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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IN LM, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2069/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
AL IA PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2722/2025 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045383000 CONTRIBUTO UNIF 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Chiede di confermare la sentenza appellata e condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'11/12/2023, l'Avv. Resistente_1 ricorre in primo grado dinanzi alla CGT di Roma e avverso la cartella di pagamento 097 023 0210045383000 chiededone l'annullamento. Il ricorso viene notificato solo all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed è relativo al contributo unificato dovuto al Tribunale di Roma, che a suo dire contiene vizi seriali tra cui l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
il giudizio così instaurato viene definito con sentenza n. 2722/2025 di accoglimento del ricorso in quanto: “La notificazione dell'avviso di accertamento sul quale si basa la cartella impugnata, nonostante AL IA avesse affermato di averla regolarmente eseguita, non ha versato in atti la prova documentale, ne AdER intervenuta nel processo, è stata in grado di provare l'effettività della notifica dell'avviso di accertamento, che comunque è un onere dell'Ente impositore.
Il Giudice di primo grado, in mancanza della prova risolutiva, ha accolto il ricorso, sia per la chiara violazione dell'iter procedimentale di formazione del titolo;
sia perché la pretesa tributaria portata dalla cartella, in mancanza della notifica di atto prodromico, ossia dell'avviso di accertamento, la pretesa tributaria manca di supporto e non può essere accolta.
L'Avv. Difensore_1 difensore di AL IA promuove appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi a questa Corte di secondo grado del Lazio ex artt.50 e 53 D.Lgs.546/1992 per ottenere la riforma totale della sentenza impugnata n. 2722/2025, depositata il 28 febbraio 2025, non notificata, e deduce i seguenti motivi:
Quanto all'eccepita, omessa notifica degli atti prodromici causativa della richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 09720230210045383000, relativa al credito da essa portato, ribatte di aver eseguita la notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data 27/09/2022 presso il domicilio eletto del contribuente, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. La cartella di pagamento, è strincata e lapidaria nella descrizione e non pone il contribuente nella condizione di contrastare la pretesa. Normalmente gli elementi fondanti del tributo, sono contenuti nell'avviso prodromico in cui vengono riportati i punti salienti relativi alla pretesa. L'avviso tuttavia, benchè giunto a destinazione non è stato impugnato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione (art. 21 d.lgs. n. 546/1992), di conseguenza il credito si è cristallizzato. La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. In tal senso si è pronunciata la Corte di
Cassazione, Sez. 6 Civ. con ordinanza del 28.1.2020 n. 1901. Acquisita agli atti la prova della notifica con le ricevute di consegna e accettazione telematiche inviate a/m PEC dell'avviso di accertamento, la valutazione in ordine alla pretesa tributaria merita accoglimento. La Suprema Corte a SS. UU. ha confermato il principio secondo cui la prova della notifica dell'atto prodromico appare risolutiva ed idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola, senza lasciare margini di dubbio. Nel caso di specie, tale principio è particolarmente calzante visto che controparte dichiara di non avere mai ricevuto notifica dell'avviso, ma è smentita dalla prova documentale inconfutabile fornita sulla casella PEC professionale.
Si costituisce l'appellato Avv. Resistente_1 che rassegna le seguenti conclusioni: “Piaccia all'eccellentissima corte adita, per le ragioni di cui a questo appello incidentale, dichiarare inammissibile o respingere l'appello principale;
confermare l'annullamento della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti presupposti e successivi, per assoluta nullità della cartella circa gli omessi elementi indispensabili alla difesa e prescritti dalla legge;
per tardiva iscrizione al ruolo;
L'agenzia Entrate Riscossione presenta inoltre ricorso incidentale e chiede di riformare la sentenza di primo grado, disponendo oltre alla liquidazione delle spese di giudizio già liquidate, anche il riconoscimento del risarcimento dei danni causati dall'opposizione del contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'inammissibilità richiesta da controparte è condivisibile, per omessa chiamata in causa del terzo, ossia dell'Ente impositore che risponde degli eventuali vizi contenuti dall'avviso di accertamento prodromico.
