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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 7878/2022 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il 23 Parte_1 C.F._1
agosto 1956 in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore signor (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Christian Galletta come da mandato in atti.
Attore
contro
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in San Pietro in Cariano (VR) Via Campostrini n. 60, cap.
37029.
Rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Borghetti come da mandato in atti.
Convenuto
contro pagina 1 di 9 C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Bologna (BO), in Via Stalingrado 45, cap. 40128.
Rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Sordelli come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Tutto ciò premesso, parte attrice, nel riportarsi
integralmente a quanto già verbalizzato, argomentato ed eccepito nelle udienze tenutesi e negli atti
depositati ed a ribadire le contestazioni e/o eccezioni già formulate, con le presenti note scritte precisa
le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione ed in via istruttoria così come formulate nella
seconda e terza memoria ex articolo 183, 6° comma, c.p.c. a cui ci si riporta integralmente. Chiede,
inoltre, la concessione dei termini massimi di legge ex articolo 190 c.p.c. per il deposito della
comparsa conclusionale e della replica.
CONCLUSIONI PER Nel merito: - accertarsi e Controparte_2
dichiararsi infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingersi integralmente tutte le domande da
chiunque svolte nel presente giudizio nei confronti di Controparte_2
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice Istruttore ritenga di accogliere la domanda della sig.ra
, dichiararsi (P.IVA e C.F. Parte_1 Controparte_4 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale 40128 Bologna, Via P.IVA_2
Stalingrado n. 45, obbligata a tenere indenne e/o manlevata la da Controparte_2
ogni richiesta avanzata da controparte;
- inoltre, con la presente comparsa di costituzione, si chiede che venga condannata
[...]
a rimborsare ad tutte le spese e gli oneri Controparte_4 Controparte_2 pagina 2 di 9 giudiziali e legali che sosterrà in relazione al presente giudizio e nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della predetta domanda, si chiede al Giudicante che venga condannata la sig.ra
, per tutte le ragioni esposte nel capitolo E) al rimborso di tutte le spese e gli oneri Parte_1
giudiziali e legali che sosterrà in relazione al presente giudizio. Controparte_2
In ogni caso: Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con IVA, CPA e rimborso forfettario spese
generali sulle voci soggette.
CONCLUSIONI PER In via principale: dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice nei confronti di Controparte_3
e respingersi la stessa ponendo a carico dell'attrice le spese del giudizio sopportate da
[...]
Controparte_3
Respingersi in ogni caso, in quanto infondate, le domande svolte dall'attrice e nei confronti di
e nei confronti della convenuta Controparte_3 Controparte_2
In subordine e per l'ipotesi di mancato rigetto della domanda di parte attrice: ammettersi le prove per
testi dedotte nella memoria depositata ai sensi del n. 2 del VI° comma dell'art. 183 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra in persona Parte_1
dell'amministratore di sostegno sig. , ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
ed per sentire accertare, a fini risarcitori, la responsabilità CP_2 Controparte_3
della prima in ordine al sinistro occorso alla odierna attrice mentre si trovava ospite della Comunità
AL “LG”.
A sostegno ha dedotto che l'attrice, affetta da “ Sindrome Affettiva Bipolare tipo 1 in comorbilità con disturbi da attacchi di panico”, dal 16 dicembre 2019 era ospitata presso l'Hotel Gran Can sito in San
Pietro in Cariano (VR) della Comunità AL Estensiva E. “ LG”; il 16 Gennaio 2021 la sig.ra pagina 3 di 9 , nel compiere l'ennesima fuga dalla struttura, si calava dalla finestra della stanza che si Pt_1
trovava al primo piano e, cadendo, si fratturava il femore;
a seguito della caduta l'attrice veniva trasportata mediante autombulanza presso il Pronto Soccorso dell' IRCCS- Sacro Cuore - “Don
Calabria” e sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale e lungo ricovero.
