TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1234/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/05/2025 da e da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NOTARDONATO MAURIZIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mondragone (Ce) in data 21/12/1974; Per_ rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: e maggiorenni;
Pt_1 Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto cessando l'obbligo della coabitazione;
2. la casa coniugale, ove i ricorrenti attualmente vivono, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Parte_1 abitata dalla medesima;
Parte_1
3. il sig. godendo di un trattamento pensionistico si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Pt_1
priva di occupazione e di reddito, un assegno mensile di mantenimento di € 150,00, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. i coniugi, che al momento della celebrazione del loro matrimonio hanno deciso di adottare quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni e successivamente hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni, hanno regolarizzato e definito ogni rapporto patrimoniale ed economico, e non vi sono tra di loro beni in comunione;
5. il sig. infine porterà con sé i propri effetti personali dalla casa coniugale. Parte_2 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/10/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 18/03/1956 in NE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 168, parte II, serie A, anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1234/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/05/2025 da e da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NOTARDONATO MAURIZIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mondragone (Ce) in data 21/12/1974; Per_ rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: e maggiorenni;
Pt_1 Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto cessando l'obbligo della coabitazione;
2. la casa coniugale, ove i ricorrenti attualmente vivono, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Parte_1 abitata dalla medesima;
Parte_1
3. il sig. godendo di un trattamento pensionistico si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Pt_1
priva di occupazione e di reddito, un assegno mensile di mantenimento di € 150,00, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. i coniugi, che al momento della celebrazione del loro matrimonio hanno deciso di adottare quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni e successivamente hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni, hanno regolarizzato e definito ogni rapporto patrimoniale ed economico, e non vi sono tra di loro beni in comunione;
5. il sig. infine porterà con sé i propri effetti personali dalla casa coniugale. Parte_2 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/10/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 18/03/1956 in NE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 168, parte II, serie A, anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese