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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4968/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FAVRETTO ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro
(VE), in via Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio in Conegliano (TV),
Corte delle Rose n. 8, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto al Reghena (PN), in data 2.09.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 2006, atto n. 12, parte 2, serie A);
separati con sentenza n. 76/2025, pubblicata il 14/02/2025 (passata in giudicato il 16/09/2025);
1 con i seguenti figli:
, nato il [...]; Parte_2
, nata il [...]; Parte_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1
in Sesto al Reghena (PN) il 02.09.06, trascritto nel registro degli Parte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2006. 2)
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto. 3) Presso la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, continuerà a risiedere la moglie, unitamente ai figli, giusta anche quanto previsto sub. 9). Le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto di tale immobile continueranno ad essere assunte e onorate in via esclusiva dalla
Sig.ra con rinuncia da parte della medesima a richiedere CP_1
qualsivoglia rimborso nei confronti del Sig. relativo a quelle Parte_1
pregresse. La Sig.ra giusta quanto previsto sub. 9) dichiara altresì di CP_1
manlevare il Sig. da ogni pretesa direttamente e/o indirettamente Parte_1
derivante dal medesimo da parte dell'istituto di credito e/o eventuali cessionari,
impegnandosi ed obbligandosi altresì all'accollo integrale del relativo mutuo.
4) I Sig.ri e danno atto che nelle more della separazione il Parte_1 CP_1
figlio è divenuto maggiorenne. Per comodità i tempi di permanenza Pt_2
del medesimo presso ciascuno dei genitori verranno mantenuti. La figlia minore continuerà ad essere affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e tempi di permanenza alternati e paritetici tra i genitori. I figli staranno presso ciascun genitore a settimane alternate con cambio il lunedì, alle 17.00 quando staranno con il padre, alle 14.30 quando staranno con la madre;
con la possibilità
per di recarsi presso la madre anche durante la settimana di Pt_2
competenza del padre, secondo le proprie necessità. Durante le vacanze
2 Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno annualmente le giornate di festività (giorno di Natale con un genitore, e giorno di Santo Stefano con l'altro,
così come il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro). Per i ponti e le festività infrannuali (incluso il 31 dicembre/1 gennaio e il 6 gennaio) rimarrà fermo il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei due genitori. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non dei minori. Qualsivoglia
esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà
essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali,
religiosi e ricreativi) dei ragazzi. 5) A fronte del collocamento alternato e paritetico della prole, ciascuno dei genitori continuerà a provvedere al mantenimento diretto dei figli quando presso di sé. 6) Le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, comprensive: - di abbigliamento e scarpe per ciascuno dei figli - mantenimento e cure dei due animali domestici, entrambi dalla data delle presenti note, le cure purchè
concordate, verranno ripartite tra genitori nella misura pari al 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre. I contributi Dote Scuola e Dote Famiglia, riferiti ai figli, che venissero, dalla data delle presenti note, richiesti in via esclusiva da ciascun genitore, se percepiti, verranno imputati alle spese straordinarie, che andranno quindi suddivise al netto dei medesimi. Le fatture per le spese mediche andranno presentate nella misura del 50% ciascuno per il rimborso di cui entrambi fruiscono per il fondo integrazione malattia e ripartite poi nella misura di cui sopra. Qualora il fondo di integrazione malattia di uno dei due coniugi conceda un rimborso maggiore, verrà presentata richiesta dal coniuge che ne ha facoltà e la residua spesa complessiva verrà suddivisa 60/40. 7)
L'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori al 50%
3 siccome le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura. 8) Nessun
assegno divorzile verrà reciprocamente corrisposto non sussistendone i presupposti e in ogni caso rinunciandovi le parti espressamente, la moglie anche a fronte di quanto stabilito sub. 9). 9) A regolamentazione tombale delle reciproche poste di dare/avere e definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti relativi e non all'immobile, nonché di ogni rapporto pregresso tra loro intercorso e delle reciproche poste di dare e avere e quale presupposto funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, in sede di scioglimento del matrimonio, e quindi anche quale forma di assegno una tantum divorzile, tra le condizioni economiche dei Sig.ri e deve farsi rientrare quella che pone in via definitiva Parte_1 CP_1
l'attribuzione della ex casa familiare, sita in Azzano Decimo, Via F.lli De Carli
n. 12, attualmente in comproprietà, ad un unico coniuge mediante il trasferimento della quota immobiliare del 50% di proprietà in relazione alle quali chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. N. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99. Il Sig.
[...]
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Trento N. 17 int. 3, C.F. , cede, trasferisce ed attribuisce in C.F._1
piena proprietà alla signora nata a [...] al Controparte_1
Tagliamento (PN) il 07.07.1968, residente in [...], Via F.lli De
Carli n. 12, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, la quota pro-
indiviso della metà della piena proprietà del seguente immobile: casa di abitazione così censito: Comune di Azzano Decimo, Foglio 17, particella 1055,
Via F.lli De Carli, Piano S1-T-1 Cat. A/3 Cl. 2, vani 8, R.C. 846.99, così derivante da denuncia di variazione prot. N. PN0094005 DEL 19.07.06; fabbricato insistente su area di base e pertinenza, che viene trasferita, così identificata in catasto: Comune di Azzano Decimo, Foglio 17 part. n. 1055, Ha:
0.02.63 ente urbano (are 2 centiare sessantatre) Così derivante da denuncia di cambiamento n. 79900 del 19.06.06. confinante su un lato mappale 1054, su un lato mappale n.
4 1956, su un lato strada. Individuati nell'atto di compravendita dd. 08.08.2006
Rep. 28623 Fasc. 19623 a firma del Notaio di Pordenone, Persona_1
trascritto al n. Rep. 28624/19624 di Pordenone in atti dall'11.08.2006 (doc. 16).
Gli immobili in oggetto, ben noti a parte acquirente in ogni loro parte, sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente,
intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n.
78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara: • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. N. PN0094008 in data
19.07.06 (doc. 17) • che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità
immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n.192, la parte cedente si impegna a consegnare l'APE e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici alla parte cessionaria
5 relativo alla suddetta abitazione redatto in data 21.10.16 dal P.I.
[...]
, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte Persona_2
integrante (doc. 18). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica
è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La parte alienante dichiara e garantisce: • che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (ad eccezione dell'ipoteca connessa al mutuo contratto per il suo acquisto), privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto,
totalmente o parzialmente, i medesimi beni. • che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: - atto di compravendita dd.
08.08.2006 Rep. 28623 Fasc. 19623 a firma del Notaio di Persona_1
Pordenone, trascritto al n. Rep. 28624/19624 di Pordenone in atti dall'11.08.2006.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasceranno con la sottoscrizione del verbale d'udienza dello scioglimento del matrimonio,
ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara: a)
che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità
ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Azzano
6 Decimo: - concessione edilizia rilasciata dal Comune di Azzano Decimo in data
21.11.2002 n. 10/9; - concessione di variante in data 10.01.05 n. 20/1-05, Prot.
19548; - D.I.A. 17.0205 Prot. 0005310 A;
- concessione di proroga rilasciata in data 24.0506 prot. N. 29235/06, pratica n. 02/0080, conc. N. 10/9 (proroga); -
certificato di agibilità del 03.05.24 n. 02/0080Ab1 (doc. 19) b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150,
modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28
gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni. La Sig.ra dichiara di assumere in via CP_1
esclusiva le rate residue del mutuo contratto per il suo acquisto (doc. 20) e di rinunciare a qualsivoglia rimborso nei confronti del Sig. relativo a Parte_1
quelle pregresse con decorrenza dall'uscita di casa del sig. ad oggi e Parte_1
di manlevare il Sig. da ogni pretesa direttamente e/o indirettamente Parte_1
derivante dal medesimo da parte dell'istituto di credito e/o eventuali cessionari;
impegnandosi ed obbligandosi altresì alla richiesta presso l'Istituto bancario di accollo integrale salva l'accettazione della banca stessa. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761
del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dall'udienza e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
7 Cancelleria del Tribunale, con onere a carico di ciascun ricorrente per pari quota. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore
da ogni eventuale responsabilità al riguardo. 10) Il credito d'imposta quale detrazione al 65% in 10 anni della fattura di riqualificazione delle pareti esterne dell'immobile costituente casa coniugale andrà diviso al 50% tra le parti a partire dall'anno di beneficio 2022, anno già regolato unitamente al 2023 ed al
2024. 11) I ricorrenti, con l'esecuzione di quanto sopra previsto, danno atto di aver definito qualsivoglia questione tra loro pendente, relativa alla casa coniugale, nonché inerente a qualunque altro rapporto di debito/credito,
economico e patrimoniale tra loro intercorrente, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere per ogni pregresso al riguardo, per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso e non allo scioglimento del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa, rinunciando sin d'ora ad ogni relativo diritto o azione. 11) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto;
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
8 I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21761
del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Sesto al Reghena (PN) in data
[...] Controparte_1
02/09/2006.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto al Reghena (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4968/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FAVRETTO ROBERTA, con elezione di domicilio in Portogruaro
(VE), in via Zappetti n. 21/F, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio in Conegliano (TV),
Corte delle Rose n. 8, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto al Reghena (PN), in data 2.09.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 2006, atto n. 12, parte 2, serie A);
separati con sentenza n. 76/2025, pubblicata il 14/02/2025 (passata in giudicato il 16/09/2025);
1 con i seguenti figli:
, nato il [...]; Parte_2
, nata il [...]; Parte_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1
in Sesto al Reghena (PN) il 02.09.06, trascritto nel registro degli Parte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2006. 2)
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto. 3) Presso la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, continuerà a risiedere la moglie, unitamente ai figli, giusta anche quanto previsto sub. 9). Le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto di tale immobile continueranno ad essere assunte e onorate in via esclusiva dalla
Sig.ra con rinuncia da parte della medesima a richiedere CP_1
qualsivoglia rimborso nei confronti del Sig. relativo a quelle Parte_1
pregresse. La Sig.ra giusta quanto previsto sub. 9) dichiara altresì di CP_1
manlevare il Sig. da ogni pretesa direttamente e/o indirettamente Parte_1
derivante dal medesimo da parte dell'istituto di credito e/o eventuali cessionari,
impegnandosi ed obbligandosi altresì all'accollo integrale del relativo mutuo.
4) I Sig.ri e danno atto che nelle more della separazione il Parte_1 CP_1
figlio è divenuto maggiorenne. Per comodità i tempi di permanenza Pt_2
del medesimo presso ciascuno dei genitori verranno mantenuti. La figlia minore continuerà ad essere affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e tempi di permanenza alternati e paritetici tra i genitori. I figli staranno presso ciascun genitore a settimane alternate con cambio il lunedì, alle 17.00 quando staranno con il padre, alle 14.30 quando staranno con la madre;
con la possibilità
per di recarsi presso la madre anche durante la settimana di Pt_2
competenza del padre, secondo le proprie necessità. Durante le vacanze
2 Natalizie e Pasquali i genitori si alterneranno annualmente le giornate di festività (giorno di Natale con un genitore, e giorno di Santo Stefano con l'altro,
così come il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro). Per i ponti e le festività infrannuali (incluso il 31 dicembre/1 gennaio e il 6 gennaio) rimarrà fermo il calendario ordinario. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei due genitori. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non dei minori. Qualsivoglia
esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà
essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali,
religiosi e ricreativi) dei ragazzi. 5) A fronte del collocamento alternato e paritetico della prole, ciascuno dei genitori continuerà a provvedere al mantenimento diretto dei figli quando presso di sé. 6) Le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, comprensive: - di abbigliamento e scarpe per ciascuno dei figli - mantenimento e cure dei due animali domestici, entrambi dalla data delle presenti note, le cure purchè
concordate, verranno ripartite tra genitori nella misura pari al 60% in capo al padre e 40% in capo alla madre. I contributi Dote Scuola e Dote Famiglia, riferiti ai figli, che venissero, dalla data delle presenti note, richiesti in via esclusiva da ciascun genitore, se percepiti, verranno imputati alle spese straordinarie, che andranno quindi suddivise al netto dei medesimi. Le fatture per le spese mediche andranno presentate nella misura del 50% ciascuno per il rimborso di cui entrambi fruiscono per il fondo integrazione malattia e ripartite poi nella misura di cui sopra. Qualora il fondo di integrazione malattia di uno dei due coniugi conceda un rimborso maggiore, verrà presentata richiesta dal coniuge che ne ha facoltà e la residua spesa complessiva verrà suddivisa 60/40. 7)
L'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori al 50%
3 siccome le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura. 8) Nessun
assegno divorzile verrà reciprocamente corrisposto non sussistendone i presupposti e in ogni caso rinunciandovi le parti espressamente, la moglie anche a fronte di quanto stabilito sub. 9). 9) A regolamentazione tombale delle reciproche poste di dare/avere e definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti relativi e non all'immobile, nonché di ogni rapporto pregresso tra loro intercorso e delle reciproche poste di dare e avere e quale presupposto funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, in sede di scioglimento del matrimonio, e quindi anche quale forma di assegno una tantum divorzile, tra le condizioni economiche dei Sig.ri e deve farsi rientrare quella che pone in via definitiva Parte_1 CP_1
l'attribuzione della ex casa familiare, sita in Azzano Decimo, Via F.lli De Carli
n. 12, attualmente in comproprietà, ad un unico coniuge mediante il trasferimento della quota immobiliare del 50% di proprietà in relazione alle quali chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. N. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99. Il Sig.
[...]
