Art. 4.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .