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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1220/2015 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAGRECA RENIVALDO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SO TO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina 1 di 7 Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere con cui si rimette reso in data 27/10/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'01.09.2015, (C.F. Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la separazione con C.F._1
(C.F. ) esponendo, in Controparte_1 C.F._3 particolare: di aver contratto matrimonio concordatario il 02.06.2005 con parte resistente;
che dal matrimonio erano nati i figli il Per_1
22.02.2007, l'08.08.2009 e il 14.08.2012; che era Per_2 CP_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, osservando che la resistente aveva più volte dimostrato la sua totale indifferenza verso il marito, con progressivo ed immotivato disinteresse verso quest'ultimo.
2. Per tutte le promesse svolte, concludeva per Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione dei figli dell'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, con diritto di visita della madre verso i minori, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3. si costituiva in data 24.03.2016, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione ma contestando le ulteriori pretese. In particolare esponeva che, a causa della gelosia del ricorrente, le era stato impedito di lavorare nelle scuole, nonostante fosse vincitrice di concorso per pagina 2 di 7 l'insegnamento, che era stata vittima di violenze domestiche, tra cui una che la costrinse a ricevere cure ospedaliere;
che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale intrattenendo altresì una relazione extraconiugale con un'amica di famiglia;
osservava che, essendo disoccupata, lei e i suoi figli vivevano una forte situazione di disagio economico e si vedeva costretta a chiedere aiuto ai propri genitori.
4. Per tutte le premesse svolte, concludeva per la Parte_2 pronuncia di separazione personale con pronuncia di addebito al
, l'affido dei minori presso di sé con diritto di visita del padre, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale disponendo la cessione del titolo di proprietà nella misura del 50% e, da ultimo, disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore di sé e dei figli in misura Parte_1 non inferiore ad Euro 1000,00.
5. Il Presidente, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 06.04.2016, autorizzava le parti a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., in particolare disponendo a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei soli figli pari ad Euro 600,00 mensili (euro 200 ciascuno), stante la capacità lavorativa della resistente, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo.
6. Con ordinanza del 30.01.2021, depositata il 14.01.2022, a scioglimento della riservata di cui all'udienza 19.04.2018, il precedente giudice istruttore, dott. Aniello Cuofano, fissava per la prosecuzione del giudizio davanti allo scrivente (assegnazione del 13.01.2022) per l'udienza del 21.02.2022 in cui veniva richiesta l'emissione della sentenza parziale e la causa il 28.02.2022 era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini.
7. Con sentenza non definitiva n. 303/2022 pubblicata in data 09.05.2022, il
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio circa le ulteriori statuizioni.
8. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non ammetteva le prove richieste e con ordinanza del 10.01.2023 il giudice pagina 3 di 7 istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., corretta con provvedimento del 14.11.2023 a seguito di mero errore materiale, nei seguenti termini: ''1) addivenire a separazione congiunta secondo le attuali vigenti prescrizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori con reciproca rinuncia e reciproca accettazione rispetto alle domande di addebito e di mantenimento di;
2) pagamento a carico Controparte_1 del a favore di di euro 4000”, Parte_1 Controparte_1 accettata dalla resistente e non dal ricorrente, asserendo di non poter aderire al punto 2 della proposta per motivazioni di carattere economico.
9. Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per un bonario componimento, risultati poi infruttuosi, all'udienza del 17/9/25, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9.1. Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione, addebitando la responsabilità l'una all'altro, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
10. Invero, dal corso dell'istruttoria non sono emersi elementi tali da consentire un giudizio di addebitabilità della crisi ad uno dei coniugi.
Infatti, le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, non sono state ammesse, con la conseguenza che non è stato possibile verificare se la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
11. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pagina 4 di 7 pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896)
12. Nel caso specifico, né il ricorrente, né la resistente in via riconvenzionale hanno fornito questa prova e, pertanto, le rispettive domanda vanno rigettate.
13. La separazione va, quindi confermata ai soli sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
14. In ordine alle modalità di visita dei figli da parte del padre, esse vengono stabilite come in dispositivo, apparendo le più idonee a garantire un adeguato rapporto padre-figli.