Costituitasi in giudizio ha contestato le pretese attoree rilevando che la Controparte_2
Comunità AL Estensiva E. LG è una struttura che deve garantire all'ospite un certo livello di autonomia ed una partecipazione attiva alle attività della struttura stessa, che non svolge attività di natura sanitaria e non eroga prestazioni tipiche del contratto ospedaliero;
che quindi il contratto sorto tra la sig.ra ed non è un contratto di ricovero e/o di spedalità, ma un Pt_1 Controparte_2
contratto di ospitalità residenziale. ha inoltre eccepito che non è provato Controparte_2
che la sig.ra si sia in effetti calata dalla finestra della stanza, atteso che gli operatori, Pt_1
l'infermiera e gli altri ospiti della Comunità hanno solamente visto parte attrice che si stava trascinando per terra nel cortile. In ogni caso ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
con la quale ha stipulato la polizza 101206927 avente ad oggetto la garanzia della Controparte_4
responsabilità civile verso terzi.
Con comparsa di costituzione e risposta ha, in primo luogo, eccepito Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata diretta dell'attrice non vertendosi in materia di rca. Nel merito ha eccepito che non è provato il modo in cui l'attrice si è procurata la frattura al femore posto che la stessa
è stata trovata a distanza di 20 metri dalla finestra da cui ha allegato di essere caduta. In ogni caso si è
associata alle difese della circa la natura di mero contratto di ospitalità residenziale Controparte_2
di tipo alberghiero ribadendo anch'essa che la non è una struttura terapeutica di Controparte_2
ricovero, non eroga prestazioni sanitarie, è una “Comunità AL” di tipo “aperto” dove gli ospiti pagina 4 di 9 sono liberi di muoversi in modo autonomo all'interno ed all'esterno della stessa e di uscire anche utilizzando mezzi di trasporto per recarsi in altri luoghi.
Rigettate le prove orali la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 22/08/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo e, nel proseguo del giudizio, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, è stata disposta CTU medico legale.
All'esito, rigettate le ulteriori istanza avanzate la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni patiti avanzata dalla sig.ra sul Pt_2
presupposto che è venuta meno all'obbligo di vigilanza, sorveglianza e protezione Controparte_2
derivante dal contratto di ricovero e/o spedialità in essere con l'attrice, affetta da grave patologia psichiatrica già prima dell'ingresso in struttura e, in fatto, che l'attrice, nel tentativo di fuggire dalla struttura, è caduta dalla finestra fratturandosi il femore.
Le parti convenute hanno contestato entrambi i presupposti della domanda eccependo, in quanto al primo aspetto, l'assenza di un contratto di ricovero e/o spedialità; quindi in fatto la ricostruzione di parte attrice evidenziandone l'inverosimiglianza in ragione del punto in cui la sig.ra è Pt_1
stata ritrovata.
Tanto premesso, per quanto concerne il rapporto intercorso tra la sig.ra e Pt_1 [...]
, esso ha evidentemente natura contrattuale e ciò riconduce la fattispecie nell'ambito CP_2
dell'art. 1218 c.c. come evidenziato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Tuttavia,
vertendosi in un ipotesi di «culpa in vigilando», consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, per affermare la responsabilità della convenuta è necessario CP_2
individuare preventivamente l'obbligo a suo carico, specifico o generico, di tenere la condotta omessa. pagina 5 di 9 A tal fine si osserva quanto segue.
Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Venero (BUR 124S del
30.12,2014) ad Azalea Cooperativa Sciale a r.l. onlus è stata rilasciata autorizzazione all'attività socio sanitaria per adulti con problematiche psichiatriche (doc. 26 di parte attrice).
In forza di tale autorizzazione il Progetto – Obiettivo per l'Area Inclusione di , “la Controparte_2
cui mission è così definita “Sviluppare processi di abilitazione, riabilitazione e integrazione attraverso
servizi residenziali, domiciliari e di inserimento lavorativo, il tutto centrato sulla persona”, opera mediante l'accoglimento di persone con problemi di salute mentale presso comunità alloggio.
Pr quel che qui rileva la Comunità AL LI LG, ove è stata accolta l'attrice, “è una
comunità alloggio estensiva struttura socio – assistenziale a carattere residenziale destinata
all'accoglienza di persone con diagnosi psicopatologiche più o meno gravi e consolidate con parziali
livelli di autonomia in carico ai Servizi Territoriali di Psichiatria. In particolare si tratta di una
comunità alloggio estensiva che accoglie pazienti con caratteristiche psicopatologiche ben definite e
che necessita di copertura assistenziale diurna” (doc. 5 di parte . Nella carta dei servizi risulta CP_2
espressamente che la Comunità AL LG accoglie pazienti con un livello di autonomia medio -
basso per i quali è necessaria una copertura assistenziale (presenza operatore) sulle 24 ore: è collocata al piano terra della Struttura in modo da garantire l'immediato intervento dell'operatore in turno in caso di necessità. Gli ospiti della Comunità AL sono dunque soggetti con problematiche psichiatriche e autonomia ridotta che versano in condizioni di vulnerabilità.
Il rapporto che si crea non è dunque di mera natura residenziale, come allegato dalle convenute, e in capo alla struttura ospitante vi è certamente un dovere di sorveglianza e vigilanza.
Ciò nondimeno, ai fini dell'accertamento della responsabilità, occorre individuare il limite della condotta doverosa ed esigibile in concreto. Il contenuto dell'obbligo di vigilanza e di sorveglianza va individuato in concreto in relazione a quelle prestazioni esigibili da una struttura residenziale aperta pagina 6 di 9 ancorché rivolta a soggetti fragili;
non può e non si deve dunque concretizzare in un controllo ininterrotto implicante stretta vicinanza fisica per l'intero arco della giornata, a meno che non vi siano attestate ragioni riguardanti un ospite.
“La cogenza della vigilanza deve essere proporzionale all'incapacità o alla concreta pericolosità del
soggetto, pena, diversamente, una lesione della dignità del soggetto, con conseguente violazione
dell'art. 32 secondo comma della Costituzione, che vieta i trattamenti sanitari obbligatori senza una
disposizione di legge e che comunque prevede che la legge 'non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della dignità della persona”.
Ciò premesso in generale, la sig.ra , in cura sin dal 2007 per Disturbo Bipolare di tipo 1 e Pt_1
che nel corso degli anni ha subito vari ricoveri presso il SPDC (nel 2008 a seguito di Sviluppo
Episodio Depressivo di gravità severa con manifestazioni simil – catatoniche è rimasta ricoverata otto mesi), in data 18.8.2019 è giunta al Pronto Soccorso dove è stato concordato un ricovero presso lo
SPDC; è rimasta ricoverata sino al 16.12.2019 e, al momento delle dimissioni l'equipe medica, alla luce del quadro psicopatologico della storia clinica della paziente, ha proposto alla paziente e ai familiari un inserimento residenziale in Comunità AL Estensiva al fine di garantire all'attrice l'assistenza e le cure necessarie per il periodo successivo al ricovero, con particolare riferimento agli aspetti riabilitativi (doc. 5 di parte attrice); in data 16.12.20219 l'attrice ha quindi chiesto ospitalità alla
Comunità AL LI LG (individuata dall'equipe medica) e, in quel momento è stata anche informata, unitamente al figlio, che Comunità AL LG era una struttura aperta e che pertanto gli ospiti erano liberi di muoversi (cfr. doc. 5 di parte . CP_2
Ciò posto, non sono state allegate specifiche circostanze che rendevano la situazione della sig.ra necessitante di un stringente controllo e una costante vigilanza. La sussistenza di un Pt_1
margine di autonomia - ossia di capacità di autodeterminazione – della stessa precludeva un controllo a pagina 7 di 9 tal punto invasivo da implicare una vicinanza fisica continua ed ininterrotta nell'arco delle 24 ore della giornata.
