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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2568/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025, con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Leonilda Mari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Roma, viale della Piramide Cestia n. 63, come in atti;
parte opponente e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Savarese e Francesco Saverio Fortuna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori, in Roma, via Monfalcone n. 3, come in atti;
parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 11.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 387/2023 (R.G. n. 656/2023), emesso da questo Tribunale in data 03.02.2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo soltanto “ , Controparte_1 CP_1 per brevità) della somma di € 261.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, chiedendo: “In via preliminare, si reitera il disconoscimento delle sottoscrizioni che si intendono riconnettere al Sig. nel documento denominato “dichiarazione integrativa” (doc. 2). Il Sig. Parte_1 disconosce le sottoscrizioni ed il contenuto dello stesso documento, così come disconosce le Parte_1 sottoscrizioni al documento che si intendessero riconnettere all'opponente, nel doc.
1. FERMO DETTO DISCONOSCIMENTO: Nel merito si chiede …per tutti i motivi sopra rappresentati, previa ogni più utile declaratoria, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, …revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 387/2023 del 03/02/2023, R.G. n. 656/2023, notificato il 02/03/2023, del tutto infondato in fatto ed in diritto e non sorretto da idonea prova. Sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della scrittura denominata “dichiarazione integrativa” per essere il contenuto del tutto indeterminato ex art. 1346 c.c., accertare e dichiarare che nessuna garanzia è stata prestata dal Sig. o, che qualora fosse individuato Pt_1 un obbligo di garanzia, dichiararne la nullità per i motivi meglio sopra esposti che qui si intendono trascritti, dichiarare che la condizione e/o la controprestazione non è avvenuta o non è stata eseguita con conseguente applicazione anche dell'art. 1460 c.c. Accertare e dichiarare la decadenza e/o inefficacia della garanzia eventualmente prestata da ai sensi dell'art. 1957 c.c., sempre per i motivi sopra esposti che qui si Parte_1
1 intendono trascritti, dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. a parte opposta …Con vittoria di Parte_1 spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”. A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in estrema sintesi: che la pretesa creditoria Pt_1 dell'opposta è infondata, essendo stata avanzata sulla base di una scrittura privata del 06.02.2018 sottoscritta tra la la a cui l'opponente non ha preso parte e con la quale la CP_1 Controparte_2 si sarebbe obbligata a restituire alla prima la somma di € 261.000,00 avendo omesso Controparte_2 di consegnarle nei tempi stabiliti n. 6 autovetture, ordine che è stato pertanto “annullato” con tale scrittura privata;
che, a dire della il si sarebbe reso garante, per parte sua, di tale CP_1 Pt_1 restituzione mediante una “dichiarazione” dalla stessa depositata, ma la sottoscrizione ivi attribuita all'opponente “…appare contraffatta e ne viene disconosciuta l'autenticità, così come si disconosce l'intero documento”; che, infatti, il aveva stipulato soltanto un contratto di collaborazione con la Pt_1 CP_1 si era impegnato esclusivamente a corrisponderle la somma di € 1.000,00 per ogni vettura venduta tramite la collaborazione della stessa;
che “…per come formulata la dichiarazione integrativa ha un contenuto totalmente oscuro e privo di logica, nonché contraddittorio e diverso da quanto convenuto con la …e CP_1 comunque, da quanto si legge in detto documento, la dichiarazione di semplice intermediario Parte_1 nella vendita di automobili, sarebbe stata sottoposta a condizione e/o controprestazione della ”, oltre al Pt_2 fatto che “…l'obbligo di garanzia, anche qualora venisse individuato all'interno del contesto della scrittura privata, sarebbe stato prestato senza limite di tempo, in palese violazione dell'art. 1957 c.c.”; che, più in particolare, l'opponente disconosce anzitutto le sottoscrizioni a lui riferite e contesta, altresì, l'intero documento, nonché la conformità della copia all'originale; che, fermo il disconoscimento della scrittura, quest'ultima si presenta, poi, di contenuto oscuro ed è tale da risultare viziata da nullità per indeterminatezza, oltre al fatto che “…è quantomeno singolare che si acquistino autovetture, pagandone interamente il prezzo di € 261.000,00 da una società con capitale sociale di 1 euro, con due soci che hanno impiegato 50 centesimi ciascuno e con un legale rappresentante che all'epoca dei fatti aveva appena 23 anni…”; che il non aveva, d'altro Pt_1 canto, alcun interesse a prestare la garanzia, non ricoprendo alcun ruolo all'interno della CP_2
la quale avrebbe omesso di consegnare alla e sei autovetture nonostante che quest'ultima
[...] CP_1 le avesse già corrisposto il prezzo d'acquisto, prezzo preteso pertanto in restituzione dalla stessa dall'anzidetta società; che, in ogni caso, la scrittura asseritamente sottoscritta dal contempla, Pt_1 come detto, anche una “…condizione e/o controprestazione della ”, considerato che quest'ultima si Pt_2
è impegnata a sua volta, con la stessa, “…a rifornirsi di autovetture per i propri saloni anche con l'intermediazione di …condizione e/o controprestazione che comunque non si è avverata o non è Parte_1 stata adempiuta”, donde l'inesigibilità del credito azionato nei confronti dell'opponente ovvero il suo interesse e diritto, in ipotesi di ritenuta validità della dichiarazione, ad eccepire l'inadempimento dell'opposta anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.; che, inoltre, l'obbligo che sarebbe stato assunto dal Pt_1 non può essere considerato come un riconoscimento di debito ma può al più costituire una fideiussione e a tal riguardo è interesse e diritto dell'opponente eccepire anche la violazione dell'art. 1957 c.c.; che, infatti, l'opposta ha sostenuto che la si sarebbe obbligata nei suoi confronti in virtù Controparte_2 di una scrittura alla quale si sarebbe affiancata, a suo dire, la suddetta “dichiarazione integrativa” che si assume sia stata firmata dal e con la quale quest'ultimo avrebbe assunto in proprio “…l'obbligo Pt_1 di garantire la restituzione alla della somma di € 261.000,00 da parte della Controparte_1 Controparte_2 ed è sempre l'opposta ad avere allegato che “…tale importo doveva essere corrisposto dalla CP_3
entro e non oltre dieci mesi dall'accordo del 06/02/2018…”, con la conseguenza che è da tale data che la
[...] vrebbe dovuto intraprendere, entro i sei mesi successivi, ovverosia entro il giugno 2019, ai sensi CP_1 dell'art. 1957 c.c., un'azione giudiziale, mentre “…la società opposta ha lasciato immotivatamente decorrere un termine ben più ampio di quello stabilito, ben 4 anni (2019-2023)”; che a nulla rileva, poi, l'avversa affermazione secondo cui la sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_2 data 11.11.2020, dal momento che tale società risulta, in realtà, attualmente in fallimento a seguito della sentenza n. 47/2022 e, in ogni caso, anche ove la stessa fosse stata cancellata nella data suindicata, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non sarebbe stato rispettato dall'opposta; che l'obbligo del
2 fideiussore si estingue sia per una condotta colposa e antigiuridica tenuta dal creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c., sia per il mancato esercizio del diritto dello stesso entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957 c.c. e nel caso in esame ricorre, per quanto detto, se non anche la violazione della prima di tali disposizioni, quantomeno la violazione della seconda, disposizione che si applica del resto anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale, con la conseguenza che l'obbligo fideiussorio fatto valere a carico dell'opponente si sarebbe, comunque, estinto;
che si ha poi, nell'ambito della “dichiarazione integrativa”, un impegno che è stato assunto dalla …nell'ottica di conservare rapporti di collaborazione lavorativa CP_1 con la stessa e nell'interesse comune, al buon fine dell'operazione di restituzione dell'importo di € 261.000,00 a rifornirsi di autovetture per i proprio saloni anche con l'intermediazione del Sig. , di modo che, Parte_1 come detto, vi è anche una condizione che non risulta, comunque, si sia avverata ed in effetti il Pt_1
“…afferma che gli accordi, non sottoscritti dalle parti, erano proprio sottoposti alla condizione secondo la quale si sarebbe attivato affinché la curasse l'adempimento della propria Parte_1 Controparte_2 obbligazione a condizione che la si fosse rifornita di autovetture con l'intermediazione del Sig. Controparte_1
”; che la scrittura tra la e la risulta avere previsto, inoltre, una Pt_3 CP_1 Controparte_2 clausola risolutiva espressa, talché “…ci si chiede per quale motivo, ove la non avesse pagato CP_2 nessuna tranche dell'impegno, la non abbia agito prima e nei termini” e, per la verità, “…risulta CP_1 che la rimborsò almeno il 50% della somma pattuita”; che, in ogni caso, “…a tutto voler Controparte_2 concedere, la dichiarazione dell'opponente non era “a prima richiesta” e pertanto la parte opposta avrebbe dovuto agire preventivamente nei confronti del debitore ed anche per tale motivo il presente decreto non poteva essere emesso e la eventuale obbligazione di non poteva essere escussa”. Parte_1
Si è costituita in giudizio la contestando l'avversa opposizione e deducendo, in estrema sintesi: CP_1 che il provvedimento monitorio “…trae fondamento dalla dichiarazione d'obbligo, a firma del sig. di Pt_1 garantire la restituzione alla del corrispettivo da quest'ultima versato alla per Controparte_1 Controparte_2
l'acquisto di sei autovetture, mai consegnate, che era stato promosso e concluso per effetto dell'intermediazione di
La aveva infatti voluto che anche quest'ultimo assumesse in proprio, con la Parte_1 Controparte_1 dichiarazione integrativa del 06/02/2018, l'obbligo di restituire la somma versata in conto prezzo dalla odierna opposta in data 23/11/2017”; che, poiché sono trascorsi “…più di quattro anni dal termine stabilito per l'adempimento senza che la o il sig. abbiano provveduto a restituire l'importo Controparte_2 Parte_1 versato, ed avendo la …cessato ogni attività nel 2020, entrando quindi in stato di insolvenza per Controparte_2 poi fallire nel maggio 2022…”, è stata pertanto richiesta l'ingiunzione di pagamento che è qui opposta dal che, più in particolare, quel che è accaduto è che, conosciuto l'opponente, l'opposta ha Pt_1 concertato con lui “…i termini dell'accordo, concluso in data 20/11/2017, con cui la vendeva Controparte_2 alla n. 6 veicoli Jeep Grand Cherokee, al costo complessivo di € 261.000,00, che vennero pagati Controparte_1 alla con bonifico bancario del 23/11/2017 dietro emissione della fattura pro forma n. 65 del Controparte_4
20/11/2017 …A tre mesi dall'accordo, non essendo state consegnate le vetture oggetto della compravendita ed avendo dichiarato la venditrice l'impossibilità a fornire le vetture nei modi e termini stabiliti, le parti decisero di accordarsi per risolvere il contratto del 20/11/2017, con restituzione alla del prezzo pagato. Alle Controparte_1 trattative dell'accordo, poi formalizzato nella scrittura privata e contestuale dichiarazione integrativa del 06/02/2018, prese parte il sig. il quale aveva in precedenza trattato personalmente con il sig. Parte_1 la conclusione del contratto di compravendita dei veicoli che si andava a risolvere. Il sig. ritenendo CP_1 CP_1 direttamente responsabile anche il sig. per la mancata conclusione dell'affare, pretese ed ottenne che Pt_1 quest'ultimo si impegnasse in prima persona a garantire la restituzione dell'importo di € 261.000,00. Pretese una sua autonoma garanzia soprattutto perché nel frattempo venne a sapere che il sig. non era ufficialmente Pt_1 inquadrato nelle file della con la quale infatti non aveva alcun rapporto di dipendenza, Controparte_4 contrariamente a quanto aveva sino ad allora lasciato intendere. Né il sig. avrebbe potuto spendere Pt_1 validamente il nome della il cui legale rappresentante era il sig. ”; che, per Controparte_2 Persona_1 tale motivo, l'opponente ha dunque sottoscritto “…quel negozio autonomo di garanzia del 06/02/2018 intitolato “Dichiarazione integrativa”, nello stesso momento in cui il sig. , legale rappresentante Testimone_1 della firmava la scrittura privata di risoluzione del contratto di compravendita…” e con tale Controparte_2 dichiarazione il predetto si è impegnato “…a garantire l'obbligazione restitutoria originariamente in capo alla
3 senza porre alcuna eccezione né termine, obbligandosi quindi anch'egli a fornire la somma Controparte_2 necessaria a semplice richiesta della creditrice”; che la “dichiarazione di garanzia” conteneva, peraltro, anche altri obblighi del “…quale quello di riconoscere alla l'importo di € 1.000 per ogni altra Pt_1 CP_1 vettura che avesse acquistato con la sua intermediazione, oppure quello di impegnarsi in proprio a definire, entro dieci mesi, i rapporti dare - avere tra la e la ; che il D'Apice ha quindi assunto Controparte_2 Controparte_1 una “garanzia autonoma”, come tale “…sottratta al principio di accessorietà delle fideiussioni “standard”, sottratta quindi alla possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, come anche alla preventiva escussione e alla scadenza di cui all'art. 1957 c.c.”; che, d'altra parte, l'opponente “…si è reso inadempiente anche all'ulteriore e più generale obbligo di portare a buon fine i rapporti economici tra la parte acquirente e la venditrice, contenuto nell'ultimo punto della propria dichiarazione, non essendosi adoperato in alcun modo per ripianare l'esposizione della che egli stesso ha contribuito Controparte_1
a creare”; che il pretenderebbe, poi, di disconoscere soltanto alcune parti della propria Pt_1 dichiarazione, limitandosi ad ammettere di essersi impegnato a corrispondere la somma di € 1.000,00 per ogni autovettura venduta tramite la collaborazione con la ammissione che rende altresì priva di CP_1 pregio la sua eccezione di “inesistenza” della scrittura, così come anche il disconoscimento del suo contenuto e della sua sottoscrizione, della quale comunque è interesse e diritto dell'opposta richiedere di verificare l'autenticità ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; che, inoltre, risulta “…privo di senso dedurre che la garanzia prestata dal fosse sottoposta a una condizione non avveratasi o ad una controprestazione non Pt_1 eseguita, poiché, come si legge chiaramente nel testo della scrittura (disconosciuta), la si Controparte_1 impegnava a rifornirsi di autovetture “anche” con l'intermediazione del (quindi senza alcuna esclusiva) Pt_1
e “qualora rispondenti le autovetture proposte alle proprie esigenze di vendita”…”, sicché l'opponente dovrebbe dimostrare di avere proposto autovetture all'opposta e che le stesse fossero anche rispondenti alle sue esigenze e, in ogni caso, “…è l'estrema discrezionalità della dichiarazione di impegno della ad Controparte_1 impedire anche solo di ipotizzare l'esistenza di un obbligo alla dedotta controprestazione, adombrata dall'opponente nel solo tentativo di sottrarsi alla restituzione di quanto versato indebitamente dalla opposta”, oltre al fatto che è contraddittorio e pretestuoso, anche in tal caso, far valere pattuizioni contenute in una dichiarazione di cui lo stesso opponente assume l'inesistenza o l'invalidità; che lo stesso ha inoltre disconosciuto Pt_1 la conformità della copia all'originale, il che dovrebbe far concludere per la disponibilità da parte dello stesso di “…una diversa dichiarazione oppure che non ricordi bene (o finga di non ricordare) il contenuto di ciò che ha firmato”; che per quel che attiene l'impossibilità di recuperare la somma di € 261.000,00 dalla è la stessa sentenza del Tribunale di Vicenza prodotta dall'opponente “…a confermare Controparte_2 che, ben prima della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, la versava da Controparte_2 tempo in stato di insolvenza e non era assolutamente in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni. La CP_2 infatti, ancor prima della dichiarazione di fallimento, è subito passata in fase di liquidazione a causa del
[...] decesso del sig. , avvenuto in data 3/11/2020 …trascorsa appena una settimana dal decesso del sig. Testimone_1
, la società veniva cancellata dal registro imprese di Vicenza in data 11/11/2020 e, anche se l'ultimo atto in Tes_1 protocollo riferisce di un trasferimento nella provincia di Messina …da quella data la società risulta completamente inattiva”; che, “…ribadito quindi che l'obbligazione assunta dal era autonoma e non subordinata alla Pt_1 previa infruttuosa escussione della appare comunque evidente che quest'ultima non fosse in grado Controparte_5 di far fronte ai propri impegni già dalla fine del 2018”; che è priva di pregio, poi, anche “…la pretesa secondo cui l'odierna convenuta avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della prima di poter Controparte_2 pretendere dal sig. il pagamento della somma da questi garantita, posto che …deve ritenersi sufficiente ad Pt_1 evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” ed inoltre, poiché l'art. 1957 c.c. non è posto a presidio di interessi di ordine pubblico, è possibile che lo stesso venga derogato dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente;
che, alla luce di quanto dedotto, non merita infine alcun seguito “…l'ulteriore pretestuosa eccezione di “nullità e/o annullabilità” della scrittura di riconoscimento del debito”, non essendo veritiero che la dichiarazione sottoscritta dal abbia un contenuto oscuro o Pt_1
4 indeterminato, “…specie se letta in relazione alla contestuale scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della impresa per la quale il si è sempre speso”. Controparte_2 Pt_1
Queste le conclusioni rassegnate nel merito dalla nella comparsa di risposta: “…respingere CP_1
l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 387/2023 del Parte_1
03/02/2023, r.g.n. 656/2023, perché infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto opposto, si chiede di accertare e dichiarare in capo al sig. l'obbligo alla restituzione della somma di € 261.000,00 in Parte_1 favore della e quindi di condannare l'opponente al pagamento del suddetto importo verso la società Controparte_1 convenuta, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, spese forfettarie e oneri di legge”. Così radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 10.10.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dalla x art. 648 c.p.c. e CP_1 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti. Alcuna memoria è stata depositata, peraltro, dai contendenti nel primo termine ex art. 1836 cit., rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate dagli stessi nei rispettivi atti introduttivi. La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, mentre è stata ritenuta irrilevante ai fini del decidere la verificazione delle firme apposte sulla scrittura disconosciuta dall'opponente e sono state disattese, in parte perché inammissibili, in parte perché ininfluenti, le richieste di prova testimoniale dell'opposta, tenuto conto dell'art. 187 c.p.c. e stante la questione preliminare sollevata dall'opponente relativa all'eccepita estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., astrattamente suscettibile di definire il giudizio, come da ordinanza istruttoria pronunciata il 01.02.2024. All'udienza del 11.09.2025, fissata da ultimo per l'incombente della precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., i contendenti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale in atti, e all'esito il fascicolo, trattenuto per la decisione con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., viene definito come segue. Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta dal meriti accoglimento, in virtù delle Pt_1 assorbenti considerazioni che si vengono ad illustrare. Preliminarmente, considerata l'eccezione spiegata dall'opponente all'udienza del 11.09.2025 di inammissibilità della memoria conclusiva presentata dall'opposta in data 01.09.2025, osserva il decidente che si tratta in effetti di una memoria di cui non è stato autorizzato il deposito, avendo i contendenti già usufruito, del resto, del termine che era stato loro assegnato in occasione dell'originario rinvio della causa all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., termine del quale si sono entrambi avvalsi anteriormente al rinvio d'ufficio di quell'udienza avvenuto con il provvedimento del 18.12.2024. In ogni caso, nell'anzidetta memoria del 01.09.2025 l'opposta risulta avere ribadito, sostanzialmente, quanto già dedotto e richiesto nella sua precedente memoria conclusiva del 09.12.2024, sicché il rilievo che precede non appare assumere concreta rilevanza agli odierni fini. Tanto chiarito in limine, non sembra anzitutto superfluo rammentare, come premessa di carattere generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria fatta valere dall'opposta con la sua originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato non soltanto nell'iniziale fase sommaria, ma anche nella successiva fase di opposizione. Tenuto conto della natura di tale giudizio, è inoltre consolidato il principio che con l'opposizione proposta dall'ingiunto avverso il provvedimento monitorio non si verifica alcuna inversione della posizione delle parti e degli oneri incombenti sulle stesse ai sensi dell'art. 2697 c.c., conservando l'opposta il ruolo di “attrice in senso sostanziale”, gravata dell'allegazione e della prova degli elementi costitutivi del suo diritto di credito, ex art. 26971 cit., mentre l'opponente, “convenuto in senso sostanziale”, è onerato di allegarne e dimostrarne la non debenza in virtù dell'adempimento già posto
5 in essere o per la ricorrenza di altre vicende estintive, o modificative o impeditive, ai sensi dell'art. 26972 c.c. (cfr. di recente, per tutte, sulla natura del giudizio d'opposizione, Cass. civ. sez. un. 927/2022). Sempre in via generale, è poi opportuno evidenziare che, pur a fronte dell'ordine logico-giuridico delle questioni da esaminare sancito dall'art. 276 c.p.c., è ben possibile che una domanda venga valutata e respinta dal giudice anche sulla base di una questione che, per quanto logicamente subordinata rispetto ad altre, si presenti però di più pronta e rapida soluzione, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è consentito infatti al decidente, a tutela di esigenze di economia processuale, privilegiare un approccio che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, potendo lo stesso pronunciarsi su una determinata questione che appaia di più immediata risoluzione e che sia idonea a dirimere la controversia senza previamente esaminare anche gli ulteriori profili della contesa che pure sarebbero preliminari ma che risulterebbero, in ogni caso, inidonei a far pervenire a una diversa decisione, con il conseguente loro “assorbimento” per effetto della definizione della questione suddetta (cfr. tra le molte, Cass. civ. 363/2019). Ora, poste tali premesse, si è anticipato, in relazione al caso che occupa, che è la stessa d avere CP_1 sostenuto, sin dal ricorso monitorio e, successivamente, con la sua comparsa di risposta, che il Pt_1 si sarebbe reso garante in suo favore dell'obbligazione assunta da un terzo, la avente Controparte_2 ad oggetto la restituzione dovutale da tale società dell'importo di € 261.000,00, importo di cui l'opposta ha domandato pertanto il pagamento all'opponente, nella sua qualità di garante, essendo stato lo stesso lasciato insoluto sia dall'obbligata, sia da parte di quest'ultimo. La prospettazione attorea relativa all'avvenuta assunzione da parte del dell'obbligo di Pt_1 garantire personalmente il versamento dell'anzidetta somma risulta coerente, d'altro canto, con il contenuto delle scritture private che sono state depositate dalla fondamento della sua pretesa CP_1 creditoria, scritture dalle quali emerge in effetti - prescindendo in questa sede, per quanto sopra premesso, dal disconoscimento effettuato dall'opponente di quella che l'opposta ha indicato come da lui sottoscritta - che vi sia stata la previsione a carico del predetto di un impegno in termini di garanzia personale per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 261.000,00 dovuta all'opposta dalla Controparte_2
In particolare, nella scrittura recante l'accordo in data 06.02.2018 tra tale ultima società e la Pt_4
si legge che le due contraenti abbiano dato atto di avere precedentemente stipulato tra loro un CP_1 contratto avente ad oggetto la vendita di sei autoveicoli (“…la acquistava dalla Controparte_1 una fornitura di n. 6 autovetture tipo JEEP GRAND CHEROKEE…”) con il Controparte_2 versamento da parte dell'acquirente odierna opposta del relativo corrispettivo a favore della venditrice di € 261.000,00 (“…il prezzo di acquisto veniva concordato in euro 261.000,00 …interamente versato a fronte di emissione, da parte della di fattura pro forma n. 65 del 20.11.2017 …in particolare, il Controparte_2 pagamento prezzo veniva eseguito dalla in data 23.112017 a mezzo bonifico bancario in Controparte_1 favore di .”), pagamento poi non seguito, nondimeno, da una consegna dei Controparte_6 beni nei tempi e nei modi stabiliti (cfr. doc. 01 fasc. opposta). Con il loro accordo, le due società hanno pertanto concordato di “…risolvere il contratto di fornitura di n. 6 autovetture…” e la si è impegnata “…a restituire alla il Controparte_2 Controparte_1 prezzo come versato di euro 261.000,00 …a mezzo di assegni circolari di importo variabile, a seconda delle disponibilità …entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla sottoscrizione…” (si v. ancora doc. 01 cit.). In pari data, con la scrittura recante la “dichiarazione integrativa” che l'opposta ha sostenuto sarebbe stata sottoscritta dal dopo avere richiamato l'anzidetta scrittura relativa alla risoluzione Pt_1 consensuale del contratto tra la la fornitura dei sei autoveicoli, CP_1 Controparte_2 CP_7
l'odierno opponente avrebbe quindi assunto, per parte sua, un “…impegno nei confronti della
[...] di garanzia della restituzione da parte della della somma di euro CP_1 CP_2 CP_2
261.000,00” (cfr. doc. 02 fasc. opposta). Più in dettaglio, si legge in tale seconda scrittura che “…in data odierna è stata stipulata tra la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore e la CP_1 CP_1 Controparte_2
6 in persona del legale rappresentante pro tempore scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione Testimone_1 consensuale del contratto di fornitura di n. 6 autovetture…”, che “…per l'effetto la i Controparte_2
è obbligata alla restituzione del prezzo convenuto e interamente versato dalla di euro Controparte_1
261.000,00…” e che “…la fornitura di autovetture in parola era stata procurata alla on Controparte_1
l'intermediazione del Sig. ” e “…la a preteso che l'obbligazione Parte_1 Controparte_1 in capo alla i restituzione del prezzo di acquisto …sia assolta anche con l'intervento Controparte_2 del Sig. ” (si v. ancora doc. 02 cit.). Controparte_8
Fatte tali premesse e sia pure - come di seguito si dirà - nel contesto di un negozio di più ampio contenuto, con il quale è stato previsto anche un impegno vicendevole del e della alla Pt_1 CP_1 prosecuzione di una collaborazione nel contesto dell'attività pacificamente svolta dal primo di intermediazione nella vendita di veicoli, l'opponente avrebbe dunque dichiarato di “…assumere l'impegno nei confronti della i garanzia della restituzione da parte della Controparte_1 Controparte_2 della somma di euro 261.000,00…”, se del caso (“ove necessario”) procurando a quest'ultima la provvista per l'emissione in favore dell'opposta di assegni circolari, “…quale principale modalità di restituzione della somma di euro 261.000,00 …prevista con la scrittura privata in data odierna tra le due citate Società” (si v. ancora doc. 02 cit.). Come si è anticipato, poi, sempre nell'ambito di tale “dichiarazione integrativa”, sarebbe stato previsto anche un impegno da parte del “…in occasione di eventuali future commesse di fornitura di Pt_1 autovetture alla a riconoscere ad essa un importo di euro Controparte_9 Controparte_1
1.000,00 …su ogni autovettura così acquistata” e, viceversa, la si sarebbe impegnata a sua volta CP_1
“…nell'ottica di conservare rapporti di collaborazione lavorativa con lo stesso e nell'interesse comune al buon fine dell'operazione di restituzione dell'importo di euro 261.000,00 …a rifornirsi di autovetture per i propri saloni anche con l'intermediazione del Sig. , qualora rispondenti le autovetture proposte alle proprie Parte_1 esigenze di vendita”, ed infine sempre l'odierno opponente avrebbe dichiarato di impegnarsi “…a portare a buon fine i rapporti di dare e avere in essere tra la la el Controparte_2 Controparte_1 termine massimo di dieci mesi da oggi” (si v. ancora doc. 02 cit.). Questo essendo il contenuto del negozio che sarebbe stato sottoscritto dal a fronte della Pt_1 pacifica assunzione da parte della dell'impegno di restituire all'opposta la somma Controparte_2 versatale di € 261.000,00, si è già detto quindi che quest'ultima ha sostenuto, in questa sede, che la garanzia personale che sarebbe stata prestata dal primo in suo favore si sarebbe atteggiata, nello specifico, come una garanzia autonoma, come tale sottratta al principio di accessorietà che è proprio del tipo codicistico di garanzia personale, ovverosia la fideiussione, e segnatamente alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., invocata, per converso, dal onde sostenere, in via assorbente, che l'impegno Pt_1 azionato verso di lui dalla anche ove effettivamente assunto, si sarebbe comunque estinto in CP_1 conseguenza dell'inutile decorso del termine semestrale previsto da tale disposizione. Ebbene, ritiene il giudicante che nessuno degli elementi addotti dall'opposta sia tuttavia idoneo a far concludere per una qualificazione della garanzia azionata verso l'opponente come autonoma, trattandosi al contrario di una garanzia da ricondurre alla disciplina generale dettata in materia di fideiussione dagli artt. 1936 e ss. c.c. Infatti, in primo luogo, per quel che attiene il contenuto dell'obbligazione di garanzia, si osserva che il tenore della “dichiarazione integrativa”, tanto più se “…letta in relazione alla contestuale scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della ” (così come preteso dalla , risulta chiaro Controparte_6 CP_1 nel contemplare un impegno, in tesi assunto dal nei confronti dell'opposta, avente ad Parte_1 oggetto proprio la medesima prestazione che la si è impegnata ad eseguire in favore Controparte_2 di quest'ultima mediante la scrittura tra loro sottoscritta il 06.02.2018, consistente nella restituzione della somma di € 261.000,00, scrittura questa espressamente richiamata, del resto, nell'ambito della
“dichiarazione integrativa” ed indicata da questo stesso atto (posto dalla a fondamento della sua CP_1 pretesa) come già stipulata tra le anzidette due società (si v. ancora doc. 02 cit., nel quale si legge che
“…in data odierna è stata stipulata tra la e la scrittura Controparte_1 Controparte_2 privata avente ad oggetto la risoluzione consensuale del contratto di fornitura di n. 6 autovetture…”, con la quale
7 “…la i è obbligata alla restituzione del prezzo convenuto e interamente versato dalla Controparte_2
i euro 261.000,00…” , e che il dichiara di assumere “… l'impegno Controparte_1 Parte_1 nei confronti della i garanzia della restituzione da parte della Controparte_1 Controparte_2 della somma di euro 261.000,00…”). In altre parole, dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa opposta emerge inequivocamente un'identità tra l'oggetto dell'obbligazione principale, già assunta dalla al momento Controparte_2 della sottoscrizione della “dichiarazione integrativa”, e l'oggetto della garanzia che sarebbe stata, in tesi, prestata dall'opponente, essendo stato previsto anche a carico della società fornitrice delle sei autovetture un obbligo di “…restituire alla il prezzo come versato di euro Controparte_1
261.000,00…”, ovverosia proprio la restituzione che il si sarebbe poi impegnato a garantire alla Pt_1 mediante l'asserita sottoscrizione della “dichiarazione integrativa”, persino fornendo, ove CP_1 necessario, la provvista occorrente alla debitrice principale per l'emissione degli assegni circolari in favore dell'opposta (cfr. ancora doc. 01 e 02 cit.). È quindi ravvisabile, in tal senso, l'elemento che come noto è proprio dell'obbligazione fideiussoria, quale ipotesi di garanzia personale tipizzata dal legislatore all'art. 1936 c.c., ovverosia l'identità della prestazione che il garante è tenuto ad eseguire in favore del creditore rispetto a quella dovuta dal debitore principale, mentre non vi è alcuna previsione contenuta nella scrittura recante la “dichiarazione integrativa” - a dispetto di quanto sostenuto apoditticamente dall'opposta - che abbia contemplato un obbligo del garante non già di effettuare lo stesso pagamento dovuto dalla ma di Controparte_2
“indennizzare” la er l'eventualità di un suo inadempimento. CP_1
L'impegno che si assume sia stato prestato dal nei confronti dell'opposta con la scrittura Pt_1 suddetta si è atteggiato, cioè, come una “garanzia” (così, si è detto, lo stesso tenore letterale della
“dichiarazione integrativa”) di tipo satisfattorio, mirando a rafforzare la posizione del creditore tutelandone l'interesse all'esatto adempimento della prestazione (la restituzione dell'importo di € 261.000,00) e consentendogli di poterne esigere l'esecuzione anche dal garante, e non come una garanzia atipica avente funzione reintegratoria, volta ad indennizzare il creditore per le conseguenze derivanti dall'eventuale inadempimento dell'obbligato (si v. nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. sez. un. 3497/2010 e, più di recente, Cass. civ. 30181/2018, Cass. civ. 32402/2019). La conclusione appena indicata non è contraddetta, poi, neppure considerando l'assunto della CP_1 secondo cui il negozio di cui trattasi avrebbe previsto “…anche altri obblighi in capo al sig. quale Pt_1 quello di riconoscere alla l'importo di € 1.000 per ogni altra vettura che avesse acquistato con la sua CP_1 intermediazione, oppure quello di impegnarsi in proprio a definire, entro dieci mesi, i rapporti dare - avere tra la e la . Controparte_2 Controparte_1
Relativamente alla prima di tale clausole, si osserva infatti che trattasi di una pattuizione pacificamente distinta rispetto a quella inerente la garanzia personale assunta in tesi dal Pt_1 essendo stato previsto con la stessa che quest'ultimo - evidentemente nell'ottica di una prosecuzione della relazione commerciale in essere tra la e la e, per essa, con l'odierno CP_1 Controparte_2 opponente, quale intermediario della fornitura di veicoli da parte di tale società - dovesse riconoscere un importo di € 1.000,00 per ogni ulteriore veicolo che l'opposta avesse accettato, su proposta del di vendere a terzi presso i propri saloni. Pt_1
La clausola in parola esula pertanto, all'evidenza, dall'obbligazione che sarebbe stata assunta dall'opponente di garantire alla a ripetizione del prezzo d'acquisto delle sei autovetture oggetto CP_1 del pregresso contratto concluso tra quest'ultima e la Controparte_10 Co stesse la loro scrittura di pari data, e non vale di certo ad incidere sulla qualificazione di tale garanzia come autonoma, né tale clausola viene direttamente in rilievo nel presente giudizio, avendo l'opposta fatto valere nei confronti del il suo solo obbligo di pagamento dell'importo di € 261.000,00, Pt_1 dovutole dalla a titolo di restituzione del corrispettivo per le suddette autovetture. Controparte_2
Nulla esclude, d'altro canto, che una fideiussione venga prestata da un soggetto all'interno di un negozio più ampia portata, che contenga anche pattuizioni di diversa natura, e nessuna specifica e conferente deduzione è stata svolta, per la verità, dall'opposta nei suoi scritti difensivi al fine di illustrare
8 in quali termini l'ulteriore pattuizione di cui si discute varrebbe a far concludere nel senso di una qualificazione della garanzia dell'obbligo di restituzione della suindicata somma come garanzia autonoma. Con riferimento alla clausola con la quale il si è in tesi impegnato “…a portare a buon fine i Pt_1 rapporti di dare e avere in essere tra la e la nel termine Controparte_2 Controparte_1 massimo di dieci mesi da oggi” (cfr. ancora doc. 02 cit.), deve rilevarsi, invece, che trattasi di previsione che non ha contemplato alcun impegno specifico ulteriore a carico dall'opponente, non essendo stato in essa indicato alcunché a proposito di una qualche distinta attività concretamente dovuta da quest'ultimo in relazione ai “rapporti di dare e avere in essere” tra la debitrice principale e l'odierna opposta ed essendo stata tale clausola finalizzata, piuttosto, a stabilire che la garanzia personale prestata dal dovesse Pt_1 considerarsi anch'essa assoggettata a un ben preciso termine d'adempimento (“…nel termine massimo di dieci mesi da oggi”), a ben vedere analogo a quello già pattuito tra la la nella CP_1 Controparte_2 loro scrittura di pari data. Depone, infatti, in questo senso il generico richiamo compiuto nella clausola ai “rapporti di dare e avere in essere” tra tali società, evidentemente riferito (se non altro in assenza di alcuna specifica e conducente allegazione operata al riguardo dall'opposta) a quanto già riportato nelle precedenti previsioni della
“dichiarazione integrativa” e all'accordo di pari data sottoscritto tra le stesse relativamente all'obbligo di restituzione assunto dalla seconda verso la prima dell'importo di € 261.000,00, in uno all'assenza - giova ripeterlo - di alcuna previsione in merito a una qualche concreta attività ulteriore dovuta dal Pt_1 al di là della sua interposizione nel rapporto tra la e la pur sempre rivolta Controparte_2 CP_1
(come a più riprese evidenziato, del resto, anche dalla stessa opposta) alla garanzia dell'ottenimento da parte di quest'ultima della restituzione dell'anzidetta somma, mentre quel che è stato aggiunto specificamente con tale clausola è la previsione del “termine massimo di dieci mesi da oggi” entro il quale l'odierno opponente avrebbe dovuto adempiere la sua obbligazione di garanzia. D'altra parte, alcuna ulteriore e specifica attività, in tesi dovuta dal in virtù della clausola in Pt_1 esame, è stata mai individuata dalla nei suoi scritti difensivi, essendosi questa limitata, a ben CP_1 guardare, a richiamare acriticamente tale previsione e a sostenere, in maniera apodittica, che la stessa dovrebbe far deporre per una qualificazione della garanzia prestata dall'opponente come autonoma, senza illustrare anche qui il perché di una simile conclusione. Inoltre, quanto appena osservato vale a contraddire l'ulteriore assunto avanzato, in maniera altrettanto apodittica, dall'opposta secondo cui l'opponente si sarebbe impegnato a garantire il pagamento ad essa dovuto “a semplice richiesta”, dal momento che, proprio avendo riguardo a quanto previsto dalla clausola sopra richiamata, emerge, al contrario, che l'impegno che sarebbe stato prestato dal di intervenire personalmente al fine di assicurare il versamento spettante alla Pt_1 CP_1 dovesse intendersi assoggetto, anch'esso, al termine di dieci mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della scrittura, mentre in nessuna parte della “dichiarazione integrativa” è dato rinvenire una pattuizione volta ad imporre all'opponente di pagare all'opposta il suddetto importo in via immediata in virtù di una sua sola semplice richiesta scritta o orale. Parimenti arbitraria è, poi, la prospettazione della econdo cui il garante si sarebbe impegnato CP_1 al pagamento senza poter sollevare eccezioni di sorta, atteso che la “dichiarazione integrativa” non ha in realtà contemplato alcuna rinuncia del garante alle eccezioni spettanti alla debitrice principale. La scrittura di cui si discute ha puntualmente richiamato, di contro, il rapporto ad essa sottostante, instaurato tra la e la impegnando, in tesi, anche l'odierno opponente a CP_1 Controparte_2 provvedere alla restituzione dovuta da quest'ultima alla prima della somma di € 261.000,00, onde assicurare che l'opposta ricevesse in tal modo, da lui o dalla società debitrice principale, il versamento di tale somma, mentre in alcuna parte del negozio è rinvenibile una qualche rinuncia manifestata dal ad opporre alla le eccezioni spettanti alla debitrice in virtù del rapporto obbligatorio Pt_1 CP_1 sotteso alla garanzia, oltre che le eccezioni inerenti lo stesso rapporto di garanzia con lui instaurato. Manca pertanto, nell'odierna fattispecie, lo specifico elemento che connota il negozio autonomo di garanzia e lo distingue dal tipo codicistico di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., considerato che, come è stato
