Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 8239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8239 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2025, proposto da DR JA, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Raffaella Veniero, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Toledo n. 156, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“a) del silenzio tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, b) per declaratoria del diritto del ricorrente ad acquisire in copia i documenti relativi alla “domanda d’iscrizione alla camera di commercio della impresa individuale JA DR P.iva 02879590616 - codice REA 702391”; c) per la condanna dell’amministrazione resistente a garantire l’accesso al fascicolo relativo alla “ domanda d’iscrizione alla camera di commercio della impresa individuale JA DR P.iva 02879590616 - codice REA 702391”, nonché a tutti gli atti prodromici connessi e/o conseguenziali.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa SA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, notificato il 13 maggio 2025 e depositato in pari data, DR JA ha chiesto l’annullamento del silenzio tacito, formatosi sull’istanza di accesso agli atti da egli presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nonché la declaratoria del suo diritto ad acquisire in copia i documenti relativi alla “domanda d’iscrizione alla camera di commercio della impresa individuale JA DR P.iva 02879590616 - codice REA 702391” e la condanna dell’amministrazione resistente a garantire l’accesso al fascicolo relativo alla suddetta domanda;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli si è costituita in giudizio ed ha:
- eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto, in quanto gli atti richiesti con l’istanza del ricorrente non rientrerebbero nella categoria dei provvedimenti ed atti amministrativi, trattandosi di istanze delle imprese corredate dai documenti depositate per l’iscrizione al Registro delle imprese e, pertanto, gli atti cui il ricorrente aveva chiesto di accedere non rientrerebbero tra quelli di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990 ed al d.P.R. n. 184/2006; in particolare gli atti richiesti non sarebbero documenti formati dalla Camera di Commercio e sarebbero liberamente consultabili, telematicamente, da chiunque mediante l’accesso on line al registro delle imprese e, pertanto, non soggiacerebbero alla disciplina dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss della L. n. 241/1990.
- eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto in data 11 giugno 2025 aveva comunicato al legale del ricorrente che “ il documento richiesto, cioè la domanda di iscrizione a suo tempo presentata al registro Imprese, non rientra nella categoria del documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 241/90, ma bensì in quella di documento soggetti a deposito al registro Imprese, la cui consultazione è libera ai sensi degli artt. 8 e 24 del DPR. 581/95 ” ma, a fini collaborativi, comunque aveva trasmesso al medesimo la documentazione richiesta invitandolo a voler “(…) procedere alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio tenuto conto che è venuto meno l'interesse allo stesso ”;
- ha comunque dedotto l’infondatezza dell’odierno gravame atteso che la normativa consentirebbe libero accesso, attraverso la piattaforma on line , agli atti dei quali il ricorrente aveva chiesto l’accesso;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 si è dato atto a verbale che in data 3 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente aveva depositato richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione; alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO, alla luce di quanto addotto e documentato da parte resistente in ordine alla circostanza che in data 11 giugno 2025 aveva provveduto a trasmettere al ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza per cui è causa, e tenuto conto della mancata contestazione in merito a tale circostanza da parte del ricorrente stesso, di aderire al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, e, pertanto, di ritenere fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla presente decisione e di dichiarare, più propriamente, la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa di parte ricorrente deve dirsi pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG RI LI, Presidente
SA NT, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NT | NG RI LI |
IL SEGRETARIO