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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott. Fabrizio Carducci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767/2023 R.G. di Ruolo Generale cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 2874/23 promosse da nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] CF. Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], con l'avv.
ORTIS GIORGIO e l'avv. BERNARDIS SARA
-parte ricorrente-
Contro
C.F.: , sito a Pasian di Controparte_1 P.IVA_1
Prato (UD), Via Torino n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore
[...]
C.F.: , in persona dell'Amministratore e Socio Controparte_2 P.IVA_2
Unico geom. nato a [...] il [...], c.f.: , CP_3 CodiceFiscale_3
con sede a Udine, Viale Volontari della Libertà n. 12, con l'avv. CANCIANI
FRANCESCA
- parte resistente -
Oggetto: impugnazione delibere condominiali straordinarie dd.
8.5.2023 e dd.
18.07.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• sospensione inaudita altera parte la delibera assembleare impugnata;
• dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e
1 per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte resistente:
“Nel merito, in via principale: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale.
Nel merito, in via subordinata: rigettarsi la domanda delle ricorrenti, con rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: si producono in copia i seguenti documenti:..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTICI DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato (per entrambi i procedimenti) le signore Parte_1
e impugnavano le delibere assembleari del condominio Parte_2 CP_1
di data 08.05.23 e di data 18.07.2023 contestando l'approvazione di una
[...]
delibera che disponeva di lavori di straordinaria manutenzione ed una rilevante innovazione per importi ingentissimi solo sulla base di un computo metrico e senza alcuna progettazione dei medesimi. Veniva contestata altresì l'approvata la sottoscrizione del contratto con il “General Contractor Interacta” senza che fosse stato redatto il medesimo.
Inoltre la delibera presa dal risulterebbe nulla per le ricorrenti in assenza CP_1 dell'obbligatoria costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. n. 4 di importo pari all'ammontare dei lavori. Infine la modifica strutturale del tetto viene considerata dalle ricorrenti innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. Parte ricorrente sostiene che il tetto esistente assolve totalmente la sua funzione ed è certificato come costruito in ossequio alle norme antisismiche;
e che le stesse ricorrenti hanno provveduto a proprie spese alla regolarizzazione amministrativa dell'iniziale difformità. Quindi si oppongono alla sua sostituzione. Per lo più, a loro dire, la delibera risulta essere stata approvata senza i presupposti di cui all'art. 1121, 2° co., c.c. in assenza dell'esenzione delle ricorrenti dalla partecipazione alla spesa.
Si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente CP_1 Controparte_1
sosteneva che la presente impugnazione appariva superata per la cessazione della materia del contendere conseguente alla successiva approvazione della delibera dd. 20.9.2023,
2 con la quale il ha nuovamente approvato l'esecuzione dei lavori di CP_1
manutenzione straordinaria suddetti e il loro affidamento al , Controparte_4
con ratifica dell'operato dell'amministratore, e che è stata adottata con il voto favorevole della sig.ra Il condominio sostiene che i lavori deliberati si sono resi necessari Parte_1 anche al fine di cercare di porre rimedio ai vizi e difetti accertati dalla CTU resa all'esito dell'ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine, il cui principale responsabile è stato indicato dal
CTU nel sig. costruttore dell'edificio e dante causa delle odierne Persona_1
resistenti.
Secondo la difesa del condominio le sigg.re e hanno negato Parte_1 Pt_2 recisamente la responsabilità del costruttore in relazione ai vizi dell'edificio, e non hanno provveduto neppure in minima parte al ristoro dei danni accertati dal CTU e che per tale motivo il Condominio ha, pertanto, approvato, con una serie di delibere progressivamente adottate, compresa quella qui ex adverso impugnata ed altre due successive l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento sismico ed energetico dell'edificio, con i quali sarà possibile anche eliminare le problematiche costruttive dell'edificio, affidando infine l'esecuzione dei lavori al General Contractor
[...]
. Controparte_4
Preliminarmente occorre evidenziare che entrambe le delibere, con ordinanza, non venivano sospese perché prive dei presupposti necessari per la sospensione.
Alla prima udienza del 04.10.2023 le parti chiedevano la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. di RG 2874/2023 in quanto prevedeva l'impugnazione della delibera assunta in data 18 luglio 2023 dal avente ad CP_1 oggetto i medesimi temi di cui all'impugnata delibera dell'8 maggio 2023.
Il Giudice con ordinanza del 12.10.2023 rinviava per la prosecuzione del procedimento e valutare la riunione richiesta, all'udienza del 14 dicembre 2023 ore 10.
Con ordinanza del 23.01.2024, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva la riunione al presente procedimento quello avente come numero di ruolo il 2874/2023 e fissava l'udienza per la discussione e precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2024 ore 10,30, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Dalla ricostruzione documentale offerta il dato principale ed indiscusso è certamente quello della revoca delle delibere impugnate di cui al verbale di assemblea condominiale
3 dd. 20.09.2023 secondo cui l'assemblea all'unanimità deliberava favorevolmente, anche con il voto delle odierne ricorrenti, di affidare i lavori del 110% al e Controparte_4
di ratificare la sottoscrizione dell'amministratore del contratto d'appalto ed i lavori del
110% con . Approvava sempre all'unanimità il riparto rate e lo sconto in fattura CP_4
da parte del General Contractor. Di fatto la suddetta delibera revoca e sostituisce le delibere oggetto di impugnazione del presente procedimento, che si colloca quale presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Resta tuttavia il tema delle spese processuali.
Ebbene, in ordine alle spese di lite nel caso di cessazione della materia del contendere esse sono disciplinate in base ai principi generali di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Il Giudice, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e conseguentemente regolare le spese di giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la delibera del 20.09.2023, del tutto identica alle precedenti ma che di fatto ha revocato e sostituito quelle impugnate, è stata approvata anche dalle stesse ricorrenti.
Quindi da una parte la condotta delle ricorrenti di per sé avvalora l'infondatezza della domanda originale. Impugnare le due delibere e successivamente approvare la delibera di identico contenuto.
Ma dall'altra parte occorre evidenziare che il ha di fatto provveduto a CP_1
revocare e/o sostituire le delibere impugnate solo a seguito dell'impugnazione svolta dalle ricorrenti, tanto da ritenere che, se le stesse non avessero impugnato le delibere, il non si sarebbe determinato a revocarle. CP_1
Appare opportuno pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, entrare nel merito della controversia ed analizzando la documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dalla parte resistente, si può tranquillamente affermare che entrambe le delibere impugnate appaiono essere legittime sotto questi aspetti.
4 Le ricorrenti lamentano che non era possibile individuare i lavori da effettuare approvati dall'assemblea, per l'asserita assenza della loro progettazione: tuttavia come emerge dal verbale dell'assemblea dell'8.5.2023, i lavori e il loro affidamento al Controparte_4
sono stati approvati previa illustrazione, da parte del tecnico p.i. Tuzzi ivi
[...]
presente, delle lavorazioni e delle tempistiche per la loro esecuzione, nonché del quadro economico dei lavori da eseguire. Va evidenziato che risulta provato che si tratta dei medesimi lavori già approvati con la delibera del 18.11.2022 i quali sono stati successivamente oggetto di un'apposita variante sui quali i condòmini, ad esclusione delle odierne ricorrenti, avevano ritenuto di approvarli, sia all'assemblea del 18.11.2022, sia all'assemblea dell'8.5.2023 (ed anche all'assemblea del 18.7.2023); e che le odierne ricorrenti li hanno approvati successivamente, all'assemblea del 20.9.2023.
Le sigg.re e contestano, poi, che il contratto con il General Contractor Parte_1 Pt_2
non sarebbe stato redatto prima dell'assemblea e, pertanto, sarebbero state inammissibilmente delegate all'amministratore la trattativa e la conseguente firma del contratto. Va invece rilevato che il contratto con il fu portato Controparte_4
ed illustrato in assemblea per la sua approvazione, e tutti i condòmini, ad eccezione delle odierne ricorrenti, ne avevano avvallato la sottoscrizione da parte dell'Amministratore.
Anche i computi metrici e l'importo dell'appalto erano già stati predisposti e furono illustrati all'assemblea.
Le ricorrenti contestano inoltre che non sarebbe stato costituito l'obbligatorio fondo speciale a copertura del costo dei lavori ai sensi dell'art. 1135, n. 4, c.c.. Anche in questo caso la contestazione è priva di fondamento in quanto risulta provato che in sede di assemblea straordinaria veniva approvato dapprima il fondo per il pagamento dell'acconto di € 15.000,00 da versare al General Contractor, deliberando di costituire un successivo fondo speciale a copertura della quota integrale del corrispettivo per i lavori a carico del per € 145.512,73, ai sensi dell'art. 1135, 1° comma, n. 4, secondo CP_1
periodo.
La ripartizione delle quote del fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria ad integrale copertura del costo dell'appalto, con relativa richiesta di saldo, era stata inviata dall'Amministratore ai condòmini con comunicazione dd.
7.6.2023. Vi è prova documentale.
5 Ulteriore aspetto importante è la prova che la copertura dell'edificio non sia stata costruita a regola d'arte, così come accertato in sede giudiziale dalla già citata CTU resa all'esito dell'ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine, la quale ha individuato l'integrale sostituzione della copertura quale unico rimedio in grado di risolvere le problematiche riferite ai vizi e difetti riscontrati. Tale consulenza tecnica d'ufficio aveva anche affrontato la tematica dell'irrilevanza dell'eventuale collaudo statico integrativo postumo rispetto ai vizi e difetti costruttivi riscontrati e, allo stato attuale, non è stata superata da alcuna altra evidenza tecnica assunta in contraddittorio.
Appaiono irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori argomentazioni e/o contestazioni rese dalle ricorrenti.
Ciò posto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle recenti pronunce della Cassazione e di merito per come conformemente orientatesi, è infatti pacifico che l'assemblea condominiale che abbia deciso e deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o soltanto alcuni aspetti sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra.
Soccorre infatti l'articolo 2377 del codice civile, norma relativa alle società per azioni ma applicata estensivamente nel diritto condominiale per effetto di numerose pronunce giurisprudenziali, con l'ottavo comma, nei casi in cui si debba sostituire una delibera impugnata con una valida. La norma stabilisce che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
Quale la sorte della delibera (delle delibere) per prima impugnata?
Il Tribunale di Milano con sentenza numero 5397 del 2013 ha statuito che “si verifica infatti la cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”.
La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847).
6 In altre parole, la cessazione della materia del contendere si avrà “a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr Cass. civ., ord. n. 10847 del 08.06.2020; Cass. Sez.
2, 09/12/1997, 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069).
Ne consegue, pertanto, vista, nel merito, l'infondatezza della domanda ed il successivo comportamento delle ricorrenti all'assemblea del 20.09.2023 (approvazione della delibera di identico contenuto a quelle impugnate), queste dovranno rifondere al
, nella misura di due terzi, le spese di lite che vengono liquidate come da CP_1
dispositivo tenuto conto del comportamento di quest'ultimo che ha deciso di revocare le due delibere impugnate (ritenute legittime e solo dopo l'impugnazione delle medesime) sostituendole, di fatto, con una identica.
Deve quindi dichiararsi la soccombenza virtuale delle ricorrenti, nella misura di due terzi, che vanno condannate al pagamento delle spese di lite in favore del condominio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei due procedimenti instaurati e riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice istruttore dott. Fabrizio Carducci, in qualità di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione ed istanza rigettata, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA le ricorrenti e alla rifusione, pari a Parte_1 Parte_2
due terzi, delle spese di lite in favore del , che liquida in Controparte_1
via solidale, in € 1.000,00 (per le fasi di mediazione), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge ed alle spese anticipate documentalmente provate, ed in € 2.500,00 (per il presente giudizio), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta,
e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Carducci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott. Fabrizio Carducci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767/2023 R.G. di Ruolo Generale cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 2874/23 promosse da nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] CF. Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], con l'avv.
