controparte_11 riforma del primo pronunciamento del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n.1039/2023 e ciò trattandosi di eccezione non in senso stretto ma attinente alla titolarità del rapporto sostanziale in giudizio, che può essere rilevata d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed anche per la prima volta in appello (v. ex plurimis : Cassazione civile sez. un., 16/02/2016;
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2017, n.30545 ed altre).
ESTROMETTERE l' dal presente giudizio con ogni e qualsivoglia statuizione. CP
Conseguentemente,
RIGETTARE ogni richiesta di condannatorio da parte appellante per sorte ed accessori per interessi e spese di lite, al contempo disponendo che nulla è più dovuto anche in forza della decisione di primo grado, anche con riguardo al condannatorio per accessori per sorte, interessi e spese di lite, in forza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' sotto CP doppio profilo.
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERE NUOVA CTU tesa a verificare l'inesistenza di nesso di causalità a carico dell' e dei suoi operatori esercenti presso il P.S. di Petralia Sottana e del P.O. di CP_8
IN IM, per quanto precede.
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio – dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – l' , l' Controparte_1 CP_2
e l' , per sentirle condannare, in solido tra
[...] Controparte_3
loro, previo accertamento della loro responsabilità nella causazione dei danni patiti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente.
A sostegno della domanda, deduceva che:
⎯ in data 13.8.2012, presso l'abitazione di vacanza in Sicilia, la ricorrente riportava una frattura del malleolo peroneale destro (di tipo Weber B) per la quale veniva condotta presso il pagina 8 di 26 P.S. di San Cimino di IN IM (oggi appartenente all' di ), ove veniva CP CP_3
sottoposta – il giorno 14.8.2012 – ad intervento di riduzione e sintesi della frattura;
veniva dimessa il 17.8.2012 con prognosi di giorni 30 e diagnosi di “frattura obliqua scomposta sovramalleolare perone dx. Distorsione T.T. di sn.”;
⎯ rientrata nella provincia di residenza (Varese), seguiva un iter clinico e terapeutico presso diversi Enti Ospedalieri, durato circa 6 anni, con circa 10 ricoveri ospedalieri, numerosi interventi chirurgici e plurime cicatrici. Nello specifico, a decorrere dal 27.8.2012 si sottoponeva a ripetuti controlli ortopedici, radiografici e Tac, nonché a visite specialistiche fisiatriche presso il poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Cittiglio (Varese); dal
17.4.2013, sino al 2015, subiva differenti ricoveri, interventi chirurgici e moltissimi controlli radiografici, ortopedici e visite specialistiche presso la Struttura complessa di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio (Varese), per poi essere ricoverata più volte nel
2015 presso la Struttura complessa di Malattie Infettive dell'ospedale di Busto Arsizio e sottoposta a consulenza specialistica neurologica;
dal 28.9.2015 veniva seguita dall'ambulatorio di Malattie Infettive e Ortopedia Settica dell'Ospedale S.M. Misericordia di avona) e ricoverata più volte presso la Struttura Complessa di Malattie Controparte_12
Infettive Osteoarticolari del Presidio Ospedaliero Ponente di Albenga (Savona), ove si sottoponeva a vari controlli radiografici e ortopedico-infettivologico;
⎯ durante tale iter clinico, restava vittima di malpractice sanitaria, che le avevano determinato una invalidità temporanea di circa 1.335 giorni e una invalidità permanente incrementativa differenziale, caratterizzata da dismetria, zoppia, danno estetico, compromissione della capacità lavorativa ed altri danni di natura non patrimoniale e patrimoniale;
⎯ la responsabilità delle parti resistenti era stata accertata dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (rubricato al n. 3863/2020) svolto dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio.
Si costituiva la , contestando l'esito dell'A.T.P. e la domanda della Controparte_1 ricorrente sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto in ragione dell'assenza di prova di ogni responsabilità a sé ascrivibile e l'infondatezza dei danni richiesti.
L' ritualmente costituita, contestando le conclusioni dei consulenti Controparte_2
nominati nel procedimento per A.T.P. e chiedendo – previa conversione del rito da sommario pagina 9 di 26 in ordinario - il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum debeatur; proponeva, altresì, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle altre resistenti e dell' Controparte_13
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.
[...]
