Articolo 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Articolo 6Articolo 8
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19 gennaio 2013
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1 febbraio 2022
Art. 7. Atti di indirizzo delle Camere 1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonche' su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia ((conforme agli)) indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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