TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.24/2024
Oggi 15/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Orione;
per la parte resistente l'avv. Latino Quartarone.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti danno atto della cessazione della materia del contendere ed insistono per la liquidazione delle spese.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al nr. 24/2024 R.L. promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Maurizio Orione;
opponente contro
), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Michele Latino Quartarone e Maddalena Esposito;
opposto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte opponente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, Sezione
Lavoro, alla luce di tutto quanto procede, revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 118/2023.”.
Per la parte opposta: “per tutti i fatti esposti in narrativa da intendersi qui riportati e trascritti, accertare e dichiarare la soccombenza in giudizio di e per l'effetto condannare al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore del sig. delle spese e delle competenze CP_1
di lite sia per il giudizio monitorio sia per il giudizio di opposizione. Con
2 vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.1.2024, adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Trieste, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2023 (n.r.g. 517/2023) pronunciato dal
Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, in data 29 ottobre 2023, e con il quale le era stato ingiunto di consegnare a , copia Parte_2
delle Certificazioni Uniche (C.U.) riferite ai due pagamenti effettuati dalla stessa in base al decreto ingiuntivo nr. 171/2020 del 10 Parte_1
settembre 2020 (r.g. 480/2020) ed alla sentenza nr. 21/2023 pubblicata in data 13 febbraio 2023 in causa n.r.g. 310/2021, provvedimenti emessi dal Tribunale di Gorizia.
2. Rilevava che erroneamente l'ingiungente aveva effettuato, Parte_1
per giustificare la propria pretesa, un riferimento all'art. 4 6-quater del
DPR 22 luglio 1998, n. 322 che prescrive, fra l'altro, la consegna delle certificazioni uniche “entro dodici giorni dalla richiesta” in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Tale norma doveva difatti trovare applicazione nei rapporti fra il lavoratore ed il datore di lavoro ma non poteva certo riguardare la posizione del committente responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, qual era appunto che non Parte_1
aveva alcuna conoscenza delle questioni riguardanti la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta peraltro con la società Medinav S.r.l. in data
12.7.2020.
3. Evidenziava inoltre di aver provveduto alla consegna della
Certificazione Unica nel primo termine contemplato dal citato art. 4 c.
6- quater del DPR 22 luglio 1998, n. 322 ovvero entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori erano stati
3 corrisposti, e tale certificazione, tempestivamente spedita all'indirizzo dell'ingiungente così come risultante negli atti processuali delle cause instaurate dinnanzi al Tribunale di Gorizia, era risultata “non recapitata”.
Depositava in allegato al ricorso, tale certificazione, e quanto invece alla
Certificazione Unica relativa al pagamento effettuato sulla sentenza nr.
20/2023 evidenziava che non applicandosi il predetto termine breve, la stessa sarebbe stata emessa ed inviata entro il 16 marzo 2024 a termini di legge.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva l'opposto, argomentando in ordine alla legittimità della propria pretesa e rilevando che la certificazione unica è necessaria ed indispensabile per poter correttamente presentare il modello di dichiarazione dei redditi, e qualora sia necessario, per redigere e presentare una dichiarazione integrativa che corregga eventuali errori. Ribadito il ricorrere del proprio interesse ad agire, l'opposto evidenziava che non aveva Parte_1
provato di avergli spedito le CU in questione, e nel ricorso si era limitata ad allegare un mero invio con posta ordinaria che mai avrebbe potuto essere adeguatamente riscontrato con una prova per testi.
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il decreto ingiuntivo opposto in questa sede deve essere revocato e dichiarata la cessata materia del contendere per le ragioni che seguono.
7. Costituendosi in giudizio ha prodotto la certificazione unica Parte_1
relativa al pagamento effettuato nel corso del 2020, ed in data 19.3.2024 ha prodotto la certificazione unica relativa al pagamento effettuato nel corso del 2023. In ragione di un tanto le parti, concordemente all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del
4 contendere, richiesta che deve essere accolta, atteso che la produzione documentale di non è stata in alcun modo contestata ed è Parte_1
dunque pienamente satisfattiva delle pretese dell'opposto sul punto.
Essendo stata del tutto tacitata la pretesa dell'opposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
8. Quanto al regolamento sulle spese di lite, ed in termini di soccombenza virtuale sul pagamento per il quale è cessata la materia del contendere, va ricordato che dispone l'art. 4 c. 1 e 2 del DPR nr. 322/1998: “
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all Controparte_2
( e dei premi dovuti all' CP_3 Controparte_4
( , relativa a tutti i percipienti,
[...] CP_5
redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l , l e Controparte_6 CP_3
l' sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le CP_5
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi”. La norma in
5 questione, introdotta in data 13.12.2014 dal D. Lgs. 21 novembre 2014,
n. 175, ha istituito la Certificazione Unica, documento fiscale tramite cui viene dimostrata e certificata l'acquisizione di un reddito.
9. Dispone l'art. 4 comma 6 quater del DPR 322/1998, che tale documento fiscale deve essere consegnato al soggetto percettore delle somme entro termini ben precisi. Tale norma in particolare dispone che: “le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro…”.
10. Nel caso di specie, lamenta l'opposto di non aver mai ottenuto le certificazioni, di aver diffidato la società al fine di ottenerle e di non averla mai ricevuta.
11. ha in primo luogo contestato il ricorrere dell'interesse ad Parte_1
agire. A tal proposito si deve rammentare che “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. civ. n. 13485/2014), ed ancora che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
6 (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale, accogliendo
l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente aveva annullato un'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui era stata dichiarata la nullità del pignoramento per impignorabilità del credito sottoposto ad espropriazione, astenendosi dallo statuire in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo debitore, proposta in via subordinata dal creditore precedente)” (Cass. civ. n. 15355/2010).
12. Le pronunce sopra riportate mettono in chiara evidenza il ruolo del
Giudice nel processo civile per quanto in argomento, il quale comporta la verifica, da compiersi anche d'ufficio, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, in quanto, come sopra evidenziato l'interesse ad agire, deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
13. Nel caso di specie tale effetto utile sussiste, ed è la consegna della certificazione unica quale documento utile a fugare ogni incertezza in ordine al corretto calcolo delle imposte da versare all'Erario da parte di ne deriva che va esaminato il merito della pretesa, ai limitati Parte_1
effetti del regolamento sulle spese.
14. Nel caso di specie, lamenta l'opposto di non aver mai ottenuto tali certificazioni uniche, di aver diffidato la società al fine di ottenerla e di non averla mai ricevuta. dal canto suo afferma di avere Parte_1
inviato la CU relativa al pagamento effettuato nel corso del 2020 per posta ordinaria presso la residenza dell'opposto nel primo termine
7 contemplato dal citato art. 4 c.
6-quater del DPR 22 luglio 1998, n. 322 ovvero entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti.
15. Quanto al pagamento effettuato nel corso del 2020, deve evidenziarsi l'irrilevanza, ai fini del decidere nel presente giudizio del richiamo operato da parte opposta ad un obbligo di consegnare la certificazione in questione entro 12 giorni dalla richiesta, atteso che, essendo i pagamenti intervenuti nel 2020, la certificazione doveva essere inviata già al 16 marzo dell'anno successivo.
16. Quanto alla richiesta di di provare per testi l'avvenuto invio Parte_1
delle CU per posta ordinaria la stessa appare inammissibile, in quanto la prova per come formulata appare generica, non riferibile alla singola posizione in esame, e dunque inidonea a conferire una qualche certezza alle risultanze che ne derivassero. Sul punto la pretesa di parte opposta appare fondata.
17. Quanto al pagamento effettuato nel corso del 2023, sostiene Parte_1
che il termine breve (12 giorni dalla richiesta) per il rilascio della certificazione richiamato dall'opposto non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, e dunque il termine per il rilascio scadrebbe alla consumazione del termine lungo previsto dalla norma, ovvero il
16.3.2024, con la conseguenza che alla data di notifica del decreto ingiuntivo il termine per il rilascio della documentazione non era ancora scaduto.
18. Ritiene lo scrivente che in questo caso la prospettazione di parte opponente sia corretta. La disposizione che prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere una certificazione unica subito dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, nel breve termine di 12 giorni, trova la sua ragion d'essere nell'eventualità che la stessa sia presentata ad un
8 nuovo eventuale datore di lavoro per un conguaglio delle ritenute, evitando così al lavoratore dipendente di pagare somme aggiuntive nel momento della presentazione della dichiarazione con Modello 730.
Ebbene, nessuna concreta allegazione fattuale è stata versata in atti in ordine alla necessità di ottenere la CU in termini così brevi, e del resto il rapporto di lavoro in questione è cessato ormai da anni, così che, anche qualora si dovesse accedere ad un'interpretazione estensiva della norma, si dovrebbe propendere per un abuso nell'esercizio nel diritto.
19. Anche poi a voler accedere alla prospettazione dell'opposto, sempre in punto di statuizione sulla corresponsione delle spese di lite non si può non evidenziare che il riferimento alla necessità di presentare un modello
730 integrativo o un ravvedimento operoso è prospettato in ricorso in termini del tutto generici ed eventuali, sicchè il pregiudizio rimane confinato al mero ricorrere di un'incertezza giuridica.
20. Per tutti i motivi sopra esposti, ai quali si deve aggiungere il ricorrere di una soccombenza reciproca sulle rispettive annualità oggetto di giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Trieste in data 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
9