L' di restava contumace. CP CP_3
Il Tribunale di Busto Arsizio non autorizzava chiamata in causa dell' Controparte_13
per ragioni legate alla celerità del processo, stante annosità della vertenza risalente
[...] al 2012 e per la mancata partecipazione della terza chiamata al giudizio di accertamento tecnico già esperito, disponendo altresì la conversione del rito in quello ordinario.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. già svolto e documentazione varia, nonché la richiesta di chiarimenti - sui rilievi sollevati dalle parti resistenti - ai consulenti tecnici di ufficio nominati in tale procedimento preventivo.
Con sentenza n. 1637/2023, pubblicata l'8 novembre 2023, il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva la domanda di parte ricorrente, dichiarando la responsabilità solidale delle parti resistenti nella causazione dell'evento dannoso lamentato da;
Parte_1
conseguentemente, condannava le resistenti – in solido tra loro – al pagamento nei confronti della ricorrente di € 111.546,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 13.305,85 quale danno patrimoniale, oltre interessi, previa deduzione degli importi eventualmente corrisposti da terzi, nonché alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 14.103,00, oltre oneri ed accessori di legge e spese di C.T.U.
In particolare, il primo giudice – aderendo alle risultanze della C.T.U. medico-legale – riteneva sussistente il nesso causale tra la condotta colposa imputata ai sanitari (dei vari enti ospedalieri che hanno tenuto in cura la ricorrente) e l'evento dannoso e, conseguentemente, accertava la responsabilità professionale delle aziende sanitarie coinvolte nella determinazione dei danni lamentati dalla ricorrente.
Il Tribunale rilevava, altresì, che in capo alla SI.ra , in conseguenza del fatto lesivo Pt_1
oggetto di causa, è derivata un'inabilità temporanea di 1.335 giorni (assoluta per 90 giorni, al
75% per 207 giorni, al 50% per 394 giorni, al 30% per 644 giorni), con un danno biologico permanente differenziale del 18%, pari alla differenza tra la percentuale di invalidità del 25 % pagina 10 di 26 oggi riscontrabile a carico della stessa e quella del 7% che sarebbe comunque residuata anche con cure ottimali. Inoltre, il primo giudice evidenziava che, secondo i consulenti d'ufficio, il danno differenziale del 18 % fosse da ripartire in quote di responsabilità pari al 5% per ciascun ente resistente e 3% per l'azienda ospedaliera ligure non parte del giudizio. Da qui, la liquidazione dell'importo risarcitorio spettante alla ricorrente a titolo di danno non patrimoniale
(secondo le Tabelle di Milano 2021) in complessivi € 111.546,00 in moneta attuale, ivi compresa la personalizzazione del danno, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Quanto poi al danno patrimoniale, il primo giudice liquidava la somma complessiva di €
13.305,85 per copia cartelle cliniche (€ 160,33), spese mediche e farmacologiche (€ 1.275,52), perizie stragiudiziali e consulenze nel procedimento di A.T.P. (€ 10.370,00), nonché per attività legale stragiudiziale (€ 1.500,00).
Infine, il giudice di prime cure rigettava la domanda di rivalutazione monetaria proposta dalla ricorrente, non avendo questa “dedotto, né offerto, alcuna prova di un maggior danno subito dalla svalutazione monetaria” (v. pag. 10 sentenza impugnata).
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , deducendo, con il primo Parte_1
motivo, che il primo giudice avrebbe omesso di liquidare l'importo risarcitorio spettante alla stessa a titolo di invalidità temporanea come accertata dalla C.T.U., sebbene tale posta sia stata riconosciuta e condivisa dal Tribunale. Evidenzia che quest'ultima non sarebbe infatti ricompresa nell'importo di € 111.546,00.
Con il secondo motivo, parte appellante principale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è liquidata in moneta attuale e che sulla stessa devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Sostiene che, essendo le tabelle di riferimento del 2021 l'importo risarcitorio andrebbe attualizzato alla data della pronuncia e, inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere anche gli interessi compensativi dal fatto alla pronuncia.
pagina 11 di 26 Con il terzo motivo, si duole della mancata refusione delle spese legali del Parte_1
procedimento di A.T.P. e del relativo contributo unificato, su cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
Si è costituita l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del Controparte_1 primo e del terzo motivo di gravame e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello proposta da
. Nello specifico, sostiene che, in luogo dell'appello, l'appellante avrebbe Parte_1 dovuto ricorrere al procedimento di correzione dell'errore materiale al fine di emendare i vizi della sentenza dedotti con il primo ed il terzo motivo di gravame. L' Controparte_1
ha poi proposto appello incidentale condizionato – rispetto all'ammissibilità ed accoglibilità di quello principale – diretto a riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha aumentato proporzionalmente l'importo risarcitorio liquidato in favore della ricorrente. Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non sarebbero emersi nell'istruttoria elementi tali da giustificare la c.d. personalizzazione del danno.
L' regolarmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità e comunque Controparte_2 infondatezza nel merito dell'appello principale;
ha altresì impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:
I. manifesta erroneità e ingiustizia della sentenza di primo grado, nonché errata/omessa valutazione delle prove, in punto di an debeatur relativamente all'operato dei sanitari dell' Controparte_2
II. manifesta erroneità e ingiustizia della sentenza di primo grado, in punto di condanna alle spese di lite e di CTU;
III. manifesta erroneità e ingiustizia della sentenza di primo grado, nonché errata/omessa motivazione nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio nulla ha disposto in ordine alla domanda di manleva/regresso formulata dall' nel corso del primo Controparte_2
grado.
L' , contumace in primo grado, si è costituita nel presente grado, eccependo il CP
proprio difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: l'assenza di responsabilità dei sanitari degli e IN IM (appartenenti al proprio ambito Controparte_14 territoriale) quanto ai danni lamentati dalla SI.ra ; l'interruzione del nesso causale, Pt_1
avendo la paziente deciso autonomamente di affidarsi alle cure del nosocomio di Cittiglio pagina 12 di 26 (Varese), ove veniva sottoposta a valutazione finale e rimozione del mezzo di sintesi. Chiede, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, rigettare le domande proposte dalla ricorrente nei propri confronti e, in via istruttoria, di ammettere nuova CTU diretta a verificare l'inesistenza del nesso di causalità a carico dell' e dei suoi operatori. CP
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall di difetto di Controparte_10
legittimazione passiva;
eccezione che, invero, impropriamente è qualificata come di rito, non essendo con la stessa in discussione l'avversa affermazione processuale in sé, ma trattandosi di deduzione direttamente attinente al merito, con la quale si asseriscono – peraltro in modo del tutto generico – l'assenza di responsabilità dei propri sanitari e comunque del nesso causale tra le condotte di questi e le lesioni per cui è causa.
Tali contestazioni hanno invero natura di mere difese e sono, pertanto, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 2951/2016).
La deduzione è, comunque, totalmente infondata.
In ordine alla responsabilità dell' , i consulenti evidenziavano in particolare Controparte_10
(di seguito solo i passaggi più SInificativi) che “il trattamento eseguito il 14 agosto 2012 presso l'Ospedale di IN IM, ovvero la sintesi con filo endomidollare non è il trattamento correntemente ritenuto in grado di assicurare una corretta stabilità della frattura tipo Weber B nei tre piani dello spazio. Le linee guida indicano: sintesi a cielo aperto con placca e viti o impiego di un fissatore esterno.
Altra opzione, sempre meno seguita negli ultimi anni, è la contenzione in apparecchio gessato.
Nel caso di una sintesi di minima come quella eseguita dai sanitari di IN IM, sarebbe stato opportuno aggiungere questa ulteriore forma di supporto per garantire una maggiore stabilità del focolaio di frattura” (v. p. 31 ma anche 72 CTU). pagina 13 di 26 La ricostruzione peritale risulta ineccepibilmente fondata sulle risultanze acquisite e logicamente motivata, di talché non emergono ragioni per discostarsene, non riconoscendo la responsabilità dell'azienda ospedaliera in questione come già fatto dal primo giudice, con statuizione peraltro non impugnata.
Dev'essere rigettata, altresì, l'eccezione – avanzata dall' - di Controparte_2 inammissibilità di due dei tre motivi di appello principale.
Le doglianze della IG.ra , riguardanti l'asserita mancata liquidazione del danno da Pt_1
invalidità temporanea e refusione delle spese di A.T.P., censurano nel merito la sentenza di primo grado. Trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall' di vizi non emendabili CP_2
con il rimedio della correzione dell'errore materiale.
Ciò premesso in punto di deduzioni preliminari, si osserva che per ragioni di ordine logico deve essere previamente esaminato l'appello incidentale dell' la quale Controparte_2 impugna la decisione del primo giudice anche in punto di an debeatur.
Sull'appello incidentale dell' Controparte_2
Con i primi due motivi di appello l' sostiene che il primo giudice non Controparte_2
avrebbe considerato le affermazioni dei consulenti, secondo cui “se una condotta attendista può aver avuto un suo razionale nelle prime settimane dopo il trauma, non è più giustificabile
l'aver protratto tale condotta a partire, al più tardi, dal mese di novembre 2012” (v. p. 58
CTU); ciò escluderebbe la responsabilità dei sanitari della predetta attesa CP_2
l'interruzione di ogni rapporto tra la stessa e la paziente a partire dal novembre 2012.
Conseguentemente, nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all'ente ed il Tribunale sarebbe incorso in errore nel condannare l' al risarcimento dei danni lamentati Controparte_2
dalla SI.ra e alla refusione delle spese di lite in favore della stessa. Pt_1
Le doglianze sono infondate.
In ordine alla responsabilità dell' i consulenti nel procedimento di Controparte_2
A.T.P. rilevavano in primo luogo che: “Una volta giunta all'osservazione dei sanitari di
Cittiglio (27 agosto 2012), la paziente era stata correttamente monitorata con controlli radiografici mensili anche se non si comprende come, una volta deciso di assecondare la pagina 14 di 26 scelta iniziale di trattamento, non si sia ovviato all'assenza di un apparecchio di contenzione adeguato” (v. p. 54 CTU). Concludevano poi precisando che: “Una volta giunta all'osservazione dei sanitari di Cittiglio/Busto Arsizio (27 agosto 2012), la paziente venne inizialmente correttamente monitorata con controlli radiografici mensili, senza però ovviare all'assenza di un tutore di immobilizzazione adeguato. Anzi, consentendo una eccessivamente precoce ripresa del carico. Anche la prescrizione della riabilitazione con mobilizzazione della caviglia su una frattura non guarita e in via di progressiva scomposizione era del tutto incongrua. Infine, pur avendo osservato il progressivo deteriorarsi del quadro radiografico, non adottarono alcuna misura correttiva per ben 7 mesi” (v. p- 72-73 CTU).
Successivamente, nel giudizio di primo grado veniva chiesto ai CTU di chiarire quanto affermato in ordine alla responsabilità dell' Controparte_2
Sul punto, il collegio peritale evidenziava quanto segue:
“E' del tutto arbitraria l'affermazione che i CTU abbiano considerato “la condotta adottata dai sanitari dell'Ospedale di Cittiglio corretta e condivisibile sino al mese di novembre 2012.
E' forse opportuno precisare che: nella nostra relazione abbiamo definito “parzialmente condivisibile” l'atteggiamento iniziale di attesa tenuto dai sanitari di Cittiglio. Per un tempo stimato di guarigione di una frattura di 30/45 giorni, iniziale SInifica le prime settimane che ricadono in questo lasso di tempo, non mesi.
Non è chiaro da dove venga l'indicazione temporale di “… sino a novembre”.
Nel testo è stato piuttosto stigmatizzato come ci fossero state condotte incongrue ben prima del novembre 2012.
Infatti, così è stato scritto, testualmente:
“Non è però condivisibile, a fronte di un graduale deterioramento del quadro radiografico, la concessione del carico sull'arto offeso, sia pure solo sfiorante (21 settembre 2012)”
Sempre non condivisibile: “Al controllo successivo (5 ottobre 2012), pur rilevando l'assenza di segni radiografici di guarigione della frattura (“reperti invariati”), veniva concesso il carico libero e si prescriveva “da subito ginnastica attiva del ginocchio e della caviglia”.
Ed ancora non condivisibile: “L'indicazione era poi confermata dal fisiatra che, il 9 ottobre successivo, richiedeva 30 sedute di kinesiterapia, vale a dire, di mobilizzazione di un'articolazione con una frattura che non mostrava segni di guarigione. Peraltro, esaminando
pagina 15 di 26 le radiografie, oltre all'assenza di segni di guarigione della frattura, si apprezzava già una netta apertura della pinza malleolare, anche se non segnalata dal radiologo, così come
l'iniziale decremento della lunghezza del perone”
Nel citato “mese di novembre”, pur constatando la ulteriore cattiva evoluzione del quadro clinico veniva nuovamente posta una indicazione incongrua “ConSIlio pertanto prosecuzione della terapia fisica e della ginnastica propriocettiva” (Ambulatorio di Ortopedia 12/11/2012).