E' pur vero che la dott.ssa ha dichiarato che da quando la sig.ra , all'inizio Per_1 Pt_1
completamente ritirata e oppositiva, ha iniziato a stare meglio sono iniziati “degli episodi di fuga dalla
comunità ma è sempre stata recuperata dagli operatori nei dintorni della stessa” (dichiarazioni queste non contestate dalle convenute che si sono limitate a evidenziare come la dott.ssa non fosse Per_1
presente in Comunità nel momento dell'evento oggetto di esame e, pertanto, non poteva aver visto parte attrice calarsi dalla finestra e che quanto sottoscritto era una sua personale supposizione priva di riscontro).
Nondimeno nulla è stato allegato e provato in merito a comportamenti pericolosi messi in atto nei precedenti tentativi di fuggire dalla Comunità; non è allegato che la stessa avesse già tentato di fuggire dalla finestra o in altro modo per sé pericoloso. La dichiarazione contenuta nel doc. 6 depositato non consente di ritenere che al miglioramento della sig.ra , più attiva, lucida e adeguata nel Pt_1
giugno 2020 (cfr. verbale della riunione sullo stato della paziente tenutasi tra la dott.ssa , Per_2
Responsabile di Comunità, il dott. psichiatra, e la dott.ssa Coordinatrice di Comunità Per_3 Per_4
sub. doc. 7 ) necessitasse nel contempo una vigilanza più stretta, un controllo per tutte la durata della giornata né tantomeno l'adozione di misure restrittive di contenzione che la Comunità probabilmente non avrebbe potuto adottare.
In definitiva non risulta che vi fossero concreti elementi che richiedessero l'adozione di misure volte a limitare quella libertà di movimento caratterizzante la Comunità AL ove l'attrice era ospitata,
ferma restando peraltro la prova certa sull'esatta dinamica del fatto, contestata da parte convenuta e in merito alla quale non sono state articolate prove.
La domanda dell'attrice deve dunque essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande promosse da parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate per ciascuna di esse in € 7.052 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 7878/2022 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il 23 Parte_1 C.F._1
agosto 1956 in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore signor (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Christian Galletta come da mandato in atti.
Attore
contro
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in San Pietro in Cariano (VR) Via Campostrini n. 60, cap.
37029.
Rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Borghetti come da mandato in atti.
Convenuto
contro pagina 1 di 9 C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Bologna (BO), in Via Stalingrado 45, cap. 40128.
Rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Sordelli come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Tutto ciò premesso, parte attrice, nel riportarsi
integralmente a quanto già verbalizzato, argomentato ed eccepito nelle udienze tenutesi e negli atti
depositati ed a ribadire le contestazioni e/o eccezioni già formulate, con le presenti note scritte precisa
le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione ed in via istruttoria così come formulate nella
seconda e terza memoria ex articolo 183, 6° comma, c.p.c. a cui ci si riporta integralmente. Chiede,
inoltre, la concessione dei termini massimi di legge ex articolo 190 c.p.c. per il deposito della
comparsa conclusionale e della replica.
CONCLUSIONI PER Nel merito: - accertarsi e Controparte_2
dichiararsi infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingersi integralmente tutte le domande da
chiunque svolte nel presente giudizio nei confronti di Controparte_2
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice Istruttore ritenga di accogliere la domanda della sig.ra
, dichiararsi (P.IVA e C.F. Parte_1 Controparte_4 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale 40128 Bologna, Via P.IVA_2
Stalingrado n. 45, obbligata a tenere indenne e/o manlevata la da Controparte_2
ogni richiesta avanzata da controparte;
- inoltre, con la presente comparsa di costituzione, si chiede che venga condannata
[...]
a rimborsare ad tutte le spese e gli oneri Controparte_4 Controparte_2 pagina 2 di 9 giudiziali e legali che sosterrà in relazione al presente giudizio e nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della predetta domanda, si chiede al Giudicante che venga condannata la sig.ra
, per tutte le ragioni esposte nel capitolo E) al rimborso di tutte le spese e gli oneri Parte_1
giudiziali e legali che sosterrà in relazione al presente giudizio. Controparte_2
In ogni caso: Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con IVA, CPA e rimborso forfettario spese
generali sulle voci soggette.
CONCLUSIONI PER In via principale: dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice nei confronti di Controparte_3
e respingersi la stessa ponendo a carico dell'attrice le spese del giudizio sopportate da
[...]
Controparte_3
Respingersi in ogni caso, in quanto infondate, le domande svolte dall'attrice e nei confronti di
e nei confronti della convenuta Controparte_3 Controparte_2
In subordine e per l'ipotesi di mancato rigetto della domanda di parte attrice: ammettersi le prove per
testi dedotte nella memoria depositata ai sensi del n. 2 del VI° comma dell'art. 183 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra in persona Parte_1
dell'amministratore di sostegno sig. , ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
ed per sentire accertare, a fini risarcitori, la responsabilità CP_2 Controparte_3
della prima in ordine al sinistro occorso alla odierna attrice mentre si trovava ospite della Comunità
AL “LG”.
A sostegno ha dedotto che l'attrice, affetta da “ Sindrome Affettiva Bipolare tipo 1 in comorbilità con disturbi da attacchi di panico”, dal 16 dicembre 2019 era ospitata presso l'Hotel Gran Can sito in San
Pietro in Cariano (VR) della Comunità AL Estensiva E. “ LG”; il 16 Gennaio 2021 la sig.ra pagina 3 di 9 , nel compiere l'ennesima fuga dalla struttura, si calava dalla finestra della stanza che si Pt_1
trovava al primo piano e, cadendo, si fratturava il femore;
a seguito della caduta l'attrice veniva trasportata mediante autombulanza presso il Pronto Soccorso dell' IRCCS- Sacro Cuore - “Don
Calabria” e sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale e lungo ricovero.
Costituitasi in giudizio ha contestato le pretese attoree rilevando che la Controparte_2
Comunità AL Estensiva E. LG è una struttura che deve garantire all'ospite un certo livello di autonomia ed una partecipazione attiva alle attività della struttura stessa, che non svolge attività di natura sanitaria e non eroga prestazioni tipiche del contratto ospedaliero;
che quindi il contratto sorto tra la sig.ra ed non è un contratto di ricovero e/o di spedalità, ma un Pt_1 Controparte_2
contratto di ospitalità residenziale. ha inoltre eccepito che non è provato Controparte_2
che la sig.ra si sia in effetti calata dalla finestra della stanza, atteso che gli operatori, Pt_1
l'infermiera e gli altri ospiti della Comunità hanno solamente visto parte attrice che si stava trascinando per terra nel cortile. In ogni caso ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
con la quale ha stipulato la polizza 101206927 avente ad oggetto la garanzia della Controparte_4
responsabilità civile verso terzi.
Con comparsa di costituzione e risposta ha, in primo luogo, eccepito Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata diretta dell'attrice non vertendosi in materia di rca. Nel merito ha eccepito che non è provato il modo in cui l'attrice si è procurata la frattura al femore posto che la stessa
è stata trovata a distanza di 20 metri dalla finestra da cui ha allegato di essere caduta. In ogni caso si è
associata alle difese della circa la natura di mero contratto di ospitalità residenziale Controparte_2
di tipo alberghiero ribadendo anch'essa che la non è una struttura terapeutica di Controparte_2
ricovero, non eroga prestazioni sanitarie, è una “Comunità AL” di tipo “aperto” dove gli ospiti pagina 4 di 9 sono liberi di muoversi in modo autonomo all'interno ed all'esterno della stessa e di uscire anche utilizzando mezzi di trasporto per recarsi in altri luoghi.
Rigettate le prove orali la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 22/08/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo e, nel proseguo del giudizio, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, è stata disposta CTU medico legale.