15. Alla luce degli accertamenti a mezzo G.D.F. (accertanti redditi percepiti per il 2024 di euro 19482,70 per ed euro 11.953,60 per redditi Parte_1 esenti come da certificazione unica del 2025 per ) ritiene il Collegio CP_1 che, tenuto conto delle esigenze dei minori che vivono presso la madre, anche in considerazione della età e dei redditi del padre, il contributo al mantenimento dei figli, possa essere confermato in euro 600,00 mensili
(euro 200 ciascuno), come da decreto del Presidente del Tribunale del 6 aprile 2016, stante anche l'assenza di diverse risultanze a seguito dell'istruttoria. Detta somma andrà corrisposta entro il giorno 10 giorno di ogni mese, nonché rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
16. Il padre sarà, inoltre, tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: ludiche, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, etc.) relative ai figli minori, purché previamente concordate e documentate.
pagina 5 di 7 17. Vanno altresì confermate le statuizioni presidenziali in punto di rigetto della richiesta di fissazione di un assegno in favore della resistente, capace al lavoro e dotata di redditi propri, stante anche l'assenza di prova circa un diverso tenore di vita.
18. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza rispetto alle domande di addebito della separazione, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
affida i figli minori in via condivisa ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
assegna la casa familiare alla resistente madre ove abiterà con i figli;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, senza particolari limitazioni di tempi e orari previo accordo con la madre. Solo al fine di disciplinare una regolamentazione minima volta a prevenire futuri contrasti, si conviene fra i genitori che, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni già programmati dai minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempi:
o i figli trascorreranno le festività, in avvicinamento alternativo con ciascun genitore, cominciando dalla madre, per: A) Natale e Santo
Stefano nei giorni dal 24 al 26 dicembre;
B) Capodanno dal 31 dicembre al seguente 1 gennaio;
C) l'Epifania; D) Pasqua;
E)
Pasquetta, separatamente, nell'arco dell'anno (invertendosi l'ordine per quello successivo) per specificare;
il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascuno dei genitori della durata di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore potrà trascorrere altresì con ciascuno singolarmente dei suoi genitori una settimana di vacanza, nei mesi invernali, compatibilmente con gli impegni scolastici, previso avviso all'altro genitore almeno 10 giorni prima;
pagina 6 di 7 pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile di € 600,00, (euro 200 per ciascun minore) a titolo di contributo al mantenimento, somma che deve essere versata entro il giorno
10 di ogni mese e rivaluta annualmente secondo indici ISTAT;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, ludiche e/o ricreative) relative ai figli minori, purchè previamente concordate e documentate;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1220/2015 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAGRECA RENIVALDO (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SO TO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina 1 di 7 Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere con cui si rimette reso in data 27/10/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'01.09.2015, (C.F. Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la separazione con C.F._1
(C.F. ) esponendo, in Controparte_1 C.F._3 particolare: di aver contratto matrimonio concordatario il 02.06.2005 con parte resistente;
che dal matrimonio erano nati i figli il Per_1
22.02.2007, l'08.08.2009 e il 14.08.2012; che era Per_2 CP_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, osservando che la resistente aveva più volte dimostrato la sua totale indifferenza verso il marito, con progressivo ed immotivato disinteresse verso quest'ultimo.
2. Per tutte le promesse svolte, concludeva per Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione dei figli dell'importo di Euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, con diritto di visita della madre verso i minori, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3. si costituiva in data 24.03.2016, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione ma contestando le ulteriori pretese. In particolare esponeva che, a causa della gelosia del ricorrente, le era stato impedito di lavorare nelle scuole, nonostante fosse vincitrice di concorso per pagina 2 di 7 l'insegnamento, che era stata vittima di violenze domestiche, tra cui una che la costrinse a ricevere cure ospedaliere;
che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale intrattenendo altresì una relazione extraconiugale con un'amica di famiglia;
osservava che, essendo disoccupata, lei e i suoi figli vivevano una forte situazione di disagio economico e si vedeva costretta a chiedere aiuto ai propri genitori.
4. Per tutte le premesse svolte, concludeva per la Parte_2 pronuncia di separazione personale con pronuncia di addebito al
, l'affido dei minori presso di sé con diritto di visita del padre, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale disponendo la cessione del titolo di proprietà nella misura del 50% e, da ultimo, disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore di sé e dei figli in misura Parte_1 non inferiore ad Euro 1000,00.
5. Il Presidente, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 06.04.2016, autorizzava le parti a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., in particolare disponendo a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei soli figli pari ad Euro 600,00 mensili (euro 200 ciascuno), stante la capacità lavorativa della resistente, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo.