Ed ancora, visita fisiatrica del 12/11/2012: “… Indicazione a ulteriore ciclo di 25 sedute di fkt per il piede destro”
Si afferma:
“… lasciando intendere, mediante tale osservazione, che a) la paziente sarebbe stata continuativamente in cura presso il suddetto nosocomio sino all'effettuazione della Tc e b) che, prima di tale lungo lasso di tempo, i sanitari dell'Ospedale di Cittiglio non avessero effettuato alcun ulteriore esame diagnostico.”
E' del tutto arbitrario che i CTU volessero “lasciare intendere” qualcosa;
quello che abbiamo dedotto è stato riportato in modo diretto.
E' forse anche opportuno precisare inoltre, che non è compito dei CTU accertare se la paziente avesse o meno deciso di interrompere le cure o di rivolgersi ad altra struttura. Quello che abbiamo evidenziato è stata la mancanza di indicazioni a modificare per tempo un decorso clinicoradiografico che stava evolvendo in modo negativo. analogamente, non si comprende da dove sia tratta questa ulteriore e arbitraria conclusione.
“A pag. 57 i CC.TT.UU. affermano che i sanitari dell'Ospedale di Cittiglio avevano rilevato correttamente, a seguito del controllo radiografico cui la paziente si sottopose il 12 novembre
2012, che “l'evoluzione della frattura non è buona”, rappresentando la possibilità, in caso di peggioramento del quadro, di sottoporsi alla revisione chirurgica della frattura”.
A tal proposito avevamo osservato l'incongruenza tra il riconoscere l'evoluzione sfavorevole e il non adottare alcun provvedimento al riguardo. Anzi, c'era stata l'indicazione a proseguire una fisioterapia basata sulla mobilizzazione e che poteva solo peggiorare la situazione
“ConSIlio pertanto prosecuzione della terapia fisica e della ginnastica propriocettiva”.
pagina 16 di 26 Quello che sarebbe stato corretto, era mettere per iscritto che era necessario intervenire chirurgicamente e al più presto, oltre al proibire alla paziente di caricare sull'arto offeso.
Meno che mai, era opportuno sottoporsi ad altre “25 sedute di kinesiterapia”.
“Chiariscano, infine, i CC.TT.UU. il motivo per il quale, nonostante il predetto nosocomio avesse solo monitorato la paziente per un breve periodo di tempo…..”.
Come è possibile definire “breve” il periodo di tempo trascorso? Sono 3 mesi: più del doppio del tempo atteso di guarigione di 5-6 settimane.
E, infine, cosa vuol dire “solo monitorato”? I sanitari dell'Ospedale di Cittiglio avevano in carico la paziente ed era loro compito fornire le indicazioni più corrette per ottenere la guarigione” (v. pp.
6-7 chiarimenti CTU).
In sostanza, i consulenti hanno chiarito di non ritenere congrue le condotte dei sanitari già prima del novembre 2012, tra cui: la concessione del carico libero (21 settembre 2012), la prescrizione di ginnastica attiva del ginocchio e la caviglia (5 ottobre 2012), nonché di 30 giorni di sedute di kinesiterapia su un'articolazione con una frattura non ancora guariti (9 ottobre 2012). Peraltro, anche nelle ultime visite (ortopedica e fisiatrica) presso l'Ospedale di
Cittiglio (12 novembre 2012) veniva conSIliata la prosecuzione della terapia fisica, della ginnastica propriocettiva e prescritte ulteriori 25 sedute di fisiokinesiterapia, ritenute inopportune dai periti. Infine, questi ultimi evidenziano che sarebbe stato corretto, invece, mettere per iscritto la necessità di intervenire chirurgicamente al più presto e proibire di caricare sull'arto offeso.
È evidente, dunque, che durante il periodo di cura e osservazione presso l'Ospedale di Cittiglio la SI.ra non abbia ricevuto indicazioni idonee alla guarigione. Pt_1
Corretta è pertanto la decisione del primo giudice che, conformandosi alle risultanze della CTU
e dei relativi chiarimenti, logicamente ineccepibili ed espressi peraltro nei termini di assertiva certezza sopra letteralmente riportati, ha ritenuto accertata la responsabilità dell' CP_2 nella causazione dei danni riportati dalla SI.ra ed ha conseguentemente
[...] Pt_1
disposto condanna al risarcimento nonché alla refusione delle spese di lite.
pagina 17 di 26 Con il terzo motivo di appello incidentale, lamenta che il primo giudice Controparte_2
abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva/regresso da essa svolta nei confronti degli altri enti condannati.