(Cass. Civ. Sez. V Tributaria - Ordinanza del 6/05/2025 n. 12204). Cass. Civ. Sez. V Trib. N. 14445 del 29/05/2025. La S.C. ha più volte ribadito che la mancata chiamata in causa dell'ente impositore nell'atto di appello tributario può indurre la dichiarazione di inammissibilità, trattandosi di un vizio che compromette l'integrità del contraddittorio, fondamentale nel processo tributario, specie perché l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento, ha costituito la motivazione fondante per l'accoglimento del ricorso in primo grado;
il Giudice di prime cure infatti, ha motivato l'accoglimento del ricorso per mancato soddisfacimento dell'onere della prova, dimostrativo che la resistente avesse realmente notificato l'avviso di accertamento, ma quella prova non è stata esibita.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
300,00
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IN LM, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2069/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
AL IA PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2722/2025 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045383000 CONTRIBUTO UNIF 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Chiede di confermare la sentenza appellata e condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'11/12/2023, l'Avv. Resistente_1 ricorre in primo grado dinanzi alla CGT di Roma e avverso la cartella di pagamento 097 023 0210045383000 chiededone l'annullamento. Il ricorso viene notificato solo all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed è relativo al contributo unificato dovuto al Tribunale di Roma, che a suo dire contiene vizi seriali tra cui l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
il giudizio così instaurato viene definito con sentenza n. 2722/2025 di accoglimento del ricorso in quanto: “La notificazione dell'avviso di accertamento sul quale si basa la cartella impugnata, nonostante AL IA avesse affermato di averla regolarmente eseguita, non ha versato in atti la prova documentale, ne AdER intervenuta nel processo, è stata in grado di provare l'effettività della notifica dell'avviso di accertamento, che comunque è un onere dell'Ente impositore.
Il Giudice di primo grado, in mancanza della prova risolutiva, ha accolto il ricorso, sia per la chiara violazione dell'iter procedimentale di formazione del titolo;
sia perché la pretesa tributaria portata dalla cartella, in mancanza della notifica di atto prodromico, ossia dell'avviso di accertamento, la pretesa tributaria manca di supporto e non può essere accolta.
L'Avv. Difensore_1 difensore di AL IA promuove appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi a questa Corte di secondo grado del Lazio ex artt.50 e 53 D.Lgs.546/1992 per ottenere la riforma totale della sentenza impugnata n. 2722/2025, depositata il 28 febbraio 2025, non notificata, e deduce i seguenti motivi:
Quanto all'eccepita, omessa notifica degli atti prodromici causativa della richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 09720230210045383000, relativa al credito da essa portato, ribatte di aver eseguita la notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data 27/09/2022 presso il domicilio eletto del contribuente, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. La cartella di pagamento, è strincata e lapidaria nella descrizione e non pone il contribuente nella condizione di contrastare la pretesa. Normalmente gli elementi fondanti del tributo, sono contenuti nell'avviso prodromico in cui vengono riportati i punti salienti relativi alla pretesa. L'avviso tuttavia, benchè giunto a destinazione non è stato impugnato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione (art. 21 d.lgs. n. 546/1992), di conseguenza il credito si è cristallizzato. La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. In tal senso si è pronunciata la Corte di
Cassazione, Sez. 6 Civ. con ordinanza del 28.1.2020 n. 1901. Acquisita agli atti la prova della notifica con le ricevute di consegna e accettazione telematiche inviate a/m PEC dell'avviso di accertamento, la valutazione in ordine alla pretesa tributaria merita accoglimento. La Suprema Corte a SS. UU. ha confermato il principio secondo cui la prova della notifica dell'atto prodromico appare risolutiva ed idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola, senza lasciare margini di dubbio. Nel caso di specie, tale principio è particolarmente calzante visto che controparte dichiara di non avere mai ricevuto notifica dell'avviso, ma è smentita dalla prova documentale inconfutabile fornita sulla casella PEC professionale.
Si costituisce l'appellato Avv. Resistente_1 che rassegna le seguenti conclusioni: “Piaccia all'eccellentissima corte adita, per le ragioni di cui a questo appello incidentale, dichiarare inammissibile o respingere l'appello principale;
confermare l'annullamento della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti presupposti e successivi, per assoluta nullità della cartella circa gli omessi elementi indispensabili alla difesa e prescritti dalla legge;
per tardiva iscrizione al ruolo;
L'agenzia Entrate Riscossione presenta inoltre ricorso incidentale e chiede di riformare la sentenza di primo grado, disponendo oltre alla liquidazione delle spese di giudizio già liquidate, anche il riconoscimento del risarcimento dei danni causati dall'opposizione del contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'inammissibilità richiesta da controparte è condivisibile, per omessa chiamata in causa del terzo, ossia dell'Ente impositore che risponde degli eventuali vizi contenuti dall'avviso di accertamento prodromico.
(Cass. Civ. Sez. V Tributaria - Ordinanza del 6/05/2025 n. 12204). Cass. Civ. Sez. V Trib. N. 14445 del 29/05/2025. La S.C. ha più volte ribadito che la mancata chiamata in causa dell'ente impositore nell'atto di appello tributario può indurre la dichiarazione di inammissibilità, trattandosi di un vizio che compromette l'integrità del contraddittorio, fondamentale nel processo tributario, specie perché l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento, ha costituito la motivazione fondante per l'accoglimento del ricorso in primo grado;
il Giudice di prime cure infatti, ha motivato l'accoglimento del ricorso per mancato soddisfacimento dell'onere della prova, dimostrativo che la resistente avesse realmente notificato l'avviso di accertamento, ma quella prova non è stata esibita.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.
300,00
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti