TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 952/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/04/2025, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...]N. 101 – LOMAZZO (CO) con l'Avv. ROCCO CONDELLO – COMO – VIA VARESINA N.1
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...]N.11 – CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) con l'Avv. ROCCO CONDELLO – COMO – VIA VARESINA N. 1
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in CASTELNUOVO BOZZENTE in data 19.12.2009 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE - anno 2009, atto n. 3, parte
I) e si sono separati consensualmente con verbale in data 7.1.2013, omologato con decreto del Tribunale di
Como dell'8.2.2013
con i seguenti FIGLI MINORI:
, nato il [...] Pt_4
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 9.4.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Pt_4 presso l'abitazione della madre sita in Castelnuovo Bozzente (CO), Via Cattaneo n. 11;
2) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento per il Parte_5 Controparte_1 figlio la somma di € 300,00, entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per dodici mensilità, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto regolamentato dal protocollo adottato da questo Tribunale, previamente concordate e fiscalmente documentate;
l'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
3) per quanto concerne il diritto di visita del padre condizioni, orari e modalità saranno concordati e stabiliti tra le parti, in accordo con il figlio dell'età di 15 anni;
4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. Hanno, altresì, dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
in data 19.12.2009, in CASTELNUOVO BOZZENTE (atto iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE - anno 2009, atto n. 3, parte I); DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, con la precisazione che le frequentazioni padre-figlio dovranno comunque avere una frequenza quantomeno settimanale.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo Bozzente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché per la comunicazione anche al Comune di Lomazzo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/04/2025, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...]N. 101 – LOMAZZO (CO) con l'Avv. ROCCO CONDELLO – COMO – VIA VARESINA N.1
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...]N.11 – CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) con l'Avv. ROCCO CONDELLO – COMO – VIA VARESINA N. 1
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in CASTELNUOVO BOZZENTE in data 19.12.2009 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE - anno 2009, atto n. 3, parte
I) e si sono separati consensualmente con verbale in data 7.1.2013, omologato con decreto del Tribunale di
Como dell'8.2.2013
con i seguenti FIGLI MINORI:
, nato il [...] Pt_4
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 9.4.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Pt_4 presso l'abitazione della madre sita in Castelnuovo Bozzente (CO), Via Cattaneo n. 11;
2) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento per il Parte_5 Controparte_1 figlio la somma di € 300,00, entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per dodici mensilità, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto regolamentato dal protocollo adottato da questo Tribunale, previamente concordate e fiscalmente documentate;
l'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
3) per quanto concerne il diritto di visita del padre condizioni, orari e modalità saranno concordati e stabiliti tra le parti, in accordo con il figlio dell'età di 15 anni;
4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. Hanno, altresì, dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
in data 19.12.2009, in CASTELNUOVO BOZZENTE (atto iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE - anno 2009, atto n. 3, parte I); DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, con la precisazione che le frequentazioni padre-figlio dovranno comunque avere una frequenza quantomeno settimanale.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo Bozzente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché per la comunicazione anche al Comune di Lomazzo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi