Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4218 del 2025, proposto da
Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5971F5F90, B5971F6068, B5971F713B, B5971F820E, B5971F92E1, B5971FA3B4, B5971FB487, B5971FC55A, B5971FD62D, B5971FE700, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Aureli, Francesco Coronidi ed Alessio Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.P. S.p.A., A. & C. Private S.r.l., non costituite in giudizio;
Sodexo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano ed Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Serenissima Ristorazione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
per l'annullamento
a) determinazione dirigenziale dell’Area Educazione del Comune di Napoli n. 3 del 21.07.2025, con cui il medesimo Comune ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei dieci lotti oggetto della su citata gara in favore dei seguenti operatori economici (i) RTI A&C Private/Turrini ristorazione s.r.l.: lotti 1 e 4; ii) Vivenda S.p.a.: lotti 2 e 5; iii) Sodexo Italia S.p.a: lotti 3 e 9; iv) Serenissima ristorazione S.p.a.: lotti 6 e 10; v) EP S.p.a.: lotti 7 e 8
b) ove occorrer possa, della documentazione di gara e, segnatamente, del capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito per la partecipazione all'appalto (cfr. doc. 4) e del relativo capitolato tecnico;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi
c) sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nell'esecuzione del servizio e nel contratto, ove stipulato;
d) sia mediante ristoro per equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa dell'Ill.mo TAR adito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Sodexo Italia S.p.A., Vivenda S.p.A. e Serenissima Ristorazione Spa;
Vista la memoria del 19 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in esame è stata impugnata l’aggiudicazione (di cui alla determinazione dell’Area Educazione del Comune di Napoli n. 3 del 21.07.2025) relativa alla procedura di gara dei dieci (10) lotti per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nel Comune di Napoli, relativa agli asili nido comunali, le scuole dell’infanzia statali e comunali e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
Rilevato che la domanda di annullamento era fondata su vizi di illegittimità dedotti con riguardo alla violazione degli artt. 1, 3 e 58 del d. Lgs. 36/2023, sul presupposto dell’illegittimo vincolo di aggiudicazione a massimo due lotti (invece che ad uno solo, come nel triennio precedente); alla mancata previsione della esatta individuazione del centro cottura e delle relative caratteristiche, quale requisito di partecipazione, potendo i concorrenti limitarsi a dichiarare l’impegno a dotarsi di uno o più centri cottura prima della stipula del contratto; alla presunta illogicità dei criteri di attribuzione del punteggio concernenti il piano di trasporto e l’organizzazione del centro cottura, di cui al disciplinare di gara; alla previsione di “criteri di valutazione delle offerte del tutto distonici rispetto a quanto disposto dalla normativa di settore”; alla incompetenza dei componenti della Commissione giudicatrice, in violazione dell’art. 93 del d. lgs. 36/2023;
Osservato che alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso “per mancanza di interesse ad agire in relazione alla posizione assunta nei vari lotti e sollecita le parti ad approfondire il periculum evidenziando che la gara concerne il servizio di refezione su dieci lotti per il periodo da settembre 2025 a giugno 2028” (verbale del 3 settembre 2025) e parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;
Rilevato che con memoria depositata in data 19 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, così potendosi interpretare l’atto di rinuncia ivi contenuto;
Considerato che, alla luce del principio della ragione più liquida, deve considerarsi improcedibile il ricorso, per l’espressa dichiarazione contenuta nella predetta memoria, potendosi soprassedere sulla questione logicamente prioritaria della sua inammissibilità;
Ritenuto che possano peraltro compensarsi le spese di lite, tra tutte le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | PA SE |
IL SEGRETARIO