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Trento N. 17 int. 3, C.F. , cede, trasferisce ed attribuisce in C.F._1
piena proprietà alla signora nata a [...] al Controparte_1
Tagliamento (PN) il 07.07.1968, residente in [...], Via F.lli De
Carli n. 12, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, la quota pro-
indiviso della metà della piena proprietà del seguente immobile: casa di abitazione così censito: Comune di Azzano Decimo, Foglio 17, particella 1055,
Via F.lli De Carli, Piano S1-T-1 Cat. A/3 Cl. 2, vani 8, R.C. 846.99, così derivante da denuncia di variazione prot. N. PN0094005 DEL 19.07.06; fabbricato insistente su area di base e pertinenza, che viene trasferita, così identificata in catasto: Comune di Azzano Decimo, Foglio 17 part. n. 1055, Ha:
0.02.63 ente urbano (are 2 centiare sessantatre) Così derivante da denuncia di cambiamento n. 79900 del 19.06.06. confinante su un lato mappale 1054, su un lato mappale n.
4 1956, su un lato strada. Individuati nell'atto di compravendita dd. 08.08.2006
Rep. 28623 Fasc. 19623 a firma del Notaio di Pordenone, Persona_1
trascritto al n. Rep. 28624/19624 di Pordenone in atti dall'11.08.2006 (doc. 16).
Gli immobili in oggetto, ben noti a parte acquirente in ogni loro parte, sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente,
intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n.
78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara: • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. N. PN0094008 in data
19.07.06 (doc. 17) • che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità
immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n.192, la parte cedente si impegna a consegnare l'APE e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici alla parte cessionaria
5 relativo alla suddetta abitazione redatto in data 21.10.16 dal P.I.
[...]
, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte Persona_2
integrante (doc. 18). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica
è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La parte alienante dichiara e garantisce: • che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (ad eccezione dell'ipoteca connessa al mutuo contratto per il suo acquisto), privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto,
totalmente o parzialmente, i medesimi beni. • che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: - atto di compravendita dd.
08.08.2006 Rep. 28623 Fasc. 19623 a firma del Notaio di Persona_1
Pordenone, trascritto al n. Rep. 28624/19624 di Pordenone in atti dall'11.08.2006.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasceranno con la sottoscrizione del verbale d'udienza dello scioglimento del matrimonio,
ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara: a)
che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità
ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Azzano
6 Decimo: - concessione edilizia rilasciata dal Comune di Azzano Decimo in data
21.11.2002 n. 10/9; - concessione di variante in data 10.01.05 n. 20/1-05, Prot.
19548; - D.I.A. 17.0205 Prot. 0005310 A;
- concessione di proroga rilasciata in data 24.0506 prot. N. 29235/06, pratica n. 02/0080, conc. N. 10/9 (proroga); -
certificato di agibilità del 03.05.24 n. 02/0080Ab1 (doc. 19) b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150,
modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28
gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni. La Sig.ra dichiara di assumere in via CP_1
esclusiva le rate residue del mutuo contratto per il suo acquisto (doc. 20) e di rinunciare a qualsivoglia rimborso nei confronti del Sig. relativo a Parte_1
quelle pregresse con decorrenza dall'uscita di casa del sig. ad oggi e Parte_1
di manlevare il Sig. da ogni pretesa direttamente e/o indirettamente Parte_1
derivante dal medesimo da parte dell'istituto di credito e/o eventuali cessionari;
impegnandosi ed obbligandosi altresì alla richiesta presso l'Istituto bancario di accollo integrale salva l'accettazione della banca stessa. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761
del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dall'udienza e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
7 Cancelleria del Tribunale, con onere a carico di ciascun ricorrente per pari quota. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore
da ogni eventuale responsabilità al riguardo. 10) Il credito d'imposta quale detrazione al 65% in 10 anni della fattura di riqualificazione delle pareti esterne dell'immobile costituente casa coniugale andrà diviso al 50% tra le parti a partire dall'anno di beneficio 2022, anno già regolato unitamente al 2023 ed al
2024. 11) I ricorrenti, con l'esecuzione di quanto sopra previsto, danno atto di aver definito qualsivoglia questione tra loro pendente, relativa alla casa coniugale, nonché inerente a qualunque altro rapporto di debito/credito,
economico e patrimoniale tra loro intercorrente, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere per ogni pregresso al riguardo, per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso e non allo scioglimento del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa, rinunciando sin d'ora ad ogni relativo diritto o azione. 11) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto;
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
8 I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21761
del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Sesto al Reghena (PN) in data
[...] Controparte_1
02/09/2006.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto al Reghena (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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