Art. 324.
(Divieto di commercio con il nemico).
A chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalita' italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, e' vietata ogni attivita' considerata come commerciale dalla legge italiana:
1° con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupate dalle forze armate nemiche;
2° con le persone di nazionalita' nemica, che si trovino in territorio neutrale.
(Divieto di commercio con il nemico).
A chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalita' italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, e' vietata ogni attivita' considerata come commerciale dalla legge italiana:
1° con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupate dalle forze armate nemiche;
2° con le persone di nazionalita' nemica, che si trovino in territorio neutrale.