Il motivo è fondato.
L' tra le conclusioni del primo grado chiedeva: Controparte_2
“sempre in via subordinata e in via riconvenzionale trasversale e di regresso/rivalsa/garanzia/manleva e/o rimborso/restituzione
- in denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, dell' in Controparte_2
via solidale, con l' , l' e/o l' per i fatti di CP Controparte_1 Parte_3 causa, condannare quest'ultime a garantire/manlevare la prima e, comunque, a restituire/rimborsare all tutte le somme che la stessa dovesse Controparte_2 eventualmente essere costretta ad anticipare e/o a corrispondere alla ricorrente, in forza della solidarietà passiva, per responsabilità ascrivibili alle altre strutture sanitarie” (v. note conclusive in primo grado del 8.9.2023). Controparte_2
Tale domanda non può ritenersi assorbita dalle statuizioni della sentenza di primo grado. Sul punto, la Suprema Corte afferma infatti che “Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando
l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (Cass. Civ., Sez. I, n. 11962/2022).
Ne deriva che il giudice, in ipotesi – come il caso di specie – di condanna al risarcimento in via solidale, può condannare in via subordinata i condebitori alla restituzione di quanto versato da uno di essi in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità nei confronti del creditore.
Il Tribunale di Busto Arsizio, pertanto, avrebbe dovuto esaminare ed accogliere (sulla base dell'accertata suddivisione delle quote di responsabilità) la domanda ritualmente proposta dall' ma ha omesso ogni pronuncia in punto. Controparte_2
pagina 18 di 26 Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' Controparte_1
e l' devono essere condannate a restituire all' quanto Controparte_10 Controparte_2 dalla stessa versato in favore di in eccedenza rispetto all'accertata quota di Parte_1
responsabilità dell'ente istante, sulla quale invero è necessario preliminare chiarimento.
Il Tribunale, infatti, con statuizione non impugnata, si è limitato a fare propria la ripartizione di responsabilità suggerita dalla CTU, la quale ha preso come parametro non la totalità astratta di responsabilità, ma il 18% di danno differenziale, indicando come equo il riconoscimento dell'addebitabilità di tale 18% per il 5% a ciascuno dei tre enti ospedalieri a giudizio e per il
3% in capo all'ospedale ligure (mai convenuto) presso cui pure si era Parte_1 sottoposta ad un segmento di percorso terapeutico. La quota di responsabilità (calcolata sul
100%) va pertanto più correttamente accertata nella misura del 27,7% in capo a ciascuno dei tre ospedali parti in causa e nel restante 16,9% in capo all'ospedale estraneo al giudizio.
Sull'appello principale di (e l'appello incidentale condizionato Parte_1 dell' ) Controparte_1
Tali impugnazioni, riguardando entrambe il quantum debeatur, vengono trattate congiuntamente.
In ordine ai primi due motivi dell'appello principale ed all'unico motivo del gravame incidentale – concernenti l'importo dovuto quale risarcimento del danno alla persona – va, anzitutto, precisato che nella sentenza impugnata vi è un difetto di esplicitazione dei criteri con cui il giudicante è pervenuto alla liquidazione del danno. Tale carenza può e deve qui essere colmata.
L'importo di € 111.546,00 liquidato in sentenza risulta in effetti pari alla differenza tra la somma tabellare con personalizzazione massima e incremento per sofferenza soggettiva per un'invalidità permanente del 25% e quella per l'invalidità del 7 %, entrambe già comprensive del danno da invalidità temporanea per 1.335 giorni (assoluta per 90 giorni, al 75% per 207 giorni, al 50% per 394 giorni, al 30% per 644 giorni), ovverosia: € 191.527,55 (di cui €
62.909,55 per invalidità temporanea) - € 79.981,55 (di cui € 62.909,55 per invalidità temporanea) = € 111.546,00.
pagina 19 di 26 Operando in tale modo, il primo giudice ha però, di fatto, eliso la voce relativa all'invalidità temporanea pari ad € 62.909,55, che resta identica a prescindere dall'esito finale di invalidità permanente e, pertanto, sia per l'invalidità del 25% che per quella del 7%. La sottrazione, per contro, sarebbe dovuta avvenire unicamente tra le somme relative all'invalidità permanente, ottenendosi così l'importo afferente al c.d. danno differenziale del 18%.
È pertanto necessario procedere a nuova liquidazione del danno non patrimoniale spettante a
, tenendo conto che i consulenti hanno riconosciuto in capo a Parte_1 Parte_1
: un danno biologico differenziale del 18 % (25% verificatosi – il 7% che sarebbe
[...]
comunque residuato in caso di assenza di colpa sanitaria) ed un'inabilità temporanea per 1.335 giorni (assoluta per 90 giorni, al 75% per 207 giorni, al 50% per 394 giorni, al 30% per 644 giorni).
Va al contempo premesso – in accoglimento di uno dei rilievi di parte appellante - che i parametri risarcitori nella presente fase utilizzabili risultano mutati e rispetto al primo grado, essendo pacifico che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). E ancora, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
pagina 20 di 26 Nel caso di specie, il 5 giugno 2024, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata l'8.11.2023), sono state infatti pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024.
Ciò posto, l'importo risarcitorio in favore di (anni 46 al tempo del sinistro) Parte_1 deve essere così riliquidato:
⎯ € 106.272,00 per i postumi permanenti, così calcolati:
€ 120.444,00 per postumi al 25 % (€ 85.422,00 + 41% di incremento per sofferenza soggettiva)
- € 14.172,00 per la lesione dell'integrità psicofisica che sarebbe comunque residuata al 7 % (€
11.338,00 + 25% di incremento per sofferenza soggettiva) = € 106.272,00;
⎯ € 73.076,00 per invalidità temporanea (punto base € 115,00) così suddivisa: €
10.350,00 per invalidità temporanea totale di 90 giorni;
€ 17.853,75 invalidità temporanea parziale al 75% di 207 giorni;
€ 22.655,00 invalidità temporanea parziale al 50% di 394 giorni, € 22.218,00 invalidità temporanea parziale al 30% di giorni 644; il punto base di € 115,00 comprende al suo interno € 84,00 per danno biologico ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Tali importi comprendono, dunque, l'incremento per sofferenza soggettiva, che questa Corte ritiene di dover riconoscere in ragione del vasto arco temporale – non giustificato, peraltro, da una particolare gravità in sé della lesione iniziale (come sottolineato anche dalla CTU a p. 53), ciò che evidenzia un generale grado di colpa dei medici coinvolti particolarmente elevato e fonte di ulteriore frustrazione nella danneggiata – intercorso tra il trauma originario (agosto
2012) e la stabilizzazione del quadro clinico (dicembre 2017).
Nessun aumento dell'importo risarcitorio può essere riconosciuto, invece, a titolo di personalizzazione del danno (non dovendosi pertanto esaminare l'appello incidentale dell' , in quanto condizionato all'eventuale riconoscimento della Controparte_1 personalizzazione del danno).
Sul punto basti rilevare che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito - oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile - può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, unicamente in presenza di conseguenze dannose pagina 21 di 26 del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari. Invero, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit - ovverosia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, n.
24473/2020).
Nella fattispecie in esame, non risulta provata la sussistenza – in capo a - di Parte_1 una sofferenza aggiuntiva e una componente afflittiva superiore rispetto alla generalità degli individui che hanno subito il medesimo pregiudizio e versano nelle stesse condizioni. Lo stesso collegio peritale ha ritenuto non vi fossero “attività della vita quotidiana, precluse o limitate e degne di particolare menzione, che non siano già ricomprese nelle percentuali d'invalidità temporanea indicate in precedenza” (v. p. 79 CTU).
In assenza, dunque, dei presupposti richiesti per l'aumento degli importi a titolo di personalizzazione, non può quindi essere accolta la richiesta avanzata dall'appellante principale
- e a cui si è opposta l' del danno da invalidità Controparte_15 temporanea con un punto base di € 140,00.
Conclusivamente, a spetta la somma complessiva di € 179.348,00 (€ Parte_1
106.272,00 per danno biologico permanente + € 73.076,00 quale danno da inabilità temporanea) a titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma deve essere poi rivalutata dalla pubblicazione delle Tabelle 2024 (5 giugno 2024) ad oggi (ultimo indice Istat disponibile: luglio 2025), così ottenendo l'importo di € 182.755,04.
Quest'ultimo va poi maggiorato degli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
Quanto invece agli interessi compensativi, il cui mancato riconoscimento viene lamentato da
, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente Parte_1
“nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta
pagina 22 di 26 attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. Civ., sez. III, n. 6351/2025).
In sostanza, dunque, per le obbligazioni di valore non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi, ma è necessaria la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento. Tale prova non è stata fornita dalla danneggiata, che non ha neanche giammai svolto alcuna specifica allegazione al riguardo;
pertanto, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo risarcitorio, peraltro ora liquidato mediante l'applicazione delle Tabelle più recenti e la rivalutazione delle relative somme ad oggi.
Da ultimo, in ordine al terzo motivo di appello principale, afferente alla mancata refusione delle spese di si rileva che “il carico delle spese liquidate in tema di accertamento CP_16 tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive
(ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 324/2017).
Da tale principio discende che, nei casi - come quello di specie - in cui la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP venga acquisita nel successivo giudizio di merito e in esso la parte ricorrente risulti vittoriosa, il Giudice deve condannare la parte soccombente alla rifusione, oltre che delle spese del grado, anche delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento di
ATP e per l'espletamento della CTU nonché quelle dei consulenti della parte risultata poi vittoriosa nel merito.
pagina 23 di 26 Nel caso di specie, il primo giudice ha liquidato: € 10.370,00 per perizie stragiudiziali e consulenze nel procedimento di ATP svolte ante causam ed € 1.500,00 per attività legale extragiudiziale (v. p. 10 sentenza di primo grado). Tali voci attengono però unicamente ad attività stragiudiziali e non comprendono, invece, le spese legali sostenute dalla SI.ra per l'espletamento del procedimento di istruzione preventiva. Pt_1
In riforma sul punto della sentenza, devono dunque essere poste a carico dell' Controparte_2
dell' e dell' , in solido tra loro, anche le
[...] Controparte_1 Controparte_10 spese legali sostenute da per l'espletamento della CTU nel procedimento per Parte_1
ATP, liquidate in € 3.827,00, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di istruzione preventiva (valore compreso tra gli € 52.001 ed € 260.000), oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e
CPA come per legge. Resta ferma la liquidazione delle spese per perizie stragiudiziali, consulenze ed attività legale stragiudiziale svolte in tale procedimento, già operata in primo grado.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata come in dispositivo.
Spese di lite
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n.
6259/2014).
Tanto premesso, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute da Parte_1
devono essere poste a carico dell' dell' e Controparte_2 Controparte_1
dell' , in solido tra loro. Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, Controparte_10 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€
pagina 24 di 26 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, ed € 9.991,00 per il giudizio di secondo grado, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto poi alle spese del giudizio delle altre parti, questa Corte ritiene che - atteso l'accoglimento parziale dell'appello incidentale dell' con riguardo alla Controparte_2 domanda di regresso su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi – sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, nella misura del 50 %, con condanna dell' e dell' alla refusione della restante parte in Controparte_1 Controparte_10
favore dell' Controparte_2
Tali spese si liquidano, dunque, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n.
147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 7.051,00 (somma già ridotta al 50%) per il giudizio di primo grado, ed € 4.995,50 (somma già ridotta al 50%) per il giudizio di secondo grado, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone: in parziale accoglimento dell'appello principale di e dell'appello incidentale Parte_1
dell' ed in parziale riforma della sentenza impugnata: Controparte_2
1) condanna l' l' e l' , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_10
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di dell'importo di € Parte_1
182.755,04 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
2) condanna l' l' e l' , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_10
in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese legali per il Parte_1
pagina 25 di 26 procedimento di A.T.P. (n. 3863/2020 del Tribunale di Busto Arsizio), liquidate in €
3.827,00, oltre al rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e 15% spese generali;
3) condanna l' e l' di alla restituzione di quanto Controparte_1 CP CP_3
eventualmente versato dall' in favore di , per Controparte_2 Parte_1 la misura eccedente la propria accertata quota di responsabilità del 27,7 %;
4) condanna l' l' e l' , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_10
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, ed € 9.991,00 per il giudizio di secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e 15% spese generali, da distrarsi in favore dell'avv.
Marco Impelluso, dichiaratosi antistatario;
5) compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le
, con condanna dell' e dell Controparte_7 Controparte_1 CP
, in solido tra loro, alla refusione della restante parte in favore dell'
[...] CP_2
liquidata in € 7.051,00 per il giudizio di primo grado, ed € 4.995,50, oltre al
[...]
rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e 15% spese generali;
6) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di ConSIlio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 26 di 26