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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 28 novembre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7310/22 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Mara Parte_1
Reitano;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 10.08.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni: nn. OI-000315515, OI-000313283, OI-
000310735, OI-000209379 emesse da di Catania in data 27.06.2022, notificate a CP_1 mezzo posta il 12.07.2022, con le quali è stato ingiunto alla sig.ra nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentate pro-tempore della società Katane Group S.r.l. in
1 liquidazione, il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, rispettivamente per l'anno 2012 €. 21.000,00, per l'anno 2013 €. 24.500,00, per l'anno 2014 €. 28.500,00 e per l'anno 2015 €. 31.500,00, oltre €. 6,60 a titolo di spese per ciascuna ordinanza ingiunzione notificata, il tutto per un totale complessivo di €. 105.526,40.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione l'importo del quale è stato ingiunto il pagamento non è dovuto per essere prescritto il relativo credito;
la mancata conoscenza della situazione aziendale e del fatto costitutivo della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, l'assenza di dolo e la violazione del diritto di difesa;
in subordine:
1. erronea emissione dell'ordinanza – ingiunzione n. oi-000209379 con riferimento all'anno 2015, atteso che all'epoca la ricorrente non era legale rappresentate della società; l'eccessiva sproporzione tra le sanzioni applicate e i presunti crediti omessi e la violazione del principio di equità e dei criteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Ritenere e dichiarare la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra e Parte_1 per l'effetto: - Accogliere l'opposizione spiegata e per l'effetto ancora: - Annullare tutte le ordinanze-ingiunzione notificate alla sig.ra in data 12.07.2022 e tutti gli Parte_1 atti presupposti. In subordine: - Ritenere e dichiarare erronea l'emissione dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI – 000209379 per l'annualità 2015 pari ad 31.500,00 per dimissioni dalla carica da parte ella sig.ra in data 18.09.2014 e per l'effetto: - annullare Pt_1
l'ordinanza – ingiunzione n. OI – 000209379 per l'annualità 2015; - ritenere e dichiarare l'eccessiva sproporzione delle sanzioni ingiunte rispetto le quote addebitate e non versate da Katane Group S.r.l. in liquidazione anche in considerazione e applicazione dei criteri di legge e per l'effetto: - ritenere e dichiarare iniqua e non congrua l'applicazione della sanzione nella misura determinata dall' e per l'effetto: CP_1
- rideterminare l'entità della sanzione per le singole annualità dovute nella misura pari al minimo edittale di €. 10.000,00; - condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentate pro-tempore, C.F. e P.IVA , alle spese e P.IVA_1 P.IVA_2 compensi del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Nelle more del giudizio interveniva una novella legislativa e precisamente l'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48/2023, che, modificando l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983, ha previsto che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo annuo inferiore a 10.000 euro, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.”.
In ragione di tale novella normativa il Giudice con ordinanza del 20.06.2025 onerava CP_ l' di comunicare se avesse nelle more proceduto o meno alla rideterminazione delle sanzioni che formavano oggetto delle OI impugnate.
CP_ In adempimento della predetta ordinanza l' nelle note depositate per l'udienza del
12.09.2025 provvedeva a depositare i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni opposte e precisamente: OI-000315515 in €
3.180,00, OI-000313283 in € 6.563,66, OI-000310735 in € 4.380,20, OI-000209379 in
€ 167,07.
I ridetti provvedimenti di rideterminazione riportavano espressamente la dizione che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
In conseguenza dei predetti provvedimenti di rideterminazione la ricorrente provvedeva al pagamento nella misura ridotta, normativamente prevista, delle sanzioni nel termine stabilito.
In ragione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta parte ricorrente, all'udienza odierna, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del CP_ contendere con compensazione delle spese di lite. L' si riportava ai propri scritti difensivi e si rimetteva alle determinazioni del giudice.
La causa, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
3 Osserva il decidente che l' in ragione della novellata normativa intervenuta CP_1 nelle more del giudizio ed in adempimento di quanto disposto dal Giudice con l'ordinanza del 20 giugno 2025, in allegato alle note depositate per l'udienza del
12.09.2025 provvedeva a depositare provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni opposte e precisamente: OI-000315515 in €
3.180,00, OI-000313283 in € 6.563,66, OI-000310735 in € 4.380,20, OI-000209379 in
€ 167,07.
I ridetti provvedimenti di rideterminazione riportavano espressamente la dizione che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
In conseguenza dei predetti provvedimenti di rideterminazione la ricorrente ha provveduto al pagamento nella misura ridotta, normativamente prevista, delle sanzioni rettificate relative alle ordinanze ingiunzioni impugnate, comprensive delle spese del procedimento amministrativo, nel termine stabilito, depositando in via telematica la prova degli avvenuti versamenti.
Orbene, considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio si estingue, con il pagamento in misura ridotta dell'importo pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo nel termine normativamente previsto e che tale incombente è stato adempiuto dalla ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
In ragione dei motivi della decisione, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Catania, 28 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 28 novembre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7310/22 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Mara Parte_1
Reitano;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 10.08.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni: nn. OI-000315515, OI-000313283, OI-
000310735, OI-000209379 emesse da di Catania in data 27.06.2022, notificate a CP_1 mezzo posta il 12.07.2022, con le quali è stato ingiunto alla sig.ra nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentate pro-tempore della società Katane Group S.r.l. in
1 liquidazione, il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, rispettivamente per l'anno 2012 €. 21.000,00, per l'anno 2013 €. 24.500,00, per l'anno 2014 €. 28.500,00 e per l'anno 2015 €. 31.500,00, oltre €. 6,60 a titolo di spese per ciascuna ordinanza ingiunzione notificata, il tutto per un totale complessivo di €. 105.526,40.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione l'importo del quale è stato ingiunto il pagamento non è dovuto per essere prescritto il relativo credito;
la mancata conoscenza della situazione aziendale e del fatto costitutivo della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, l'assenza di dolo e la violazione del diritto di difesa;
in subordine:
1. erronea emissione dell'ordinanza – ingiunzione n. oi-000209379 con riferimento all'anno 2015, atteso che all'epoca la ricorrente non era legale rappresentate della società; l'eccessiva sproporzione tra le sanzioni applicate e i presunti crediti omessi e la violazione del principio di equità e dei criteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Ritenere e dichiarare la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra e Parte_1 per l'effetto: - Accogliere l'opposizione spiegata e per l'effetto ancora: - Annullare tutte le ordinanze-ingiunzione notificate alla sig.ra in data 12.07.2022 e tutti gli Parte_1 atti presupposti. In subordine: - Ritenere e dichiarare erronea l'emissione dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI – 000209379 per l'annualità 2015 pari ad 31.500,00 per dimissioni dalla carica da parte ella sig.ra in data 18.09.2014 e per l'effetto: - annullare Pt_1
l'ordinanza – ingiunzione n. OI – 000209379 per l'annualità 2015; - ritenere e dichiarare l'eccessiva sproporzione delle sanzioni ingiunte rispetto le quote addebitate e non versate da Katane Group S.r.l. in liquidazione anche in considerazione e applicazione dei criteri di legge e per l'effetto: - ritenere e dichiarare iniqua e non congrua l'applicazione della sanzione nella misura determinata dall' e per l'effetto: CP_1
- rideterminare l'entità della sanzione per le singole annualità dovute nella misura pari al minimo edittale di €. 10.000,00; - condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentate pro-tempore, C.F. e P.IVA , alle spese e P.IVA_1 P.IVA_2 compensi del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Nelle more del giudizio interveniva una novella legislativa e precisamente l'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48/2023, che, modificando l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983, ha previsto che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo annuo inferiore a 10.000 euro, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.”.
In ragione di tale novella normativa il Giudice con ordinanza del 20.06.2025 onerava CP_ l' di comunicare se avesse nelle more proceduto o meno alla rideterminazione delle sanzioni che formavano oggetto delle OI impugnate.
CP_ In adempimento della predetta ordinanza l' nelle note depositate per l'udienza del
12.09.2025 provvedeva a depositare i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni opposte e precisamente: OI-000315515 in €
3.180,00, OI-000313283 in € 6.563,66, OI-000310735 in € 4.380,20, OI-000209379 in
€ 167,07.
I ridetti provvedimenti di rideterminazione riportavano espressamente la dizione che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
In conseguenza dei predetti provvedimenti di rideterminazione la ricorrente provvedeva al pagamento nella misura ridotta, normativamente prevista, delle sanzioni nel termine stabilito.
In ragione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta parte ricorrente, all'udienza odierna, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del CP_ contendere con compensazione delle spese di lite. L' si riportava ai propri scritti difensivi e si rimetteva alle determinazioni del giudice.
La causa, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
3 Osserva il decidente che l' in ragione della novellata normativa intervenuta CP_1 nelle more del giudizio ed in adempimento di quanto disposto dal Giudice con l'ordinanza del 20 giugno 2025, in allegato alle note depositate per l'udienza del
12.09.2025 provvedeva a depositare provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni opposte e precisamente: OI-000315515 in €
3.180,00, OI-000313283 in € 6.563,66, OI-000310735 in € 4.380,20, OI-000209379 in
€ 167,07.
I ridetti provvedimenti di rideterminazione riportavano espressamente la dizione che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
In conseguenza dei predetti provvedimenti di rideterminazione la ricorrente ha provveduto al pagamento nella misura ridotta, normativamente prevista, delle sanzioni rettificate relative alle ordinanze ingiunzioni impugnate, comprensive delle spese del procedimento amministrativo, nel termine stabilito, depositando in via telematica la prova degli avvenuti versamenti.
Orbene, considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio si estingue, con il pagamento in misura ridotta dell'importo pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo nel termine normativamente previsto e che tale incombente è stato adempiuto dalla ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
In ragione dei motivi della decisione, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Catania, 28 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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