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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/02/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 623/2023 Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elett.te. dom.to in Noale Parte_1 C.F._1
(Ve), alla via della Bova n.10, presso lo studio dell'avv. GALLO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , elett.te dom.ta in Udine, alla Controparte_1 C.F._2
via LIRUTI n. 12/3, presso lo studio dell'avv. Raffaella Sartori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.1.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 2.3.2002 con nel corso del quale sono nati, il Controparte_1
20.10.2007, i figli e , ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia Per_1 Per_2
1 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in ordine alle statuizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre, con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa familiare, di poter vedere e tenere con sé i minori, secondo un articolato calendario, nonché di contribuire al mantenimento dei minori con il versamento, in favore della resistente, di un assegno mensile di € 1.350,00 (ossia € 675,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia.
Il ricorrente, al fine di confermare, nella presente sede, gli accordi raggiunti in sede di separazione in relazione ai reciproci rapporti patrimoniali, ha, inoltre, chiesto l'accoglimento delle seguenti ulteriori domande: << 4) “Il IG. continuerà a Pt_1 pagare in via esclusiva fino all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione. In considerazione di ciò la IG.ra si riconosce CP_1 nuovamente debitrice nei confronti del marito dell'importo di €.39.000,00 (pari al
50% della somma di €.77.852,17, ovvero somma di mutuo ancora da pagare al momento della separazione dei coniugi), che si impegna a restituire al marito solo al momento della vendita dell'immobile e/o al momento dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del IG. 5) Il IG. e la IG.ra , fin d'ora, si Pt_1 Pt_1 CP_1 obbligano a vendere, al prezzo di mercato, l'immobile sito in Grado Viale del Sole n.
63, in comproprietà tra gli stessi, entro il 31.12.2027, fatto salvo il diritto di prelazione di ciascuno sulla quota dell'altro; 6) “In ogni caso, in qualsiasi momento prima del 31.12.2027, la IG.ra , rinunciando al diritto di assegnazione CP_1 dell'immobile, potrà comunque:
- acquistare l'immobile de quo, liquidando la quota di proprietà del IG. al Pt_1 prezzo di mercato, corrispondendo, altresì, allo stesso l'ulteriore somma di
€.39.000,00 di cui al punto 4;
- chiedere al IG. la liquidazione della propria quota dell'immobile, al prezzo Pt_1 di mercato, detratta la somma di €.39.000,00 di cui al punto 3” (pag. 7 del ricorso);
7) La IG.ra sosterrà in via esclusiva i costi delle utenze afferenti l'abitazione CP_1
di cui trattasi >> (pag. 6 e 7 del ricorso).
Si è costituita nel presente giudizio , la quale, pur senza opporsi alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né alle modalità di
2 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
affidamento, collocamento e di esercizio del diritto di visita paterno ai due minori, proposte dalla controparte, ha chiesto di determinare in € 1.578,00 il contributo paterno al mantenimento dei minori, tenuto conto della rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, con ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico di ella resistente.
In ordine alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda avente ad oggetto l'obbligo di vendere l'immobile adibito a casa coniugale, confermando l'obbligazione assunta in sede di separazione di “pagare integralmente, in via esclusiva fino all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione”, riconoscendosi debitrice, nei confronti del ricorrente, dell'importo di € 39.000,00, corrispondente al 50% della predetta somma, con l'impegno a restituire al ricorrente tale importo solo al momento della eventuale vendita dell'immobile e a sostenere, in via esclusiva, i costi delle utenze afferenti la casa coniugale (v. pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione).
Tanto premesso, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M., resa in data 15.10.2020.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (ed, anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, all'udienza del 23.1.2024, le parti sono addivenute al seguente accordo dalle stesse sottoscritto:
- i minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza della madre, con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale;
3 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
- salvo diversi accordi tra i coniugi e subordinatamente alla volontà dei minori dell'età di 16 anni, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, nei mesi da novembre ad aprile, a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (indicativamente il mercoledì durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il weekend;
il martedì la settimana successiva); nel periodo compreso tra il mese di maggio e quello di ottobre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali con pernottamento (indicativamente il lunedì e mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori e con i figli). I minori trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, il giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta, oltre a 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- verserà a , entro il 5 di ogni mese, l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale e al 65% delle spese straordinarie, come Org_1
individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- dare atto che il IG. continuerà a pagare in via esclusiva fino Pt_1 all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione. In considerazione di ciò la IG.ra si riconosce CP_1 nuovamente debitrice nei confronti del marito dell'importo di € 39.000,00 che si impegna a restituire al marito solo al momento della vendita dell'immobile e/o al momento dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del IG.
Pt_1
- dare atto che coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli;
- dare atto che continuerà a provvedere al pagamento delle Controparte_1
utenze della casa familiare.
ha, infine, dichiarato di rinunciare alle ulteriori domande di cui ai Parte_1
punti 5 e 6 delle conclusioni formulate in ricorso, con accettazione della rinuncia da parte di . Controparte_1
Orbene, poiché i suddetti patti non sono contrari a norme imperative e risultano confermi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire, nei termini indicati in dispositivo.
4 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
Le spese processuali vanno, infine, compensate integralmente in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Grado il 2.3.2002 tra (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. (atto n. 1 parte II, serie A, Controparte_1 C.F._2
reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) i minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale, sita in
Grado, al Viale del Sole n. 63;
c) dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo le modalità concordate dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
d) dispone che versi a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, l'assegno mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 65% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia;
e) prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva cui si rinvia;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
g) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio dell'8.2.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elett.te. dom.to in Noale Parte_1 C.F._1
(Ve), alla via della Bova n.10, presso lo studio dell'avv. GALLO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , elett.te dom.ta in Udine, alla Controparte_1 C.F._2
via LIRUTI n. 12/3, presso lo studio dell'avv. Raffaella Sartori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.1.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 2.3.2002 con nel corso del quale sono nati, il Controparte_1
20.10.2007, i figli e , ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia Per_1 Per_2
1 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in ordine alle statuizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre, con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa familiare, di poter vedere e tenere con sé i minori, secondo un articolato calendario, nonché di contribuire al mantenimento dei minori con il versamento, in favore della resistente, di un assegno mensile di € 1.350,00 (ossia € 675,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia.
Il ricorrente, al fine di confermare, nella presente sede, gli accordi raggiunti in sede di separazione in relazione ai reciproci rapporti patrimoniali, ha, inoltre, chiesto l'accoglimento delle seguenti ulteriori domande: << 4) “Il IG. continuerà a Pt_1 pagare in via esclusiva fino all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione. In considerazione di ciò la IG.ra si riconosce CP_1 nuovamente debitrice nei confronti del marito dell'importo di €.39.000,00 (pari al
50% della somma di €.77.852,17, ovvero somma di mutuo ancora da pagare al momento della separazione dei coniugi), che si impegna a restituire al marito solo al momento della vendita dell'immobile e/o al momento dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del IG. 5) Il IG. e la IG.ra , fin d'ora, si Pt_1 Pt_1 CP_1 obbligano a vendere, al prezzo di mercato, l'immobile sito in Grado Viale del Sole n.
63, in comproprietà tra gli stessi, entro il 31.12.2027, fatto salvo il diritto di prelazione di ciascuno sulla quota dell'altro; 6) “In ogni caso, in qualsiasi momento prima del 31.12.2027, la IG.ra , rinunciando al diritto di assegnazione CP_1 dell'immobile, potrà comunque:
- acquistare l'immobile de quo, liquidando la quota di proprietà del IG. al Pt_1 prezzo di mercato, corrispondendo, altresì, allo stesso l'ulteriore somma di
€.39.000,00 di cui al punto 4;
- chiedere al IG. la liquidazione della propria quota dell'immobile, al prezzo Pt_1 di mercato, detratta la somma di €.39.000,00 di cui al punto 3” (pag. 7 del ricorso);
7) La IG.ra sosterrà in via esclusiva i costi delle utenze afferenti l'abitazione CP_1
di cui trattasi >> (pag. 6 e 7 del ricorso).
Si è costituita nel presente giudizio , la quale, pur senza opporsi alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né alle modalità di
2 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
affidamento, collocamento e di esercizio del diritto di visita paterno ai due minori, proposte dalla controparte, ha chiesto di determinare in € 1.578,00 il contributo paterno al mantenimento dei minori, tenuto conto della rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, con ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico di ella resistente.
In ordine alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda avente ad oggetto l'obbligo di vendere l'immobile adibito a casa coniugale, confermando l'obbligazione assunta in sede di separazione di “pagare integralmente, in via esclusiva fino all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione”, riconoscendosi debitrice, nei confronti del ricorrente, dell'importo di € 39.000,00, corrispondente al 50% della predetta somma, con l'impegno a restituire al ricorrente tale importo solo al momento della eventuale vendita dell'immobile e a sostenere, in via esclusiva, i costi delle utenze afferenti la casa coniugale (v. pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione).
Tanto premesso, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M., resa in data 15.10.2020.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (ed, anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, all'udienza del 23.1.2024, le parti sono addivenute al seguente accordo dalle stesse sottoscritto:
- i minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza della madre, con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale;
3 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
- salvo diversi accordi tra i coniugi e subordinatamente alla volontà dei minori dell'età di 16 anni, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, nei mesi da novembre ad aprile, a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (indicativamente il mercoledì durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il weekend;
il martedì la settimana successiva); nel periodo compreso tra il mese di maggio e quello di ottobre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali con pernottamento (indicativamente il lunedì e mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori e con i figli). I minori trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, il giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta, oltre a 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- verserà a , entro il 5 di ogni mese, l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale e al 65% delle spese straordinarie, come Org_1
individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- dare atto che il IG. continuerà a pagare in via esclusiva fino Pt_1 all'estinzione, gli interi ratei mensili del mutuo tuttora gravante sull'abitazione. In considerazione di ciò la IG.ra si riconosce CP_1 nuovamente debitrice nei confronti del marito dell'importo di € 39.000,00 che si impegna a restituire al marito solo al momento della vendita dell'immobile e/o al momento dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del IG.
Pt_1
- dare atto che coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli;
- dare atto che continuerà a provvedere al pagamento delle Controparte_1
utenze della casa familiare.
ha, infine, dichiarato di rinunciare alle ulteriori domande di cui ai Parte_1
punti 5 e 6 delle conclusioni formulate in ricorso, con accettazione della rinuncia da parte di . Controparte_1
Orbene, poiché i suddetti patti non sono contrari a norme imperative e risultano confermi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire, nei termini indicati in dispositivo.
4 R.G. 623/2023 Aff. Cont.
Le spese processuali vanno, infine, compensate integralmente in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Grado il 2.3.2002 tra (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. (atto n. 1 parte II, serie A, Controparte_1 C.F._2
reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) i minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale, sita in
Grado, al Viale del Sole n. 63;
c) dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo le modalità concordate dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
d) dispone che versi a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, l'assegno mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 65% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia;
e) prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva cui si rinvia;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
g) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio dell'8.2.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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