All'esito, rigettate le ulteriori istanza avanzate la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni patiti avanzata dalla sig.ra sul Pt_2
presupposto che è venuta meno all'obbligo di vigilanza, sorveglianza e protezione Controparte_2
derivante dal contratto di ricovero e/o spedialità in essere con l'attrice, affetta da grave patologia psichiatrica già prima dell'ingresso in struttura e, in fatto, che l'attrice, nel tentativo di fuggire dalla struttura, è caduta dalla finestra fratturandosi il femore.
Le parti convenute hanno contestato entrambi i presupposti della domanda eccependo, in quanto al primo aspetto, l'assenza di un contratto di ricovero e/o spedialità; quindi in fatto la ricostruzione di parte attrice evidenziandone l'inverosimiglianza in ragione del punto in cui la sig.ra è Pt_1
stata ritrovata.
Tanto premesso, per quanto concerne il rapporto intercorso tra la sig.ra e Pt_1 [...]
, esso ha evidentemente natura contrattuale e ciò riconduce la fattispecie nell'ambito CP_2
dell'art. 1218 c.c. come evidenziato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Tuttavia,
vertendosi in un ipotesi di «culpa in vigilando», consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, per affermare la responsabilità della convenuta è necessario CP_2
individuare preventivamente l'obbligo a suo carico, specifico o generico, di tenere la condotta omessa. pagina 5 di 9 A tal fine si osserva quanto segue.
Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Venero (BUR 124S del
30.12,2014) ad Azalea Cooperativa Sciale a r.l. onlus è stata rilasciata autorizzazione all'attività socio sanitaria per adulti con problematiche psichiatriche (doc. 26 di parte attrice).
In forza di tale autorizzazione il Progetto – Obiettivo per l'Area Inclusione di , “la Controparte_2
cui mission è così definita “Sviluppare processi di abilitazione, riabilitazione e integrazione attraverso
servizi residenziali, domiciliari e di inserimento lavorativo, il tutto centrato sulla persona”, opera mediante l'accoglimento di persone con problemi di salute mentale presso comunità alloggio.
Pr quel che qui rileva la Comunità AL LI LG, ove è stata accolta l'attrice, “è una
comunità alloggio estensiva struttura socio – assistenziale a carattere residenziale destinata
all'accoglienza di persone con diagnosi psicopatologiche più o meno gravi e consolidate con parziali
livelli di autonomia in carico ai Servizi Territoriali di Psichiatria. In particolare si tratta di una
comunità alloggio estensiva che accoglie pazienti con caratteristiche psicopatologiche ben definite e
che necessita di copertura assistenziale diurna” (doc. 5 di parte . Nella carta dei servizi risulta CP_2
espressamente che la Comunità AL LG accoglie pazienti con un livello di autonomia medio -
basso per i quali è necessaria una copertura assistenziale (presenza operatore) sulle 24 ore: è collocata al piano terra della Struttura in modo da garantire l'immediato intervento dell'operatore in turno in caso di necessità. Gli ospiti della Comunità AL sono dunque soggetti con problematiche psichiatriche e autonomia ridotta che versano in condizioni di vulnerabilità.
Il rapporto che si crea non è dunque di mera natura residenziale, come allegato dalle convenute, e in capo alla struttura ospitante vi è certamente un dovere di sorveglianza e vigilanza.
Ciò nondimeno, ai fini dell'accertamento della responsabilità, occorre individuare il limite della condotta doverosa ed esigibile in concreto. Il contenuto dell'obbligo di vigilanza e di sorveglianza va individuato in concreto in relazione a quelle prestazioni esigibili da una struttura residenziale aperta pagina 6 di 9 ancorché rivolta a soggetti fragili;
non può e non si deve dunque concretizzare in un controllo ininterrotto implicante stretta vicinanza fisica per l'intero arco della giornata, a meno che non vi siano attestate ragioni riguardanti un ospite.
“La cogenza della vigilanza deve essere proporzionale all'incapacità o alla concreta pericolosità del
soggetto, pena, diversamente, una lesione della dignità del soggetto, con conseguente violazione
dell'art. 32 secondo comma della Costituzione, che vieta i trattamenti sanitari obbligatori senza una
disposizione di legge e che comunque prevede che la legge 'non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della dignità della persona”.
Ciò premesso in generale, la sig.ra , in cura sin dal 2007 per Disturbo Bipolare di tipo 1 e Pt_1
che nel corso degli anni ha subito vari ricoveri presso il SPDC (nel 2008 a seguito di Sviluppo
Episodio Depressivo di gravità severa con manifestazioni simil – catatoniche è rimasta ricoverata otto mesi), in data 18.8.2019 è giunta al Pronto Soccorso dove è stato concordato un ricovero presso lo
SPDC; è rimasta ricoverata sino al 16.12.2019 e, al momento delle dimissioni l'equipe medica, alla luce del quadro psicopatologico della storia clinica della paziente, ha proposto alla paziente e ai familiari un inserimento residenziale in Comunità AL Estensiva al fine di garantire all'attrice l'assistenza e le cure necessarie per il periodo successivo al ricovero, con particolare riferimento agli aspetti riabilitativi (doc. 5 di parte attrice); in data 16.12.20219 l'attrice ha quindi chiesto ospitalità alla
Comunità AL LI LG (individuata dall'equipe medica) e, in quel momento è stata anche informata, unitamente al figlio, che Comunità AL LG era una struttura aperta e che pertanto gli ospiti erano liberi di muoversi (cfr. doc. 5 di parte . CP_2
Ciò posto, non sono state allegate specifiche circostanze che rendevano la situazione della sig.ra necessitante di un stringente controllo e una costante vigilanza. La sussistenza di un Pt_1
margine di autonomia - ossia di capacità di autodeterminazione – della stessa precludeva un controllo a pagina 7 di 9 tal punto invasivo da implicare una vicinanza fisica continua ed ininterrotta nell'arco delle 24 ore della giornata.
E' pur vero che la dott.ssa ha dichiarato che da quando la sig.ra , all'inizio Per_1 Pt_1
completamente ritirata e oppositiva, ha iniziato a stare meglio sono iniziati “degli episodi di fuga dalla
comunità ma è sempre stata recuperata dagli operatori nei dintorni della stessa” (dichiarazioni queste non contestate dalle convenute che si sono limitate a evidenziare come la dott.ssa non fosse Per_1
presente in Comunità nel momento dell'evento oggetto di esame e, pertanto, non poteva aver visto parte attrice calarsi dalla finestra e che quanto sottoscritto era una sua personale supposizione priva di riscontro).
Nondimeno nulla è stato allegato e provato in merito a comportamenti pericolosi messi in atto nei precedenti tentativi di fuggire dalla Comunità; non è allegato che la stessa avesse già tentato di fuggire dalla finestra o in altro modo per sé pericoloso. La dichiarazione contenuta nel doc. 6 depositato non consente di ritenere che al miglioramento della sig.ra , più attiva, lucida e adeguata nel Pt_1
giugno 2020 (cfr. verbale della riunione sullo stato della paziente tenutasi tra la dott.ssa , Per_2
Responsabile di Comunità, il dott. psichiatra, e la dott.ssa Coordinatrice di Comunità Per_3 Per_4
sub. doc. 7 ) necessitasse nel contempo una vigilanza più stretta, un controllo per tutte la durata della giornata né tantomeno l'adozione di misure restrittive di contenzione che la Comunità probabilmente non avrebbe potuto adottare.
In definitiva non risulta che vi fossero concreti elementi che richiedessero l'adozione di misure volte a limitare quella libertà di movimento caratterizzante la Comunità AL ove l'attrice era ospitata,
ferma restando peraltro la prova certa sull'esatta dinamica del fatto, contestata da parte convenuta e in merito alla quale non sono state articolate prove.
La domanda dell'attrice deve dunque essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande promosse da parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate per ciascuna di esse in € 7.052 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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