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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1174/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castellero (AT)
e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
(AT) Via Valsungana 3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALL'ARMELLINA DENISE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Castellero (AT), il 07/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellero (AT) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Prima del matrimonio, il 28.11.2014, ad Asti, è nata la figlia Persona_1
Con ricorso depositato il 14/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre nell'immobile sito in Castellero
(AT) Via Valsungana 3, già adibito a casa coniugale.
Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
La casa coniugale sita a Castellero (AT) Via Valsungana 3, di proprietà dei genitori della IG.ra Pt_2
, concessa in comodato gratuito ai coniugi rimane assegnata alla signora
[...] Persona_2 Pt_2
con arredi e supellettili, ove la stessa ha continuato e continuerà a vivere insieme alla figlia. Il
[...]
IG. con il consenso della moglie si è già allontanato dall'abitazione succitata prima Parte_3
d'ora portando con sé i suoi effetti personali. Il predetto, attualmente ospite di arenti, provvederà a cambiare residenza anagrafica entro sei mesi dalla omologa della sentenza;
Ciascun genitore provvederà alla cura, all'educazione e al mantenimento della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé come infra meglio indicato;
il IG. , sino a quando non reperirà una Parte_3 stabile occupazione lavorativa ed in ragione dei rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore nonchè dell'onere su di esso gravante di prelevare e riaccompagnare la figlia per tenerla con sè, verserà in favore della signora la somma di 100,00 Euro a titolo di Parte_2 contributo mensile al mantenimento della figlia. L'importo verrà versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, è sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche di inizio anno, le spese sportive e ricreative del figlio, previamente concordate e documentate aut necessitate, saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo il contenuto del Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Asti in materia di spese straordinarie per i figli che dichiarano di conoscere.
2 Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi tra Parte_1
i coniugi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità e comunque compatibilmente alle esigenze lavorative:
- sino a quando il predetto continuerà a vivere in provincia di Torino, ogni week end dal venerdì pomeriggio prelevandola dall'uscita da scuola sino alle 20.00 della domenica sera allorquando riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- nel caso in cui dovesse trasferirsi a vivere in provincia di Asti, oltre al weekend alterni anche un pomeriggio infrasettimanale (il cui giorno varierà a seconda dei turni di lavoro) con pernottamento.
Il padre preleverà la figlia da scuola e la riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21.00;
- durante ogni chiusura programmata della scuola come ad es. le vacanze di Carnevale, ponti infrasettimanli e/o altre chiusure scolastiche programmate;
- durante le vacanze estive la figlia dalla chiusura della scuola sino alla riapertura. Entro il 30 maggio di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo di vacanze estive che la figlia trascorrerà con la madre, che dovrà essere almeno di una settimana.
- per le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con pernottamento, del 25 dicembre, del 31 dicembre con pernottamento, del 01 gennaio e del 6 gennaio. Nei giorni di sua spettanza il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna dalle ore 10,30 del mattino e lo riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,00;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni per tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo. Nei giorni di sua spettanza il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna dalle ore 10,30 del mattino e se non pernotterà presso di lui lo riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,00;
- il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del padre.
I genitori, nel caso di soggiorno fuori casa con la figlia minore, comunicheranno con un congruo preavviso all'altro genitore dove si recheranno fornendo indirizzo e recapiti.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno Unico Universale erogato dall' verrà percepito interamente dalla IG.ra ; CP_1 Parte_2
I coniugi prestano reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto relativo alla figlia minore;
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti dal punto di vista economico avendo ciascuno redditi di lavoro propri e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Le spese del presente procedimento verranno pagate al 50% tra i coniugi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellero (AT) di annotare la sentenza e di Pt_4 provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11/06/2025.
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1174/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castellero (AT)
e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
(AT) Via Valsungana 3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALL'ARMELLINA DENISE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Castellero (AT), il 07/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellero (AT) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Prima del matrimonio, il 28.11.2014, ad Asti, è nata la figlia Persona_1
Con ricorso depositato il 14/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i Parte_1 Parte_2 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre nell'immobile sito in Castellero
(AT) Via Valsungana 3, già adibito a casa coniugale.
Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
La casa coniugale sita a Castellero (AT) Via Valsungana 3, di proprietà dei genitori della IG.ra Pt_2
, concessa in comodato gratuito ai coniugi rimane assegnata alla signora
[...] Persona_2 Pt_2
con arredi e supellettili, ove la stessa ha continuato e continuerà a vivere insieme alla figlia. Il
[...]
IG. con il consenso della moglie si è già allontanato dall'abitazione succitata prima Parte_3
d'ora portando con sé i suoi effetti personali. Il predetto, attualmente ospite di arenti, provvederà a cambiare residenza anagrafica entro sei mesi dalla omologa della sentenza;
Ciascun genitore provvederà alla cura, all'educazione e al mantenimento della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé come infra meglio indicato;
il IG. , sino a quando non reperirà una Parte_3 stabile occupazione lavorativa ed in ragione dei rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore nonchè dell'onere su di esso gravante di prelevare e riaccompagnare la figlia per tenerla con sè, verserà in favore della signora la somma di 100,00 Euro a titolo di Parte_2 contributo mensile al mantenimento della figlia. L'importo verrà versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, è sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche di inizio anno, le spese sportive e ricreative del figlio, previamente concordate e documentate aut necessitate, saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo il contenuto del Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Asti in materia di spese straordinarie per i figli che dichiarano di conoscere.
2 Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi tra Parte_1
i coniugi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità e comunque compatibilmente alle esigenze lavorative:
- sino a quando il predetto continuerà a vivere in provincia di Torino, ogni week end dal venerdì pomeriggio prelevandola dall'uscita da scuola sino alle 20.00 della domenica sera allorquando riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- nel caso in cui dovesse trasferirsi a vivere in provincia di Asti, oltre al weekend alterni anche un pomeriggio infrasettimanale (il cui giorno varierà a seconda dei turni di lavoro) con pernottamento.
Il padre preleverà la figlia da scuola e la riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21.00;
- durante ogni chiusura programmata della scuola come ad es. le vacanze di Carnevale, ponti infrasettimanli e/o altre chiusure scolastiche programmate;
- durante le vacanze estive la figlia dalla chiusura della scuola sino alla riapertura. Entro il 30 maggio di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo di vacanze estive che la figlia trascorrerà con la madre, che dovrà essere almeno di una settimana.
- per le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con pernottamento, del 25 dicembre, del 31 dicembre con pernottamento, del 01 gennaio e del 6 gennaio. Nei giorni di sua spettanza il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna dalle ore 10,30 del mattino e lo riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,00;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni per tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo. Nei giorni di sua spettanza il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna dalle ore 10,30 del mattino e se non pernotterà presso di lui lo riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,00;
- il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del padre.
I genitori, nel caso di soggiorno fuori casa con la figlia minore, comunicheranno con un congruo preavviso all'altro genitore dove si recheranno fornendo indirizzo e recapiti.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno Unico Universale erogato dall' verrà percepito interamente dalla IG.ra ; CP_1 Parte_2
I coniugi prestano reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto relativo alla figlia minore;
I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti dal punto di vista economico avendo ciascuno redditi di lavoro propri e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Le spese del presente procedimento verranno pagate al 50% tra i coniugi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellero (AT) di annotare la sentenza e di Pt_4 provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11/06/2025.
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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