TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
14 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa da:
ON AS (C.F. TMSNTN69H13L7250), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cialella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caianello, via Montano dei Rossi;
Opponente contro
CAMARDO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cialella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caianello, via Montano dei Rossi;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.7.2023, TO OM ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 5.6.2023
e notificato il 14.6.2023, chiedendone la revoca e l'accertamento che nulla è dovuto alla controparte.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice civile;
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, a fronte dell'indeterminatezza e della mancanza di prova del credito ingiunto;
l'errata quantificazione dell'ammontare del caffè effettivamente acquistato per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021; l'illegittimità dell'ingiunzione della quota parte di euro 15.000,00, versati come anticipazione per l'avviamento dell'attività, a fronte della consegna di una cambiale di pari importo;
il controcredito vantato nei confronti della controparte, dato dal TFR vantato nei confronti della Camardo, in ragione del rapporto di lavoro subordinato che l'opponente aveva svolto alle sue dipendenze prima di avviare l'attività in proprio;
il mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'opposizione è stata iscritta al ruolo lavoro (RG n. 863/2023); all'esito della prima udienza, tenuta il 21.11.2023 in modalità cartolare, il Giudice del Lavoro ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione del giudizio alla sezione civile, avente la controversia ad oggetto materia non lavoristica.
La causa è stata riassegnata, pertanto, allo scrivente Giudice civile, con nuovo numero di ruolo contenzioso ordinario RGC n. 2019/2023.
Alla prima udienza innanzi al Giudice civile, celebrata il 19.3.2024, l'opponente ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con comparsa di risposta depositata il 30.9.2024 si è costituita la parte opposta
Camardo SPA, chiedendo: la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva (a fronte della notifica del decreto ingiuntivo eseguita il 14.6.2023
e della notifica dell'opposizione in data 8.7.2024); il rigetto nel merito, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione e della debenza delle somme ingiunte in parte a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso ad opera della controparte, in parte a titolo di restituzione del capitale oggetto di anticipazione, come disciplinato nel contratto di somministrazione posto a fondamento della domanda monitoria.
Con provvedimento del 28.10.2024, sono stati esposti alle parti i rilievi che di seguito si ripropongono:
- “Il presente giudizio costituisce opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso – sezione unica civile il 5.6.2023; - Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'odierno opponente il 14.6.2023
(circostanza pacifica tra le parti); è stato dichiarato esecutivo in data 7.9.2023;
- L'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 20.7.2023, innanzi al
Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, e iscritto al n. RL
863/2023;
- All'esito della prima udienza il Giudice del Lavoro ha rimesso gli atti al
Presidente, in ragione della circostanza per cui l'oggetto del contendere non attiene alle materie lavoristiche, di tal che il fascicolo (avente nuovo numero di ruolo, in epigrafe) è stato assegnato alla scrivente;
- Alla prima udienza tenutasi innanzi alla scrivente il 19.3.2024, preso atto della mancata costituzione della parte opposta ed in assenza di prova documentale della notifica a quest'ultima dell'opposizione e del successivo decreto di fissazione udienza, la causa è stata rinviata all'udienza del 1^.10.2024, con onere in capo alla parte opponente di procedere al rinnovo della notifica alla parte opposta;
- All'udienza da ultimo tenuta, preso atto della costituzione di parte convenuta, quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva, in ragione del fatto che la notifica dell'opposizione sarebbe avvenuta unicamente in data 8.7.2024, oltre i termini di legge per la proposizione dell'opposizione;
ritenuto che
la censura di inammissibilità dell'opposizione sia fondata, posto che:
- Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14.6.2023;
- Il ricorso in opposizione è stato notificato solo in data 8.7.2024, ad oltre un anno di distanza dalla notifica del d.i. (non essendo in atti la prova documentale di una notifica precedente e, comunque entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto);
- A nulla vale la circostanza per cui il ricorso in opposizione sia stato depositato in data 20.7.2023, in quanto la domanda, essendo soggetta all'applicazione del rito ordinario, avrebbe dovuto essere proposta con citazione, di tal che – in disparte l'irrilevanza dell'introduzione con ricorso invece che con citazione – ciò che rileva ai fini della verifica della tempestività è unicamente la notifica dell'opposizione, non anche il relativo deposito;
richiamato, allora, il consolidato orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione (come nel caso che occupa), è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n.
5295); e chiarito che la soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643);
ritenuto, altresì, che al contenzioso in questione sia applicabile il cd. rito Cartabia, in ragione della data del deposito del ricorso monitorio (del 7.3.2023), da individuarsi quale momento introduttivo della domanda;
rigetta la domanda di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., in quanto non applicabile ratione temporis, e parimenti qualsivoglia istanza di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.;
ritenuta la causa matura per la decisione;
rigetta tutte le richieste istruttorie;
ritenuto che la controversia ben si presti alla possibilità di bonario componimento;
letto l'art. 185 bis. C.p.c.,
formula alle parti la proposta conciliativa del seguente, letterale, tenore:
“la parte opponente rinuncia all'opposizione, corrisponde alla parte opposta
l'importo di euro 2.000,00, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute;
”.
La parte opposta ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice, mentre la parte opponente, dopo aver chiesto ed ottenuto due rinvii al fine di consentire la valutazione in ordine all'accettazione o meno della proposta, all'udienza del 14.1.2025 ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rifiutando, di fatto e senza giustificato motivo, la proposta ex art. 185 bis c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata discussa all'udienza del
14.1.2025, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come già chiarito nel provvedimento del 28.10.2024, sopra integralmente richiamato nei punti salienti, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva: a fronte del decreto ingiuntivo notificato il 14.6.2023, la notifica dell'opposizione è avvenuta ben oltre i termini di legge (40 giorni dalla notifica), a nulla rilevando che detto giudizio sia stato introdotto con ricorso (depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto) invece che con citazione – in altri termini, si è già detto che l'opposizione sarebbe stata tempestiva ove il ricorrente avesse comunque notificato ricorso e decreto di fissazione udienza entro il termine di legge, indipendentemente dalla veste formale utilizzata per l'atto introduttivo, a nulla rilevando il deposito contestuale all'iscrizione a ruolo - .
Ne consegue che, sulla scorta dell'ampia motivazione sopra riportata e qui integralmente richiamata, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra censura, tanto in rito quanto in merito;
il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto confermato – non anche dichiarato esecutivo posto che, dalla documentazione in atti, la declaratoria di esecutività è già intervenuta.
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per il riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 co. 3 c.p.c., posto che la presente sentenza definisce il giudizio in maniera sostanzialmente analoga (fatta eccezione per le spese di lite) a quanto indicato nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., di tal che la parte opponente – che ha, nella sostanza, rifiutato la proposta senza giustificato motivo - ha dato luogo, con il proprio contegno, ad ulteriore attività processuale non necessaria, dilatando i tempi per la definizione della controversia e chiedendo due rinvii di udienza di carattere meramente dilatorio. Sulla scorta di detti rilievi si stima equo, pertanto, determinare la somma oggetto di condanna nella misura di un terzo delle spese di lite che saranno liquidate in dispositivo.
Alla lite temeraria consegue, ex art. 96 co. 4 c.p.c., la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore importo liquidato nel valore minimo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria – in ragione del mancato espletamento della fase istruttoria - .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso il 5.6.2023, già dichiarato esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, dell'ulteriore importo ex art. 96 co. 3 c.p.c., che liquida in complessivi euro
1.935,00;
4) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di euro 500,00.
Così deciso in Campobasso, 19 gennaio 2025. Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
14 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa da:
ON AS (C.F. TMSNTN69H13L7250), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cialella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caianello, via Montano dei Rossi;
Opponente contro
CAMARDO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cialella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caianello, via Montano dei Rossi;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.7.2023, TO OM ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 5.6.2023
e notificato il 14.6.2023, chiedendone la revoca e l'accertamento che nulla è dovuto alla controparte.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice civile;
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, a fronte dell'indeterminatezza e della mancanza di prova del credito ingiunto;
l'errata quantificazione dell'ammontare del caffè effettivamente acquistato per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021; l'illegittimità dell'ingiunzione della quota parte di euro 15.000,00, versati come anticipazione per l'avviamento dell'attività, a fronte della consegna di una cambiale di pari importo;
il controcredito vantato nei confronti della controparte, dato dal TFR vantato nei confronti della Camardo, in ragione del rapporto di lavoro subordinato che l'opponente aveva svolto alle sue dipendenze prima di avviare l'attività in proprio;
il mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'opposizione è stata iscritta al ruolo lavoro (RG n. 863/2023); all'esito della prima udienza, tenuta il 21.11.2023 in modalità cartolare, il Giudice del Lavoro ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione del giudizio alla sezione civile, avente la controversia ad oggetto materia non lavoristica.
La causa è stata riassegnata, pertanto, allo scrivente Giudice civile, con nuovo numero di ruolo contenzioso ordinario RGC n. 2019/2023.
Alla prima udienza innanzi al Giudice civile, celebrata il 19.3.2024, l'opponente ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con comparsa di risposta depositata il 30.9.2024 si è costituita la parte opposta
Camardo SPA, chiedendo: la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva (a fronte della notifica del decreto ingiuntivo eseguita il 14.6.2023
e della notifica dell'opposizione in data 8.7.2024); il rigetto nel merito, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione e della debenza delle somme ingiunte in parte a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso ad opera della controparte, in parte a titolo di restituzione del capitale oggetto di anticipazione, come disciplinato nel contratto di somministrazione posto a fondamento della domanda monitoria.
Con provvedimento del 28.10.2024, sono stati esposti alle parti i rilievi che di seguito si ripropongono:
- “Il presente giudizio costituisce opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso – sezione unica civile il 5.6.2023; - Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'odierno opponente il 14.6.2023
(circostanza pacifica tra le parti); è stato dichiarato esecutivo in data 7.9.2023;
- L'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 20.7.2023, innanzi al
Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, e iscritto al n. RL
863/2023;
- All'esito della prima udienza il Giudice del Lavoro ha rimesso gli atti al
Presidente, in ragione della circostanza per cui l'oggetto del contendere non attiene alle materie lavoristiche, di tal che il fascicolo (avente nuovo numero di ruolo, in epigrafe) è stato assegnato alla scrivente;
- Alla prima udienza tenutasi innanzi alla scrivente il 19.3.2024, preso atto della mancata costituzione della parte opposta ed in assenza di prova documentale della notifica a quest'ultima dell'opposizione e del successivo decreto di fissazione udienza, la causa è stata rinviata all'udienza del 1^.10.2024, con onere in capo alla parte opponente di procedere al rinnovo della notifica alla parte opposta;
- All'udienza da ultimo tenuta, preso atto della costituzione di parte convenuta, quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva, in ragione del fatto che la notifica dell'opposizione sarebbe avvenuta unicamente in data 8.7.2024, oltre i termini di legge per la proposizione dell'opposizione;
ritenuto che
la censura di inammissibilità dell'opposizione sia fondata, posto che:
- Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14.6.2023;
- Il ricorso in opposizione è stato notificato solo in data 8.7.2024, ad oltre un anno di distanza dalla notifica del d.i. (non essendo in atti la prova documentale di una notifica precedente e, comunque entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto);
- A nulla vale la circostanza per cui il ricorso in opposizione sia stato depositato in data 20.7.2023, in quanto la domanda, essendo soggetta all'applicazione del rito ordinario, avrebbe dovuto essere proposta con citazione, di tal che – in disparte l'irrilevanza dell'introduzione con ricorso invece che con citazione – ciò che rileva ai fini della verifica della tempestività è unicamente la notifica dell'opposizione, non anche il relativo deposito;
richiamato, allora, il consolidato orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione (come nel caso che occupa), è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n.
5295); e chiarito che la soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643);
ritenuto, altresì, che al contenzioso in questione sia applicabile il cd. rito Cartabia, in ragione della data del deposito del ricorso monitorio (del 7.3.2023), da individuarsi quale momento introduttivo della domanda;
rigetta la domanda di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., in quanto non applicabile ratione temporis, e parimenti qualsivoglia istanza di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.;
ritenuta la causa matura per la decisione;
rigetta tutte le richieste istruttorie;
ritenuto che la controversia ben si presti alla possibilità di bonario componimento;
letto l'art. 185 bis. C.p.c.,
formula alle parti la proposta conciliativa del seguente, letterale, tenore:
“la parte opponente rinuncia all'opposizione, corrisponde alla parte opposta
l'importo di euro 2.000,00, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute;
”.
La parte opposta ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice, mentre la parte opponente, dopo aver chiesto ed ottenuto due rinvii al fine di consentire la valutazione in ordine all'accettazione o meno della proposta, all'udienza del 14.1.2025 ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rifiutando, di fatto e senza giustificato motivo, la proposta ex art. 185 bis c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata discussa all'udienza del
14.1.2025, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come già chiarito nel provvedimento del 28.10.2024, sopra integralmente richiamato nei punti salienti, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva: a fronte del decreto ingiuntivo notificato il 14.6.2023, la notifica dell'opposizione è avvenuta ben oltre i termini di legge (40 giorni dalla notifica), a nulla rilevando che detto giudizio sia stato introdotto con ricorso (depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto) invece che con citazione – in altri termini, si è già detto che l'opposizione sarebbe stata tempestiva ove il ricorrente avesse comunque notificato ricorso e decreto di fissazione udienza entro il termine di legge, indipendentemente dalla veste formale utilizzata per l'atto introduttivo, a nulla rilevando il deposito contestuale all'iscrizione a ruolo - .
Ne consegue che, sulla scorta dell'ampia motivazione sopra riportata e qui integralmente richiamata, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra censura, tanto in rito quanto in merito;
il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto confermato – non anche dichiarato esecutivo posto che, dalla documentazione in atti, la declaratoria di esecutività è già intervenuta.
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per il riconoscimento della temerarietà della lite ex art. 96 co. 3 c.p.c., posto che la presente sentenza definisce il giudizio in maniera sostanzialmente analoga (fatta eccezione per le spese di lite) a quanto indicato nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., di tal che la parte opponente – che ha, nella sostanza, rifiutato la proposta senza giustificato motivo - ha dato luogo, con il proprio contegno, ad ulteriore attività processuale non necessaria, dilatando i tempi per la definizione della controversia e chiedendo due rinvii di udienza di carattere meramente dilatorio. Sulla scorta di detti rilievi si stima equo, pertanto, determinare la somma oggetto di condanna nella misura di un terzo delle spese di lite che saranno liquidate in dispositivo.
Alla lite temeraria consegue, ex art. 96 co. 4 c.p.c., la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore importo liquidato nel valore minimo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria – in ragione del mancato espletamento della fase istruttoria - .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso il 5.6.2023, già dichiarato esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, dell'ulteriore importo ex art. 96 co. 3 c.p.c., che liquida in complessivi euro
1.935,00;
4) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di euro 500,00.
Così deciso in Campobasso, 19 gennaio 2025. Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi