CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3745/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 531/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 18 e pubblicata il 10/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'A.E. insiste nella richiesta di cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originario il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TYZ01C301551/2013, relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile ai sensi dell'art.38, commi 4–7, del D. P. R. n.600/1973, accertando maggior reddito, maggior IRPEF, addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n.2469/02/14 depositata il 16.12.2014, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'atto impositivo limitatamente ad un incremento patrimoniale di euro 20.000,00, e confermando per il resto l'avviso di accertamento impugnato. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello;
l'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, limitatamente al capo concernente l'accoglimento del motivo relativo all'incremento patrimoniale di euro 20.000,00.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n.531/18/16, dichiarava inammissibile l'appello principale del contribuente e, per l'effetto, inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo, in particolare, violazione dell'art.53 del D. Lgs. n.546/1992 in punto di ritenuta inammissibilità dell'appello. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n.12499/2024, depositata in data
08.05.2024, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
A seguito del rinvio, il contribuente notificava, in data 22.07.2024, ricorso in riassunzione alla presente Corte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni e successive memorie illustrative, con le quali, da un lato, riproponeva le difese già svolte nei precedenti gradi di merito, dall'altro formulava eccezioni preliminari in rito, in particolare in ordine alla regolarità del ricorso in riassunzione trasmesso a mezzo PEC. Nel corso del giudizio di rinvio, le parti intraprendevano interlocuzioni al fine di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite.
In data 11.12.2025 l'Ufficio formulava formale proposta conciliativa ex art.48 del D. Lgs. n.546/1992; il contribuente vi aderiva, e in data 12.12.2025 veniva sottoscritto digitalmente dalle parti l'accordo conciliativo, depositato poi in giudizio dall'Agenzia delle Entrate con nota di deposito con richiesta di cessata materia del contendere, con la quale l'Ufficio ha espressamente chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. n.546/1992.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che agli atti risulta versata copia del documento attestante l'intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.
Lgs. 546/1992;
L'art.48 del D. Lgs.31 dicembre 1992, n.546 disciplina l'istituto della conciliazione giudiziale, prevedendo che, nelle controversie attribuite alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, le parti possano definire in via conciliativa la lite pendente, con la sottoscrizione di un apposito accordo, anche nella fase di gravame.
L'accordo conciliativo, una volta perfezionato, è sottoposto all'esame del giudice tributario, il quale, verificata: la regolarità formale dell'accordo; la riferibilità della conciliazione alla controversia in corso;
la capacità delle parti e dei loro rappresentanti;
la conformità dell'accordo ai limiti di legge;
prende atto della definizione negoziale della lite e dichiara estinto il giudizio, di regola per cessazione della materia del contendere, in applicazione combinata degli artt.46 e 48 D. Lgs. n.546/1992. Nel caso di specie, è stata depositata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa una nota di deposito con la quale: si dà atto che il contribuente ha aderito alla proposta formulata dall'Ufficio in data 11.12.2025; si deposita l'accordo conciliativo, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti in data 12.12.2025; si chiede espressamente che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D. Lgs.
n.546/1992. L'accordo, per quanto qui rileva, si pone quale titolo definitorio della lite, avendo le parti convenuto la misura del reddito imponibile accertabile, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute, nonché la ripartizione dell'onere economico, in conformità al regime legale della conciliazione tributaria.
La giurisprudenza di merito e di legittimità riconosce che la sottoscrizione di un accordo conciliativo avente ad oggetto la medesima pretesa dedotta in giudizio comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del contenzioso, determinando la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie:
l'accordo conciliativo: si riferisce espressamente al presente giudizio di riassunzione (R. G. A.3745/2024); individua l'atto impositivo oggetto di lite (avviso di accertamento n. TYZ01C301551/2013, periodo d'imposta
2008); risulta regolarmente sottoscritto dalle parti, a mezzo firma digitale, in data 12.12.2025; l'Ufficio ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto dell'avvenuta adesione della parte privata;
il contribuente, per il tramite del proprio difensore, ha aderito alla proposta e non ha manifestato opposizione rispetto alla richiesta di estinzione. Risulta dunque integrato il presupposto oggettivo tipico della cessazione della materia del contendere, ossia l'avvenuta definizione integrale della controversia mediante un accordo che regola in via definitiva il rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L'adozione di una pronuncia di merito risulterebbe, pertanto, priva di utilità, non sussistendo più ragioni di contrasto in ordine alla validità, legittimità o quantificazione della pretesa tributaria originariamente accertata con l'avviso oggetto di impugnazione. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. n.546/1992, in relazione alla conciliazione intervenuta ex art.48 del medesimo decreto.
Alla stregua della detta produzione, e dell'oggettiva cessazione della materia del contendere, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3745/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 531/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 18 e pubblicata il 10/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C301551 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'A.E. insiste nella richiesta di cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originario il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TYZ01C301551/2013, relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile ai sensi dell'art.38, commi 4–7, del D. P. R. n.600/1973, accertando maggior reddito, maggior IRPEF, addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n.2469/02/14 depositata il 16.12.2014, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'atto impositivo limitatamente ad un incremento patrimoniale di euro 20.000,00, e confermando per il resto l'avviso di accertamento impugnato. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello;
l'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, limitatamente al capo concernente l'accoglimento del motivo relativo all'incremento patrimoniale di euro 20.000,00.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n.531/18/16, dichiarava inammissibile l'appello principale del contribuente e, per l'effetto, inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo, in particolare, violazione dell'art.53 del D. Lgs. n.546/1992 in punto di ritenuta inammissibilità dell'appello. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n.12499/2024, depositata in data
08.05.2024, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
A seguito del rinvio, il contribuente notificava, in data 22.07.2024, ricorso in riassunzione alla presente Corte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni e successive memorie illustrative, con le quali, da un lato, riproponeva le difese già svolte nei precedenti gradi di merito, dall'altro formulava eccezioni preliminari in rito, in particolare in ordine alla regolarità del ricorso in riassunzione trasmesso a mezzo PEC. Nel corso del giudizio di rinvio, le parti intraprendevano interlocuzioni al fine di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite.
In data 11.12.2025 l'Ufficio formulava formale proposta conciliativa ex art.48 del D. Lgs. n.546/1992; il contribuente vi aderiva, e in data 12.12.2025 veniva sottoscritto digitalmente dalle parti l'accordo conciliativo, depositato poi in giudizio dall'Agenzia delle Entrate con nota di deposito con richiesta di cessata materia del contendere, con la quale l'Ufficio ha espressamente chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. n.546/1992.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che agli atti risulta versata copia del documento attestante l'intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.
Lgs. 546/1992;
L'art.48 del D. Lgs.31 dicembre 1992, n.546 disciplina l'istituto della conciliazione giudiziale, prevedendo che, nelle controversie attribuite alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, le parti possano definire in via conciliativa la lite pendente, con la sottoscrizione di un apposito accordo, anche nella fase di gravame.
L'accordo conciliativo, una volta perfezionato, è sottoposto all'esame del giudice tributario, il quale, verificata: la regolarità formale dell'accordo; la riferibilità della conciliazione alla controversia in corso;
la capacità delle parti e dei loro rappresentanti;
la conformità dell'accordo ai limiti di legge;
prende atto della definizione negoziale della lite e dichiara estinto il giudizio, di regola per cessazione della materia del contendere, in applicazione combinata degli artt.46 e 48 D. Lgs. n.546/1992. Nel caso di specie, è stata depositata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa una nota di deposito con la quale: si dà atto che il contribuente ha aderito alla proposta formulata dall'Ufficio in data 11.12.2025; si deposita l'accordo conciliativo, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti in data 12.12.2025; si chiede espressamente che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D. Lgs.
n.546/1992. L'accordo, per quanto qui rileva, si pone quale titolo definitorio della lite, avendo le parti convenuto la misura del reddito imponibile accertabile, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute, nonché la ripartizione dell'onere economico, in conformità al regime legale della conciliazione tributaria.
La giurisprudenza di merito e di legittimità riconosce che la sottoscrizione di un accordo conciliativo avente ad oggetto la medesima pretesa dedotta in giudizio comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del contenzioso, determinando la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie:
l'accordo conciliativo: si riferisce espressamente al presente giudizio di riassunzione (R. G. A.3745/2024); individua l'atto impositivo oggetto di lite (avviso di accertamento n. TYZ01C301551/2013, periodo d'imposta
2008); risulta regolarmente sottoscritto dalle parti, a mezzo firma digitale, in data 12.12.2025; l'Ufficio ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto dell'avvenuta adesione della parte privata;
il contribuente, per il tramite del proprio difensore, ha aderito alla proposta e non ha manifestato opposizione rispetto alla richiesta di estinzione. Risulta dunque integrato il presupposto oggettivo tipico della cessazione della materia del contendere, ossia l'avvenuta definizione integrale della controversia mediante un accordo che regola in via definitiva il rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L'adozione di una pronuncia di merito risulterebbe, pertanto, priva di utilità, non sussistendo più ragioni di contrasto in ordine alla validità, legittimità o quantificazione della pretesa tributaria originariamente accertata con l'avviso oggetto di impugnazione. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. n.546/1992, in relazione alla conciliazione intervenuta ex art.48 del medesimo decreto.
Alla stregua della detta produzione, e dell'oggettiva cessazione della materia del contendere, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Catania, 16.01.2026 Il Presidente