ORTIS GIORGIO e l'avv. BERNARDIS SARA
-parte ricorrente-
Contro
C.F.: , sito a Pasian di Controparte_1 P.IVA_1
Prato (UD), Via Torino n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore
[...]
C.F.: , in persona dell'Amministratore e Socio Controparte_2 P.IVA_2
Unico geom. nato a [...] il [...], c.f.: , CP_3 CodiceFiscale_3
con sede a Udine, Viale Volontari della Libertà n. 12, con l'avv. CANCIANI
FRANCESCA
- parte resistente -
Oggetto: impugnazione delibere condominiali straordinarie dd.
8.5.2023 e dd.
18.07.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• sospensione inaudita altera parte la delibera assembleare impugnata;
• dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata e
1 per l'effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte resistente:
“Nel merito, in via principale: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale.
Nel merito, in via subordinata: rigettarsi la domanda delle ricorrenti, con rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: si producono in copia i seguenti documenti:..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTICI DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato (per entrambi i procedimenti) le signore Parte_1
e impugnavano le delibere assembleari del condominio Parte_2 CP_1
di data 08.05.23 e di data 18.07.2023 contestando l'approvazione di una
[...]
delibera che disponeva di lavori di straordinaria manutenzione ed una rilevante innovazione per importi ingentissimi solo sulla base di un computo metrico e senza alcuna progettazione dei medesimi. Veniva contestata altresì l'approvata la sottoscrizione del contratto con il “General Contractor Interacta” senza che fosse stato redatto il medesimo.
Inoltre la delibera presa dal risulterebbe nulla per le ricorrenti in assenza CP_1 dell'obbligatoria costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. n. 4 di importo pari all'ammontare dei lavori. Infine la modifica strutturale del tetto viene considerata dalle ricorrenti innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. Parte ricorrente sostiene che il tetto esistente assolve totalmente la sua funzione ed è certificato come costruito in ossequio alle norme antisismiche;
e che le stesse ricorrenti hanno provveduto a proprie spese alla regolarizzazione amministrativa dell'iniziale difformità. Quindi si oppongono alla sua sostituzione. Per lo più, a loro dire, la delibera risulta essere stata approvata senza i presupposti di cui all'art. 1121, 2° co., c.c. in assenza dell'esenzione delle ricorrenti dalla partecipazione alla spesa.
Si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente CP_1 Controparte_1
sosteneva che la presente impugnazione appariva superata per la cessazione della materia del contendere conseguente alla successiva approvazione della delibera dd. 20.9.2023,
2 con la quale il ha nuovamente approvato l'esecuzione dei lavori di CP_1
manutenzione straordinaria suddetti e il loro affidamento al , Controparte_4
con ratifica dell'operato dell'amministratore, e che è stata adottata con il voto favorevole della sig.ra Il condominio sostiene che i lavori deliberati si sono resi necessari Parte_1 anche al fine di cercare di porre rimedio ai vizi e difetti accertati dalla CTU resa all'esito dell'ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine, il cui principale responsabile è stato indicato dal
CTU nel sig. costruttore dell'edificio e dante causa delle odierne Persona_1
resistenti.
Secondo la difesa del condominio le sigg.re e hanno negato Parte_1 Pt_2 recisamente la responsabilità del costruttore in relazione ai vizi dell'edificio, e non hanno provveduto neppure in minima parte al ristoro dei danni accertati dal CTU e che per tale motivo il Condominio ha, pertanto, approvato, con una serie di delibere progressivamente adottate, compresa quella qui ex adverso impugnata ed altre due successive l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento sismico ed energetico dell'edificio, con i quali sarà possibile anche eliminare le problematiche costruttive dell'edificio, affidando infine l'esecuzione dei lavori al General Contractor
[...]
. Controparte_4
Preliminarmente occorre evidenziare che entrambe le delibere, con ordinanza, non venivano sospese perché prive dei presupposti necessari per la sospensione.
Alla prima udienza del 04.10.2023 le parti chiedevano la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. di RG 2874/2023 in quanto prevedeva l'impugnazione della delibera assunta in data 18 luglio 2023 dal avente ad CP_1 oggetto i medesimi temi di cui all'impugnata delibera dell'8 maggio 2023.
Il Giudice con ordinanza del 12.10.2023 rinviava per la prosecuzione del procedimento e valutare la riunione richiesta, all'udienza del 14 dicembre 2023 ore 10.
Con ordinanza del 23.01.2024, visto l'art. 274 c.p.c., disponeva la riunione al presente procedimento quello avente come numero di ruolo il 2874/2023 e fissava l'udienza per la discussione e precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2024 ore 10,30, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Dalla ricostruzione documentale offerta il dato principale ed indiscusso è certamente quello della revoca delle delibere impugnate di cui al verbale di assemblea condominiale
3 dd. 20.09.2023 secondo cui l'assemblea all'unanimità deliberava favorevolmente, anche con il voto delle odierne ricorrenti, di affidare i lavori del 110% al e Controparte_4
di ratificare la sottoscrizione dell'amministratore del contratto d'appalto ed i lavori del
110% con . Approvava sempre all'unanimità il riparto rate e lo sconto in fattura CP_4
da parte del General Contractor. Di fatto la suddetta delibera revoca e sostituisce le delibere oggetto di impugnazione del presente procedimento, che si colloca quale presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Resta tuttavia il tema delle spese processuali.
Ebbene, in ordine alle spese di lite nel caso di cessazione della materia del contendere esse sono disciplinate in base ai principi generali di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Il Giudice, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e conseguentemente regolare le spese di giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la delibera del 20.09.2023, del tutto identica alle precedenti ma che di fatto ha revocato e sostituito quelle impugnate, è stata approvata anche dalle stesse ricorrenti.
Quindi da una parte la condotta delle ricorrenti di per sé avvalora l'infondatezza della domanda originale. Impugnare le due delibere e successivamente approvare la delibera di identico contenuto.
Ma dall'altra parte occorre evidenziare che il ha di fatto provveduto a CP_1
revocare e/o sostituire le delibere impugnate solo a seguito dell'impugnazione svolta dalle ricorrenti, tanto da ritenere che, se le stesse non avessero impugnato le delibere, il non si sarebbe determinato a revocarle. CP_1
Appare opportuno pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, entrare nel merito della controversia ed analizzando la documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dalla parte resistente, si può tranquillamente affermare che entrambe le delibere impugnate appaiono essere legittime sotto questi aspetti.
4 Le ricorrenti lamentano che non era possibile individuare i lavori da effettuare approvati dall'assemblea, per l'asserita assenza della loro progettazione: tuttavia come emerge dal verbale dell'assemblea dell'8.5.2023, i lavori e il loro affidamento al Controparte_4
sono stati approvati previa illustrazione, da parte del tecnico p.i. Tuzzi ivi
[...]
presente, delle lavorazioni e delle tempistiche per la loro esecuzione, nonché del quadro economico dei lavori da eseguire. Va evidenziato che risulta provato che si tratta dei medesimi lavori già approvati con la delibera del 18.11.2022 i quali sono stati successivamente oggetto di un'apposita variante sui quali i condòmini, ad esclusione delle odierne ricorrenti, avevano ritenuto di approvarli, sia all'assemblea del 18.11.2022, sia all'assemblea dell'8.5.2023 (ed anche all'assemblea del 18.7.2023); e che le odierne ricorrenti li hanno approvati successivamente, all'assemblea del 20.9.2023.
Le sigg.re e contestano, poi, che il contratto con il General Contractor Parte_1 Pt_2
non sarebbe stato redatto prima dell'assemblea e, pertanto, sarebbero state inammissibilmente delegate all'amministratore la trattativa e la conseguente firma del contratto. Va invece rilevato che il contratto con il fu portato Controparte_4
ed illustrato in assemblea per la sua approvazione, e tutti i condòmini, ad eccezione delle odierne ricorrenti, ne avevano avvallato la sottoscrizione da parte dell'Amministratore.
Anche i computi metrici e l'importo dell'appalto erano già stati predisposti e furono illustrati all'assemblea.
Le ricorrenti contestano inoltre che non sarebbe stato costituito l'obbligatorio fondo speciale a copertura del costo dei lavori ai sensi dell'art. 1135, n. 4, c.c.. Anche in questo caso la contestazione è priva di fondamento in quanto risulta provato che in sede di assemblea straordinaria veniva approvato dapprima il fondo per il pagamento dell'acconto di € 15.000,00 da versare al General Contractor, deliberando di costituire un successivo fondo speciale a copertura della quota integrale del corrispettivo per i lavori a carico del per € 145.512,73, ai sensi dell'art. 1135, 1° comma, n. 4, secondo CP_1
periodo.
La ripartizione delle quote del fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria ad integrale copertura del costo dell'appalto, con relativa richiesta di saldo, era stata inviata dall'Amministratore ai condòmini con comunicazione dd.
7.6.2023. Vi è prova documentale.
5 Ulteriore aspetto importante è la prova che la copertura dell'edificio non sia stata costruita a regola d'arte, così come accertato in sede giudiziale dalla già citata CTU resa all'esito dell'ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine, la quale ha individuato l'integrale sostituzione della copertura quale unico rimedio in grado di risolvere le problematiche riferite ai vizi e difetti riscontrati. Tale consulenza tecnica d'ufficio aveva anche affrontato la tematica dell'irrilevanza dell'eventuale collaudo statico integrativo postumo rispetto ai vizi e difetti costruttivi riscontrati e, allo stato attuale, non è stata superata da alcuna altra evidenza tecnica assunta in contraddittorio.
Appaiono irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori argomentazioni e/o contestazioni rese dalle ricorrenti.
Ciò posto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle recenti pronunce della Cassazione e di merito per come conformemente orientatesi, è infatti pacifico che l'assemblea condominiale che abbia deciso e deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o soltanto alcuni aspetti sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra.
Soccorre infatti l'articolo 2377 del codice civile, norma relativa alle società per azioni ma applicata estensivamente nel diritto condominiale per effetto di numerose pronunce giurisprudenziali, con l'ottavo comma, nei casi in cui si debba sostituire una delibera impugnata con una valida. La norma stabilisce che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
Quale la sorte della delibera (delle delibere) per prima impugnata?
Il Tribunale di Milano con sentenza numero 5397 del 2013 ha statuito che “si verifica infatti la cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”.
La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847).
6 In altre parole, la cessazione della materia del contendere si avrà “a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr Cass. civ., ord. n. 10847 del 08.06.2020; Cass. Sez.
2, 09/12/1997, 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069).
Ne consegue, pertanto, vista, nel merito, l'infondatezza della domanda ed il successivo comportamento delle ricorrenti all'assemblea del 20.09.2023 (approvazione della delibera di identico contenuto a quelle impugnate), queste dovranno rifondere al
, nella misura di due terzi, le spese di lite che vengono liquidate come da CP_1
dispositivo tenuto conto del comportamento di quest'ultimo che ha deciso di revocare le due delibere impugnate (ritenute legittime e solo dopo l'impugnazione delle medesime) sostituendole, di fatto, con una identica.
Deve quindi dichiararsi la soccombenza virtuale delle ricorrenti, nella misura di due terzi, che vanno condannate al pagamento delle spese di lite in favore del condominio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei due procedimenti instaurati e riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice istruttore dott. Fabrizio Carducci, in qualità di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione ed istanza rigettata, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA le ricorrenti e alla rifusione, pari a Parte_1 Parte_2
due terzi, delle spese di lite in favore del , che liquida in Controparte_1
via solidale, in € 1.000,00 (per le fasi di mediazione), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge ed alle spese anticipate documentalmente provate, ed in € 2.500,00 (per il presente giudizio), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta,
e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Carducci
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