Articolo 14 della Legge 7 agosto 1985, n. 428
Articolo 13
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5 settembre 1985
Art. 14. Onere finanziario

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 settembre 1985