Articolo 24 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 23Articolo 25
Versione
5 maggio 1968
Art. 24. Cariche del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968