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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA AN, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1682/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002839149000 IRPEF-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00391 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 maggio 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione Avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 03020249002839149/000 e dell'avviso di accertamento n° TDHM00391 asseritamente notificata il 09.05.2013, avente ad oggetto IRPEF anno 2007, per un importo pari ad € 1.701,76.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di AR, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - SC S.p.A. eccependo il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle per essere relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al codice della strada di competenza dell'AGO, nonché il difetto di legittimazione passiva relativamente all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
contestava comunque il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l'assoluta inconferenza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'AdER, poiché la parte ricorrente ha precisato in modo chiaro ed intellegibile a pagina 1 del ricorso quanto segue: “Ricorso […] Avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 03020249002839149/000 e dell'avviso di accertamento n° TDHM00391 asseritamente notificato il
09.05.2013, avente ad oggetto IRPEF anno 2007, per un importo pari ad € 1.701,76.”
Il ricorso, nel merito, è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione degli atti prodromici.
Orbene, l'eccezione è fondata non avendo parte resistente dato prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente alla pretesa tributaria in oggetto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento ° TDHM00391.
Condanna parte resistente in solido al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in €.
463,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 60,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA AN, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1682/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002839149000 IRPEF-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHM00391 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 maggio 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione Avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 03020249002839149/000 e dell'avviso di accertamento n° TDHM00391 asseritamente notificata il 09.05.2013, avente ad oggetto IRPEF anno 2007, per un importo pari ad € 1.701,76.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di AR, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - SC S.p.A. eccependo il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle per essere relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al codice della strada di competenza dell'AGO, nonché il difetto di legittimazione passiva relativamente all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
contestava comunque il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l'assoluta inconferenza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'AdER, poiché la parte ricorrente ha precisato in modo chiaro ed intellegibile a pagina 1 del ricorso quanto segue: “Ricorso […] Avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 03020249002839149/000 e dell'avviso di accertamento n° TDHM00391 asseritamente notificato il
09.05.2013, avente ad oggetto IRPEF anno 2007, per un importo pari ad € 1.701,76.”
Il ricorso, nel merito, è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione degli atti prodromici.
Orbene, l'eccezione è fondata non avendo parte resistente dato prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente alla pretesa tributaria in oggetto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alla pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento ° TDHM00391.
Condanna parte resistente in solido al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in €.
463,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 60,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore.