TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14578 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda iscritta al R.G. 50309/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Edmondo Tomaselli nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
Avv. Sabrina Verdat con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 7.10.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) Il figlio è affidato in via condivisa d entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) Salvo diverso accordo tra le parti, il figlio sarà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, nonché durante la settimana nei giorni di calcio, per quest'anno il martedì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola alla sera quando il padre è impegnato il giorno successivo, ovvero con pernotto e il sabato o la domenica per le partite;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta le vacanze estive 20 giorni nel mese di agosto comunicando periodi e località entro il 30 aprile di ogni anno. 3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza;
4) I genitori provvederanno nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14; 5) spese compensate”e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così provvedendosi in conformità;
ritenuto che
la natura e l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 7.10.25, come riportate e precisate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 9.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda iscritta al R.G. 50309/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Edmondo Tomaselli nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
Avv. Sabrina Verdat con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 7.10.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) Il figlio è affidato in via condivisa d entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) Salvo diverso accordo tra le parti, il figlio sarà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, nonché durante la settimana nei giorni di calcio, per quest'anno il martedì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola alla sera quando il padre è impegnato il giorno successivo, ovvero con pernotto e il sabato o la domenica per le partite;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio;
la metà delle vacanze pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta le vacanze estive 20 giorni nel mese di agosto comunicando periodi e località entro il 30 aprile di ogni anno. 3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza;
4) I genitori provvederanno nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14; 5) spese compensate”e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così provvedendosi in conformità;
ritenuto che
la natura e l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 7.10.25, come riportate e precisate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 9.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
2