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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0197 6202400001263000 DIVERSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 22.7.2024 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 68473/2024 relativa a numerose cartelle di pagamento per l' importo complessivo di € 1.527.838,15, asseritamente non conosciute relative a tributi non dovuti.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 77 e 50 del DPR n. 602 del 1973 perché l' atto impugnato sarebbe stato notificato da PEC non riportata nei registri pubblici INI - PEC e IPA, e comunque non sarebbe stato preceduto da atto di intimazione di pagamento;
2) omessa indicazione dei beni immobili sui quali tale ipoteca verrebbe iscritta;
3) omessa notifica o nullità della notifica delle cartelle esattoriali presupposte e inesistenza del debito tributario;
4) prescrizione della pretesa erariale.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, l' annullamento dell' atto impugnato con vittoria di spese legali.
Si costituiva ADER deducendo:
1) l' inammissibilità e improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per il divieto del ne bis in idem in relazione alle cartelle nn. 019 2015 000962291900, 01920150017974218000, 0192016
924266152000, 0192019009103558000, 01920200021001360000, oltre all'avviso di addebito
31920150002969665000, per avere la società ricorrente già promosso opposizione avverso l'intimazione n. 01920219002323919000 che porta le cartelle sopra indicate, comunque già impugnate con ricorso respinto con sentenza irrevocabile;
2) difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito 31920130003080390000, 319201400004036 3540000, 31920150002969665000, 31920160011475000, 3192022000124950000, 31920230000606109000, che riportano i ruoli di spettanza dell'INPS;
3) inammissibilità del ricorso in considerazione dell' omessa tempestiva impugnazione delle cartelle ritualmente notificate e degli atti successivi;
4) nel merito, la regolarità della notifica proveniente da PEC non risultante dai pubblici registri;
5) la rituale notifica delle cartelle di pagamento, delle successive intimazioni e di ulteriori atti;
6) l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione della pretesa erariale, peraltro decennale, anche in virtù della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale COVID;
Chiedeva, previa autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Bergamo per le cartelle di sua competenza, il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato in data 17.9.2024 interveniva volontariamente la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO, deducendo che la cartella di sua competenza era stata parzialmente pagata, con conseguente infondatezza del motivo relativo alla sua omessa notifica.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso limitatamente alla cartella di sua competenza.
Con atto del 5.11.2024 ADER chiamava in causa il Comune di Bergamo per le cartelle di sua competenza.
Con atto del 28.11.2024 l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo interveniva volontariamente deducendo:
- in relazione alle cartelle nn. 01920150009622919000 – 01920150017974218000–
01920160024266152000- 01920190009103558000 - 01920200002100136000 l' inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire oltre che per violazione del principio del ne bis in idem, poiché la contribuente ha già proposto ricorso avverso l'Avviso d'Intimazione di pagamento n. 01920219002323919, notificato in data 14 gennaio 2022, in cui tali Cartelle erano riportate, definito con sentenza n. 277/02/2022 della CTP di Bergamo che ha dichiarato inammissibile il ricorso, passata in giudicato;
- che in relazione alle cartelle nn. 019 2013 0081233458000 - 019 2014 0016590252000 - 019 2019
0003793359000 - 019 2019 90004572842000 - 019 2023 0009773587000 sarebbero in corso pagamenti rateali;
- che per le restanti cartelle di sua competenza i ruoli sarebbero stati consegnati tempestivamente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere impositivo.
Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con ordinanza in data 5.12.2024 la Corte respingeva l' istanza di sospensione dell' esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore dell' AGO limitatamente agli avvisi di addebito 31920130003080390000, 319201400004036 3540000,
31920150002969665000, 31920160011475000, 3192022000124950000, 31920230000606109000, che riportano i ruoli di spettanza dell'INPS.
L' eventuale irregolarità della notifica del preavviso di ipoteca deve ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Trattandosi di mero preavviso di iscrizione ipotecaria, nessuna norma impone l' indicazione degli immobili da ipotecare.
Il ricorrente contesta la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali.
ADER ha provato di avere ritualmente notificato tutte le cartelle esattoriali, e comunque ogni eventuale irregolarità delle predette notifiche deve ritenersi sanata dalla successiva notifica dell' intimazione di pagamento in data 14.1.2022, impugnata dal ricorrente - e quindi da lui conosciuta - con giudizio definito con sentenza irrevocabile di rigetto.
Ne consegue il rigetto dei motivi di ricorso di inesistenza del debito tributario e di prescrizione della pretesa erariale.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cosi' provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle IMPS;
2) respinge il ricorso;
3) condanna la societa' ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti, liquidate in:
a) euro 10.000,00 oltre accessori di legge in favore di ADER con distrazione a favore del difensore antistatario b) euro 700,00 a favore della camera di commercio di Bergamo
c) euro 10.000,00 in favore di Agenzia Entrate di Bergamo.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0197 6202400001263000 DIVERSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 22.7.2024 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 68473/2024 relativa a numerose cartelle di pagamento per l' importo complessivo di € 1.527.838,15, asseritamente non conosciute relative a tributi non dovuti.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 77 e 50 del DPR n. 602 del 1973 perché l' atto impugnato sarebbe stato notificato da PEC non riportata nei registri pubblici INI - PEC e IPA, e comunque non sarebbe stato preceduto da atto di intimazione di pagamento;
2) omessa indicazione dei beni immobili sui quali tale ipoteca verrebbe iscritta;
3) omessa notifica o nullità della notifica delle cartelle esattoriali presupposte e inesistenza del debito tributario;
4) prescrizione della pretesa erariale.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, l' annullamento dell' atto impugnato con vittoria di spese legali.
Si costituiva ADER deducendo:
1) l' inammissibilità e improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per il divieto del ne bis in idem in relazione alle cartelle nn. 019 2015 000962291900, 01920150017974218000, 0192016
924266152000, 0192019009103558000, 01920200021001360000, oltre all'avviso di addebito
31920150002969665000, per avere la società ricorrente già promosso opposizione avverso l'intimazione n. 01920219002323919000 che porta le cartelle sopra indicate, comunque già impugnate con ricorso respinto con sentenza irrevocabile;
2) difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito 31920130003080390000, 319201400004036 3540000, 31920150002969665000, 31920160011475000, 3192022000124950000, 31920230000606109000, che riportano i ruoli di spettanza dell'INPS;
3) inammissibilità del ricorso in considerazione dell' omessa tempestiva impugnazione delle cartelle ritualmente notificate e degli atti successivi;
4) nel merito, la regolarità della notifica proveniente da PEC non risultante dai pubblici registri;
5) la rituale notifica delle cartelle di pagamento, delle successive intimazioni e di ulteriori atti;
6) l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione della pretesa erariale, peraltro decennale, anche in virtù della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale COVID;
Chiedeva, previa autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Bergamo per le cartelle di sua competenza, il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato in data 17.9.2024 interveniva volontariamente la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO, deducendo che la cartella di sua competenza era stata parzialmente pagata, con conseguente infondatezza del motivo relativo alla sua omessa notifica.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso limitatamente alla cartella di sua competenza.
Con atto del 5.11.2024 ADER chiamava in causa il Comune di Bergamo per le cartelle di sua competenza.
Con atto del 28.11.2024 l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo interveniva volontariamente deducendo:
- in relazione alle cartelle nn. 01920150009622919000 – 01920150017974218000–
01920160024266152000- 01920190009103558000 - 01920200002100136000 l' inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire oltre che per violazione del principio del ne bis in idem, poiché la contribuente ha già proposto ricorso avverso l'Avviso d'Intimazione di pagamento n. 01920219002323919, notificato in data 14 gennaio 2022, in cui tali Cartelle erano riportate, definito con sentenza n. 277/02/2022 della CTP di Bergamo che ha dichiarato inammissibile il ricorso, passata in giudicato;
- che in relazione alle cartelle nn. 019 2013 0081233458000 - 019 2014 0016590252000 - 019 2019
0003793359000 - 019 2019 90004572842000 - 019 2023 0009773587000 sarebbero in corso pagamenti rateali;
- che per le restanti cartelle di sua competenza i ruoli sarebbero stati consegnati tempestivamente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere impositivo.
Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con ordinanza in data 5.12.2024 la Corte respingeva l' istanza di sospensione dell' esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore dell' AGO limitatamente agli avvisi di addebito 31920130003080390000, 319201400004036 3540000,
31920150002969665000, 31920160011475000, 3192022000124950000, 31920230000606109000, che riportano i ruoli di spettanza dell'INPS.
L' eventuale irregolarità della notifica del preavviso di ipoteca deve ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Trattandosi di mero preavviso di iscrizione ipotecaria, nessuna norma impone l' indicazione degli immobili da ipotecare.
Il ricorrente contesta la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali.
ADER ha provato di avere ritualmente notificato tutte le cartelle esattoriali, e comunque ogni eventuale irregolarità delle predette notifiche deve ritenersi sanata dalla successiva notifica dell' intimazione di pagamento in data 14.1.2022, impugnata dal ricorrente - e quindi da lui conosciuta - con giudizio definito con sentenza irrevocabile di rigetto.
Ne consegue il rigetto dei motivi di ricorso di inesistenza del debito tributario e di prescrizione della pretesa erariale.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cosi' provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle IMPS;
2) respinge il ricorso;
3) condanna la societa' ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti, liquidate in:
a) euro 10.000,00 oltre accessori di legge in favore di ADER con distrazione a favore del difensore antistatario b) euro 700,00 a favore della camera di commercio di Bergamo
c) euro 10.000,00 in favore di Agenzia Entrate di Bergamo.