6. Con ordinanza del 30.01.2021, depositata il 14.01.2022, a scioglimento della riservata di cui all'udienza 19.04.2018, il precedente giudice istruttore, dott. Aniello Cuofano, fissava per la prosecuzione del giudizio davanti allo scrivente (assegnazione del 13.01.2022) per l'udienza del 21.02.2022 in cui veniva richiesta l'emissione della sentenza parziale e la causa il 28.02.2022 era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini.
7. Con sentenza non definitiva n. 303/2022 pubblicata in data 09.05.2022, il
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio circa le ulteriori statuizioni.
8. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non ammetteva le prove richieste e con ordinanza del 10.01.2023 il giudice pagina 3 di 7 istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., corretta con provvedimento del 14.11.2023 a seguito di mero errore materiale, nei seguenti termini: ''1) addivenire a separazione congiunta secondo le attuali vigenti prescrizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori con reciproca rinuncia e reciproca accettazione rispetto alle domande di addebito e di mantenimento di;
2) pagamento a carico Controparte_1 del a favore di di euro 4000”, Parte_1 Controparte_1 accettata dalla resistente e non dal ricorrente, asserendo di non poter aderire al punto 2 della proposta per motivazioni di carattere economico.
9. Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per un bonario componimento, risultati poi infruttuosi, all'udienza del 17/9/25, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9.1. Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione, addebitando la responsabilità l'una all'altro, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
10. Invero, dal corso dell'istruttoria non sono emersi elementi tali da consentire un giudizio di addebitabilità della crisi ad uno dei coniugi.
Infatti, le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, non sono state ammesse, con la conseguenza che non è stato possibile verificare se la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
11. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pagina 4 di 7 pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896)
12. Nel caso specifico, né il ricorrente, né la resistente in via riconvenzionale hanno fornito questa prova e, pertanto, le rispettive domanda vanno rigettate.
13. La separazione va, quindi confermata ai soli sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
14. In ordine alle modalità di visita dei figli da parte del padre, esse vengono stabilite come in dispositivo, apparendo le più idonee a garantire un adeguato rapporto padre-figli.
15. Alla luce degli accertamenti a mezzo G.D.F. (accertanti redditi percepiti per il 2024 di euro 19482,70 per ed euro 11.953,60 per redditi Parte_1 esenti come da certificazione unica del 2025 per ) ritiene il Collegio CP_1 che, tenuto conto delle esigenze dei minori che vivono presso la madre, anche in considerazione della età e dei redditi del padre, il contributo al mantenimento dei figli, possa essere confermato in euro 600,00 mensili
(euro 200 ciascuno), come da decreto del Presidente del Tribunale del 6 aprile 2016, stante anche l'assenza di diverse risultanze a seguito dell'istruttoria. Detta somma andrà corrisposta entro il giorno 10 giorno di ogni mese, nonché rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
16. Il padre sarà, inoltre, tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: ludiche, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, etc.) relative ai figli minori, purché previamente concordate e documentate.
pagina 5 di 7 17. Vanno altresì confermate le statuizioni presidenziali in punto di rigetto della richiesta di fissazione di un assegno in favore della resistente, capace al lavoro e dotata di redditi propri, stante anche l'assenza di prova circa un diverso tenore di vita.
18. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza rispetto alle domande di addebito della separazione, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
affida i figli minori in via condivisa ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
assegna la casa familiare alla resistente madre ove abiterà con i figli;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, senza particolari limitazioni di tempi e orari previo accordo con la madre. Solo al fine di disciplinare una regolamentazione minima volta a prevenire futuri contrasti, si conviene fra i genitori che, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni già programmati dai minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempi:
o i figli trascorreranno le festività, in avvicinamento alternativo con ciascun genitore, cominciando dalla madre, per: A) Natale e Santo
Stefano nei giorni dal 24 al 26 dicembre;
B) Capodanno dal 31 dicembre al seguente 1 gennaio;
C) l'Epifania; D) Pasqua;
E)
Pasquetta, separatamente, nell'arco dell'anno (invertendosi l'ordine per quello successivo) per specificare;
il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascuno dei genitori della durata di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore potrà trascorrere altresì con ciascuno singolarmente dei suoi genitori una settimana di vacanza, nei mesi invernali, compatibilmente con gli impegni scolastici, previso avviso all'altro genitore almeno 10 giorni prima;
pagina 6 di 7 pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile di € 600,00, (euro 200 per ciascun minore) a titolo di contributo al mantenimento, somma che deve essere versata entro il giorno
10 di ogni mese e rivaluta annualmente secondo indici ISTAT;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, ludiche e/o ricreative) relative ai figli minori, purchè previamente concordate e documentate;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
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