Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da
IA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giulia Bettati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in data 21/22 agosto 2025 sulle istanze di accesso formale inviate a mezzo p.e.c. il 22 e 23 luglio 2025 per l’ostensione di tutta la documentazione ivi indicata;
………….. per l'accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle istanze di accesso presentate, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione e consegna della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AO OZ e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto, deducendone l’illegittimità per insussistenza dei presupposti del diniego, l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/90, in data 21/22 agosto 2025 sulle istanze di accesso formale inviate a mezzo p.e.c. il 22 e 23 luglio 2025 per l’esibizione di tutta la documentazione indicata nelle istanze suddette (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), nonché l’accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione e consegna degli stessi.
Con l’istanza 22 luglio 2025, la ricorrente chiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e all’Ambito Territoriale di Parma e Piacenza l’ostensione dei seguenti documenti:
1. Domanda mobilità della Sig.ra AN;
2. Esito mobilità della Sig.ra AN;
3. Motivazione del mancato accoglimento della domanda e conferma dell’incarico della ricorrente presso la sede di Rivergaro;
4. Corrispondenza con i consiglieri comunali e sindaci dei Comuni di Podenzano e San Giorgio Piacentino sulla posizione e sulla persona della Sig.ra AN;
5. Mails pervenute all’ufficio dai docenti dell’IC Podenzano in merito alla persona della Sig.ra AN;
6. Domanda di mobilità presentata dalla Sig.ra AN IA in pendenza contratto triennale.
Con l’istanza 23 luglio 2025 la ricorrente integrava la predetta richiesta chiedendo l’ostensione anche delle “ mail del Consiglio di Istituto dell’IC Parini dal 2022 ad oggi ”.
Entrambe le istanze contengono la seguente motivazione: l’istanza “ è finalizzata a conoscere i presupposti del provvedimento che ha condotto l’Ufficio a non accogliere la sua domanda di mobilità e ad accogliere la domanda di mobilità presentata in costanza di nomina dalla dottoressa AN IA. Ciò al fine di tutelare la sua posizione giuridica ”.
Con memoria depositata in giudizio il 17 novembre 2025, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione, solo dopo la notifica del ricorso, ha parzialmente adempiuto alla richiesta, impedendo alla ricorrente la possibilità di visionare ed estrarre copia della domanda di mobilità presentata in costanza di contratto triennale dalla dott.ssa AN IA, senza motivare il mancato riscontro all’istanza.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio il 27 novembre 2025, ha depositato relazione difensiva il 28 novembre 2025 evidenziando che, pur con ritardo dipeso da disguidi interni, con nota prot. 40210 dell’8 ottobre 2025 inviata alla ricorrente (all. 4) “ è stata trasmessa la domanda di mobilità della dott.ssa AN con i relativi allegati ed è stato richiesto il pagamento di quanto dovuto, secondo le prescrizioni di cui al Decreto MIUR n. 662 del 17 aprile 2019, per la copertura dei dati personali contenuti nelle restanti domande di mutamento d’incarico, nelle richieste di conferma dei dirigenti scolastici per la provincia di Piacenza e nelle “mail pervenute all’Ufficio dai docenti dell’I.C. di Podenzano in merito alla posizione e alla persona della dott.ssa AN nel 2025 ”, con ciò ritenendo la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Rilevato che nel caso di specie si tratta di istanze di accesso c.d. difensivo, si osserva che parte ricorrente, nella memoria finale, dichiara che in seguito alla proposizione del ricorso l’Amministrazione resistente ha provveduto parzialmente sulle istanze oggetto del presente giudizio, mancando solo l’ostensione della domanda di mobilità presentata in costanza di contratto triennale dalla dott.ssa AN IA.
Con la nota di trasmissione della documentazione in data 8 ottobre 2025 (all. 4 resistente) l’Amministrazione ha osteso i seguenti atti:
1. “ domande di mutamento d’incarico e le richieste di conferma dei dirigenti scolastici per la provincia di Piacenza ”;
2. “ domanda di mobilità presentata dalla sig.ra AN ”;
3. “ mail pervenute all’Ufficio dai docenti dell’I.C. di Podenzano in merito alla posizione e alla persona della dott.ssa AN nel 2025 ” (precisando che l’Ufficio non è in possesso di mail riferite agli anni precedenti);
Quanto agli ulteriori documenti richiesti, nella suddetta comunicazione è precisato che:
- per quanto richiesto in merito all’“ esito mobilità sig.ra AN e relativa documentazione ” si rimanda al Decreto direttoriale n. 728 del 15 luglio 2025 pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale ;
- l’Ufficio non è in possesso di “ corrispondenza pervenuta dai consiglieri comunali e sindaci del territorio di Podenzano e S. Giorgio in merito alla posizione e alla persona della sig.ra AN negli ultimi 3 anni, dal 2022 e fino ad oggi ”;
- la “ domanda di mobilità presentata in pendenza di contratto triennale dalla dott.ssa AN IA ” è inclusa tra gli atti da ostendere a riscontro della richiesta pervenuta il 10 settembre 2025;
- la “ mail del Consiglio di Istituto dell’I.C. Parini ”, pervenuta in data 16 luglio 2025, “ è già stata indirizzata alla Dott.ssa AN, per conoscenza (questo Ufficio non è in possesso di mail riferite agli anni precedenti) ”.
Rilevato che, come illustrato, parte ricorrente lamenta, alla luce della documentazione esibita in seguito al ricorso, solo la mancata ostensione della “ domanda di mobilità presentata in costanza di contratto triennale dalla dott.ssa AN IA ”, e atteso che tale documento è stato richiesto con l’istanza del 22 luglio 2025 oggetto del presente giudizio e che su tale richiesta si è formato il silenzio rigetto, in ordine al quale l’Amministrazione non ha evidenziato alcuna ragione giuridica a sostegno del diniego, tale pretesa ostensiva è fondata e va assolta dall’Amministrazione.
Il fatto che la resistente abbia precisato che il documento (domanda della Sig.ra AN IA) sia compreso nel riscontro di ulteriore domanda di accesso documentale della ricorrente (10 settembre 2025) non esime l’Amministrazione dall’obbligo di esibirlo a riscontro della prima istanza (22 luglio 2025).
Pertanto, considerata la dichiarazione di parte ricorrente sulla parziale soddisfazione del proprio interesse ostensivo e vista la descritta inadempienza dell’Amministrazione, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e va ordinato alla resistente di esibire e consegnare copia della “ domanda di mobilità presentata in pendenza di contratto triennale dalla dott.ssa AN IA ” entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Considerato che l’accesso è stato consentito solo a seguito del ricorso giurisdizionale, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, dichiarato illegittimo in parte qua il diniego tacito opposto alla ricorrente sulle istanze del 22 e 23 luglio 2025 e accertato il suo diritto all’ostensione della documentazione non esibita, ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza di provvedere sull’istanza di accesso nei termini di cui in motivazione;
b) condanna l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO OZ | Italo SO |
IL SEGRETARIO