9 evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “Lo schema negoziale della garanzia autonoma… assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, si che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista… svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale…”, autonomia che si riflette poi, come è noto, anche sul piano delle rivalse, essendo per l'appunto precluso al garante, in caso di garanzia autonoma, non solo di rifiutare il pagamento richiestogli dal creditore sulla base di eccezioni inerenti il rapporto con il debitore principale, ma anche di ripetere quanto già versato al creditore in virtù di ragioni che gli è impedito di far valere verso quest'ultimo, potendo il garante rivalersi al più, per quanto pagato al creditore, nei confronti del debitore, con la sola eccezione delle ipotesi in cui lo stesso intenda opporre al primo l'assoluta inesistenza del rapporto garantito o la nullità del relativo contratto derivante dalla violazione di norme imperative o dall'illiceità della causa, ovvero dell'eventualità in cui venga sollevata dal garante la cd. excepito doli generalis (si v. ancora Cass. 32402/19 cit., nonché già Cass. sez. un. 3947/10 cit., ove è stato evidenziato, a ben guardare, che è l'inserimento in un negozio di garanzia di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, e quindi di una clausola che escluda per il garante anche la facoltà di opporre eccezioni al creditore, che “…dovrebbe di per sé orientare verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag”, stante l'incompatibilità che di norma è ravvisabile tra l'esclusione in capo al garante della facoltà di far valere verso il creditore le eccezioni spettanti al debitore principale e l'accessorietà che è tipica della garanzia personale di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.; si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 19693/2022, la quale ha affermato che “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”). A dispetto di quanto sembrerebbe aver preteso l'opposta, quel che caratterizza, difatti, la garanzia autonoma non è tanto o solo il fatto che il garante sia tenuto al pagamento in favore del creditore a sua semplice richiesta (clausola quest'ultima che nemmeno è stata inserita, comunque, nel negozio azionato dalla ei confronti del , ma è piuttosto la circostanza che sia del tutto impedito al garante CP_1 Pt_1 di far valere verso il creditore eccezioni inerenti il rapporto sottostante tra quest'ultimo e il debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. Una clausola che impegni il garante all'adempimento a semplice richiesta del creditore non può dirsi infatti incompatibile, di per sé, con la disciplina generale dettata per il modello codicistico di garanzia personale dagli artt. 1936 e ss. c.c., potendo la stessa far ritenere che sia stato previsto, semmai, un mero meccanismo di cd. “solve et repete”, con il conseguente impegno del garante all'immediato pagamento a favore del creditore ma facendo salva la sua possibilità di ripetere poi da quest'ultimo quanto versato, se e nella misura in cui l'adempimento sia risultato non dovuto. È stato invero chiaro anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che “…in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione…”, e che nello specifico - e per quel che interessa particolarmente nel caso che occupa - “…la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente
…non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune
10 intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (cfr. Cass. civ. 31105/2024 cit.; si v. inoltre, sempre di recente, Cass. civ. 34678/2024 e già Cass. civ. 16825/2016, nonché Cass. civ. 5598/2020). Nel caso che occupa, come detto, non è nemmeno rinvenibile, all'interno della “dichiarazione integrativa”, una qualche clausola con la quale il si sarebbe impegnato al pagamento in favore Pt_1 della della somma dovutale in restituzione dalla a sua semplice richiesta e CP_1 Controparte_2 tantomeno risulta una rinuncia ivi espressa dal garante alla facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante, rapporto puntualmente richiamato, al contrario, anche nella scrittura in disamina e posto da quest'ultima, come è evidente, a fondamento dell'obbligo ivi assunto - a dire dell'opposta - dall'opponente “…di garanzia della restituzione da parte della ella somma di euro Controparte_2
261.000,00”, per di più con la previsione a carico di quest'ultimo di adoperarsi in tal senso nel “termine massimo di dieci mesi da oggi”, ovverosia proprio nel medesimo termine d'adempimento pattuito a carico della debitrice principale nella scrittura di pari data già sottoscritta (come si legge nella stessa
“dichiarazione integrativa” prodotta dalla dalle due società. CP_1
In virtù di tanto, alcun elemento è dato trarre, quindi, dal negozio di cui trattasi idoneo a far concludere nel senso di uno “svincolo” della garanzia che si pretende assunta dal rispetto al Pt_1 rapporto obbligatorio sottostante tra la e l'opposta avente ad oggetto l'impegno Controparte_2 assunto dalla prima di restituirle l'importo di € 261.000,00, emergendo invece, in maniera chiara, la relazione di accessorietà dell'obbligazione che sarebbe stata assunta dall'opponente con la “dichiarazione integrativa” e l'obbligo già pattuito dalla con la a carico di quest'ultima, di CP_1 Controparte_2 restituzione della somma suddetta, donde la riconducibilità della garanzia che occupa al modello generale codicistico di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. e, per l'effetto, il suo pieno assoggettamento alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. Anche gli ulteriori argomenti addotti dalla nei suoi scritti difensivi, relativi alla mancata CP_1 espressa qualificazione della garanzia in termini di “fideiussione” e all'impegno in tesi prestato dal di farsi carico del rischio di un'eventuale insolvenza della senza poter Pt_1 Controparte_2 beneficiare di una preventiva escussione di tale società da parte dell'opposta, non valgono poi a far pervenire alla conclusione che quest'ultima vorrebbe ricavarne. Infatti, la mancanza di un'espressa qualificazione della garanzia in termini di “fideiussione” rappresenta un dato che è di per sé privo di decisiva rilevanza, se non altro in difetto di una testuale qualificazione effettuata, viceversa, dagli stipulanti in termini di “garanzia autonoma”, non integrando, evidentemente, il silenzio serbato da questi ultimi sul punto un elemento dotato di univocità, idoneo, come tale, a far propendere per l'una o l'altra qualificazione, come è stato peraltro ammesso, contraddittoriamente, anche dalla stessa opposta nei suoi scritti difensivi. Inoltre, per quel che attiene il fatto che con la “dichiarazione integrativa” i contendenti avrebbero inteso far gravare sul il rischio di un'eventuale insolvenza della debitrice principale, si osserva che si Pt_1 tratta, per la verità, della funzione che è propria della garanzia personale anche di tipo fideiussorio, essendo intesa la fideiussione proprio a far assumere personalmente al garante un'obbligazione che ha il medesimo oggetto di quella alla quale è tenuto il debitore principale (nella specie, la restituzione della somma di € 261.000,00) e a consentire al creditore di esigerne indifferentemente l'adempimento dal debitore o dal garante, potendo poi quest'ultimo avvalersi della surrogazione legale nei diritti del creditore nei confronti del debitore o esercitare verso quest'ultimo il regresso, soggiacendo chiaramente al rischio di un mancato pagamento ad opera dello stesso. Non solo ma, come risulta dall'art. 1944 c.c., non è in realtà un connotato tipico della fideiussione nemmeno il beneficio della preventiva escussione del debitore principale da parte del creditore, stante che il beneficio d'escussione può essere previsto, al più, nel negozio di fideiussione quale clausola accessoria rimessa alla libertà negoziale delle parti ed è soltanto in tale evenienza, evidentemente, che il fideiussore - comunque tenuto solidalmente al pagamento con il debitore principale - può subordinare il suo adempimento a una preventiva azione esecutiva esercitata dal creditore verso il debitore, peraltro
11 con la necessaria indicazione ad opera del garante che intenda avvalersi del beneficio di quali siano i beni del debitore suscettibili di esecuzione e, se richiesto, di anticipare al creditore anche le spese necessarie per l'escussione (si v. ancora art. 1944 c.c.). Nel caso che occupa, la circostanza che il avrebbe assunto l'obbligo di garantire Pt_1 personalmente la restituzione alla ella somma di € 261.000,00, versando all'opposta il dovuto nel CP_1 medesimo termine di dieci mesi o procurando, se del caso, la provvista necessaria alla CP_2
senza la previsione di alcun beneficio di preventiva escussione di quest'ultima da parte della
[...]
non conduce, pertanto, alla conclusione della qualificazione di tale garanzia come autonoma, a CP_1 dispetto di quanto apoditticamente sostenuto anche sul punto dalla CP_1
Né infine può darsi ingresso alle prove testimoniali richieste dall'opposta e non ammesse con l'ordinanza resa in data 01.02.2024, che qui si conferma, con la quale è stata rilevata l'inammissibilità del capitolo di prova inteso a dimostrare che il sottoscrivendo la scrittura già richiamata, avrebbe Pt_1 dichiarato di assumere l'impegno di restituire “…a richiesta della la somma di € 261.000,00, Controparte_1 pagata per l'acquisto delle vetture da egli promosso, senza porre eccezioni di sorta”, trattandosi di una pattuizione che, in quanto non contenuta all'interno del negozio di garanzia versato in atti, equivale alla prospettazione di un patto aggiuntivo, concluso in forma orale, contemporaneo al suddetto negozio, prospettazione che, oltretutto, neppure risulta essere stata mai avanzata specificamente dall'opposta nei termini per le cd. preclusioni assertive, donde l'inammissibilità, anche sotto tale concorrente profilo, della sua richiesta di prova testimoniale sul punto. Inoltre e ancor prima, il capitolo di prova suindicato si presenta, per la verità, di natura valutativa, considerato che è evidente che con lo stesso si pretenderebbe (se non altro in assenza di alcuna allegazione, chiara e concreta, di un ulteriore patto in tesi concluso con il avente ad oggetto un Pt_1 impegno assunto dallo stesso di pagare a semplice richiesta e senza eccezioni) di demandare ai testi un'attività d'interpretazione della portata del negozio asseritamente sottoscritto dall'opponente, per di più richiedendo agli stessi di deporre su un profilo prettamente giuridico quale è quello inerente alla facoltà del garante di “porre eccezioni di sorta”. Le restanti circostanze dedotte quale oggetto di prova testimoniale dall'opposta sono, poi, assolutamente ininfluenti ai fini del decidere, giacché rivolte a far confermare ai testimoni lo svolgimento da parte del di un'attività di intermediazione per l'acquisto delle sei autovetture (che è peraltro Pt_1 incontestato tra i contendenti) e/o che lo stesso avrebbe effettivamente sottoscritto la “dichiarazione integrativa”, ed è da escludere del resto, anche in questo caso, che possa essere rimessa ai testi un'attività di interpretazione in merito a “…quale fosse la reale intenzione delle parti contraenti e …quale fosse l'esatta natura giuridica dell'accordo tra la e il sig. , quale quella pretesa, invece, Controparte_1 Parte_1 dalla ella sua memoria conclusiva del 09.12.2024. CP_1
In virtù dei superiori rilievi, deve quindi escludersi che la garanzia personale fatta valere dall'opposta a carico del sia qualificabile come una garanzia autonoma, come tale sottratta alla disciplina Pt_1 generale prevista dagli artt. 1936 e ss. c.c. per il tipo codicistico della garanzia personale e, segnatamente, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. Posta pertanto l'operatività del termine decadenziale semestrale contemplato dall'art. 1957 c.c., si è anticipato che l'opponente ha eccepito che la arebbe decaduta dal diritto di esigere dallo stesso la CP_1 restituzione della somma di € 261.000,00 non essendosi in alcun modo attivata nel termine di sei mesi che è previsto, per l'appunto, dall'art. 1957 c.c., ed essendo la creditrice onerata, d'altro canto, in virtù di tale disposizione, di proporre entro il termine semestrale un'azione giudiziale e non già soltanto un'iniziativa di tipo stragiudiziale onde ottenere il soddisfacimento del credito. L'eccezione in parola è fondata. In primo luogo, tenendo conto di quanto obiettato al riguardo dalla osserva il giudicante che CP_1 nell'odierna fattispecie neppure risulta, per la verità, che vi sia mai stata, sino alla proposizione del ricorso monitorio, una qualche iniziativa anche solo di tipo stragiudiziale assunta dall'opposta nei confronti della e/o del volta a conseguire il pagamento della somma di € Controparte_2 Pt_1
261.000,00, il che rende inconferente il suo assunto che, al fine di scongiurare la decadenza di cui all'art. 12 1957 c.c., dovrebbe considerarsi sufficiente anche solo “…la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento…”. Alcunché di concreto e specifico è stato infatti allegato, a tal proposito, dalla essendosi CP_1 quest'ultima unicamente limitata ad affermare, in via astratta, che l'estinzione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe esclusa anche dalla “semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento”, senza dedurre, tuttavia, quando e con quale modalità, in concreto, una simile attività sarebbe stata da lei posta in essere nei confronti della debitrice principale e/o verso il preteso garante. La mancanza di chiare e concrete deduzioni formulate dall'onerata sul punto rende poi irrilevante, ad avviso del decidente, la circostanza che nulla di specifico sia stato dedotto al riguardo anche dall'opponente, e ciò in quanto non vi è dubbio che l'onere di contestazione sancito a carico del convenuto (sostanziale) dall'art. 115 c.p.c. presupponga, per un'evidente ragione di tipo logico prima ancora che giuridico, che il fatto o i fatti storici che si pretendano non contestati siano stati, innanzi tutto, specificamente allegati dalla parte interessata ad avvalersene (cfr. tra le altre, Cass. civ. 22055/2017). In ogni caso, anche a volersi prescindere dai rilievi appena operati, vi è da evidenziare che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'art. 1957 c.c., là dove stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, deve essere interpretato nel senso che è onere del creditore far valere il suo diritto alla prestazione in sede giudiziale, proponendo dunque un'azione di condanna, ovvero agendo in via esecutiva ove sia già munito di un titolo esecutivo, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutogli dal debitore, non potendo egli limitarsi a una mera iniziativa di tipo stragiudiziale (si v. tra le molte, da ultimo, Cass. civ. 8733/2025, ove è stato ribadito, con il richiamo di ulteriori precedenti conformi, che “…l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, all'accertamento ed al soddisfacimento delle pretese del creditore indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato
…Non costituiscono, pertanto, valida "istanza” ex art. 1957 c.c. la notifica di un atto stragiudiziale e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione…”). L'onere della pronta azione posto a carico del creditore dall'art. 1957 cit. ha, infatti, il suo fondamento nell'esigenza di non far gravare sul fideiussore l'inerzia del creditore, il quale, magari confidando nell'esistenza della garanzia, trascuri di esercitare il suo diritto verso il debitore principale e ne metta in pericolo la realizzazione o lasci aumentare indiscriminatamente l'importo del debito, donde la necessità che lo stesso, scaduto il termine per l'adempimento (e dunque divenuto attuale l'obbligo di esecuzione della prestazione), intraprenda un'azione nei confronti dell'obbligato o, quantomeno, secondo un orientamento espresso da alcune pronunce del giudice di legittimità (si v. tra le altre, Cass. civ. 24296/2017, nonché ancora Cass. 8733/25 cit.), nei confronti dello stesso garante. Nel caso di cui trattasi, d'altro canto, non è stata prevista alcuna clausola volta ad imporre al garante di provvedere al pagamento a semplice richiesta del creditore, contrariamente a quanto sostenuto dalla il che fa escludere che possa sostenersi che fosse sufficiente per quest'ultima una semplice CP_1 iniziativa stragiudiziale onde scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. L'operatività del disposto dell'art. 1957 cit. non è inoltre contraddetta, nell'odierna fattispecie, dall'assunto dell'opposta secondo cui la sarebbe stata “…cancellata dal registro imprese Controparte_2 di Vicenza in data 11/11/2020 e …da quella data la società risulta completamente inattiva” e/o che, anche tenuto conto della sua successiva dichiarazione di fallimento, sarebbe “…comunque evidente che quest'ultima non fosse in grado di far fronte ai propri impegni già dalla fine del 2018”. In primo luogo, alcuna seria e concreta allegazione e, comunque, alcuna prova è stata offerta o richiesta dalla nde far concludere nel senso che la società debitrice principale “…non fosse in grado CP_1 di far fronte ai propri impegni già dalla fine del 2018”, emergendo, di contro, dalla documentazione in atti che in data 11.11.2020 vi sia stata soltanto una “cancellazione della posizione REA nella provincia di VICENZA” per “trasferimento in altra provincia” e che la sia stata poi Controparte_12
13 dichiarata fallita soltanto il successivo 29.04.2022, come da sentenza resa dal Tribunale di Vicenza n. 47/2022 (cfr. 04 fasc. opposta, nonché estratto sentenza fallimento in fasc. opponente). Le vicende che hanno interessato la debitrice sono state pertanto, in via assorbente, tutte successive allo spirare del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., dal momento che con la scrittura privata stipulata tra l'anzidetta società e la in data 06.02.2018 era stato previsto, come detto, che la CP_1 restituzione della somma di € 261.000,00 dovesse essere effettuata dalla prima alla seconda entro il termine di dieci mesi decorrenti dalla data della scrittura, con la conseguente scadenza già nel giugno 2019 del semestre di cui all'art. 1957 cit. Inoltre, è noto che il sopravvenire di una situazione d'insolvenza del debitore (quale quella qui prospettata dall'opposta) non vale, comunque, a rendere inapplicabile il disposto dell'art. 1957 c.c., comportando semmai per il creditore, impedito di intraprendere iniziative individuali nei confronti del debitore principale, l'onere di esercitare la sua pretesa presentando una domanda d'insinuazione al passivo della procedura fallimentare (cfr. tra le altre, Cass. 24296/17 cit., che ha evidenziato che “Qualora sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ciò non impedisce il decorso del citato termine, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può comunque impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare…”). Con riferimento al presente caso, nulla è stato allegato, prima ancora che dimostrato, a proposito di iniziative giudiziali assunte dall'opposta nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. decorrente dalla scadenza del termine di pagamento di dieci mesi dalla sottoscrizione della scrittura del 06.02.2018, sia nei confronti della sia verso il risultando che la predetta si Controparte_2 Pt_1 sia limitata ad agire direttamente con la sua domanda d'ingiunzione verso il garante nel febbraio 2023. In virtù di tanto, risulta dunque evidente che è comunque intervenuta l'estinzione del diritto fatto valere dalla i escutere la garanzia asseritamente prestata in suo favore dal essendo stato CP_1 Pt_1 lasciato inutilmente trascorrere dalla stessa il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. L'opposizione proposta dal deve essere pertanto accolta, conclusivamente, e il decreto Pt_1 ingiuntivo va revocato, essendosi in ogni caso estinta, in via assorbente, l'obbligazione fatta valere a suo carico dall'opposta di garantire la restituzione della somma dovutale dalla di € Controparte_2
261.000,00. Per quel che concerne, poi, la domanda introdotta dall'opposta nella sua comparsa di risposta, con la quale ha richiesto “…anche nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto opposto, …di accertare e dichiarare in capo al sig. l'obbligo alla restituzione della somma di € 261.000,00 in Parte_1 favore della e quindi di condannare l'opponente al pagamento del suddetto importo verso la società Controparte_1 convenuta, oltre interessi”, ritiene il giudicante che neppure quest'ultima possa avere alcun seguito. Infatti, risulta pacifico - per averlo allegato la stessa - ed è in ogni caso comprovato dalla CP_1 documentazione prodotta dall'opposta che la somma di € 261.000,00 è stata da lei corrisposta alla in virtù del contratto tra loro concluso avente ad oggetto la fornitura delle sei Controparte_2 autovetture, contratto che è stato richiamato da tale ultima società nella scrittura stipulata il 06.02.2018, con la quale la stessa ha concordato, come detto, con la la sua risoluzione consensuale e si è CP_1 impegnata alla ripetizione di quanto già corrispostole nel novembre 2017 a titolo di corrispettivo per la cessione di tali veicoli (cfr. ancora doc. 01 cit., nonché doc. 4, 5, 6 fasc. opposta). Tenuto conto di tanto, è quindi evidente, alla luce delle stesse prospettazioni e delle produzioni effettuate dalla parte opposta, che il solo soggetto passivamente legittimato rispetto alla sua pretesa avente ad oggetto la restituzione della somma di € 261.000,00 sia la mentre non è Controparte_2 stato fatto valere nei confronti del alcun titolo giuridico, diverso dall'obbligo di garanzia da lui Pt_1 assunto con la “dichiarazione integrativa” del 06.02.2018, idoneo a porre a suo carico un'obbligazione di restituzione dell'anzidetta somma, quale quello invocato in questa sede dalla con l'ulteriore CP_1 domanda di cui trattasi. D'altra parte, si è già detto che la “dichiarazione integrativa”, là dove ha previsto che l'opponente sarebbe stato tenuto in tesi “…a portare a buon fine i rapporti di dare e avere in essere tra la CP_2
e la nel termine massimo di dieci mesi da oggi”, non ha previsto alcun
[...] Controparte_1
14 impegno ulteriore a carico dello stesso, diverso dall'obbligazione di garanzia, impegno che, non a caso, non è stato individuato in alcun modo, in concreto, nemmeno dall'opposta, limitatasi a richiamare al riguardo le clausole della scrittura e a ribadire, a più riprese, che il avrebbe prestato in suo favore Pt_1 una garanzia, da qualificare a suo dire come autonoma. Né è rilevante, ai fini del riconoscimento in capo all'opponente di un obbligo quale quello qui azionato dalla vente ad oggetto la ripetizione dell'importo € 261.000,00, l'assunto secondo cui CP_1 quest'ultima, dopo essersi interfacciata con il quale intermediario per l'acquisto delle sei Pt_1 autovetture, sarebbe venuta a conoscenza che “…il sig. non era ufficialmente inquadrato nelle file Pt_1 della con la quale infatti non aveva alcun rapporto di dipendenza…” e che il medesimo non Controparte_4 avrebbe “…potuto spendere validamente il nome della il cui legale rappresentante era il sig. Controparte_2
”, avendo dunque preteso che anche l'opponente “…si impegnasse in prima persona a Testimone_1 garantire la restituzione dell'importo di € 261.000,00”, ritenendolo “responsabile… per la mancata conclusione dell'affare”. Si è già osservato difatti che, sulla scorta delle stesse allegazioni e produzioni dell'opposta, è stata la (e non già il a stipulare il contratto avente ad oggetto la fornitura delle sei Controparte_2 Pt_1 autovetture per la quale la stessa ha corrisposto l'importo di € 261.000,00, quale circostanza attestata tanto dalla stessa quanto dalla nella scrittura tra loro stipulata il 06.02.2018 CP_1 Controparte_2
(non importa evidentemente se con la presenza, in occasione della sua stipulazione, e/o con la partecipazione alle relative trattative, dell'odierno opponente), e che sempre la (e Controparte_2 non il sia stato il soggetto che ha ricevuto il pagamento di cui viene pretesa in questa sede la Pt_1 restituzione. Non si vede pertanto, alla luce di tali evidenze, quale rilevanza dovrebbe annettersi al fatto che “…il sig. non era ufficialmente inquadrato nelle file della con la quale infatti Pt_1 Controparte_4 non aveva alcun rapporto di dipendenza…” e/o che il medesimo non avrebbe “…potuto spendere validamente il nome della il cui legale rappresentante era il sig. ”, rispetto alla pretesa Controparte_2 Testimone_1 ripetitoria vantata dall'opposta nel presente giudizio, mentre è inconferente agli odierni fini stabilire quale sia stata la ragione per la quale quest'ultima avrebbe preteso che il “…si impegnasse in Pt_1 prima persona a garantire la restituzione dell'importo di € 261.000,00”, trattandosi pur sempre di un obbligo di garanzia in tesi assunto dallo stesso, garanzia che come detto si è estinta a seguito dell'inerzia mantenuta dalla creditrice nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Anche l'ulteriore domanda sopra indicata, volta ad ottenere la condanna dell'opponente alla restituzione dell'importo di € 261.000,00, deve essere dunque disattesa, tenuto conto dell'acclarata estinzione della garanzia personale che sarebbe stata assunta dal e non risultando alcun obbligo Pt_1 ulteriore gravante su quest'ultimo avente ad oggetto tale restituzione. La regolamentazione delle spese processuali segue infine la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'opposta al rimborso di tali spese in favore dell'opponente, essendo stata soltanto la d avere proposto domande nel presente giudizio, rispetto alle quali è risultata CP_1 soccombente, e non ravvisandosi motivi idonei a giustificare una compensazione ex art. 92 c.p.c. Tali spese devono inoltre liquidarsi in base al valore della lite secondo il criterio del cd. disputatum (scaglione tra € 260.000,01 e € 520.000,00) e con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nel testo in vigore alla data della presente decisione, da ridurre tuttavia ai minimi ex art. 4 di tale decreto in ragione della scarsa entità e complessità delle questioni oggetto di trattazione, del carattere meramente documentale dell'istruttoria in concreto espletata e dell'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva. Si perviene dunque a un importo per compensi dovuto in rimborso al di € 11.229,00, al quale devono aggiungersi il rimborso forfettario per le spese generali ex art. Pt_1
22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme da distrarre in favore del suo difensore, avv.to Leonilda Mari, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
15 - Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei confronti dello stesso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 387/2023, emesso da questo Tribunale in data 03.02.2023;
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore del difensore avv.to Leonilda Mari, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 11.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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