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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Elpidio A Mare
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Sant'Elpidio A Mare Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0010462 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ricorre contro il Comune di Sant'Elpidio a Mare avverso l'avviso di accertamento MU- anno 2019- , notificato il 10/04/2024, che richiede una maggiore MU interessi e sanzioni per un totale di euro 351,00. Tale avviso è illegittimo per i seguenti motivi:
In data 05/11/2018, la Sig. Nominativo_1, madre della ricorrente , ha stipulato con il Sig. Nominativo_2
un contratto di locazione di un immobile di mq. 25- cat. C/1- sito in centro storico per l'esercizio di una gelateria. Gli effetti giuridici ed economici sono stati contrattualmente differiti a gennaio 2019 per consentite al conduttore la ripulitura e l'arredamento del locale.
La delibera Comunale, per il 2019, ha previsto l'applicazione dell'MU al 5% a condizione che l'immobile si ubicato al centro storico e che il locatore sia in regola con i pagamenti MU e TARI.
In data 19/04/2019 veniva a mancare la Sig. Nominativo_1 e, il 17/06/2019, la ricorrente, in qualità di unica erede ha pagato il primo acconto MU di euro 1.369,00 a nome della madre defunta per 6 mesi anziché per 4 mesi, di cui euro 112,00 per l'immobile locato con un versamento in eccedenza di euro
540,00 scomputato successivamente.
In data 17/06/2019, l'erede ha effettuato un versamento MU di euro 79,00 per beni personali non ereditati. In data 16/12/2019, l'erede ha versato la seconda rata MU sia per i beni ereditati che per quelli personali in euro 1.198,00, ci cui 112,00 riguardati l'immobile locato. Se alla somma di 1.198,00 vengono detratte le quote MU per i beni personali dell'erede- euro 33,00 ed euro 46,00, la somma per i beni ereditati ammonta ad euro 1.119,00.
L'Ufficio richiede una maggiore imposta di euro 250,00 oltre sanzioni e interessi senza fornire alcuna spiegazione contrariamente al contenuto dell'art. 7 L. 212/2000 (cfr. S.C. 5509/2024 sull'adeguata motivazione e la Sent. 2029/2024), motivazione che deve garantire il diritto di difesa.
Per i suddetti motivi, chiede l'annullamento dell'avviso impugnato immotivato e illegittimo. Con vittoria di spese.
L'Ufficio, con propria comparsa controdeduce:
In data 06/06/2024 è stato notificato alla ricorrente avviso di accertamento MU 2019 poi rettificato a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
1) Sulla legittimità dell'avviso- sulla correttezza della motivazione- sull'assenza dei presupposti per il regime fiscale agevolato.
Secondo la S.C. il carattere di provocatio ad opponendum dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione se risulta enunciato il petitum e indicate le ragioni in modo sufficiente a far conoscere la pretesa al contribuente e poter esercitare il diritto di difesa. Sempre la S. C., in modo consolidato ha ritenuto che gli avvisi debbano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e ciò non comporta l'obbligo di indicare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista, poiché è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza di una causa di esclusione
(cfr. Sent. S.C. citate). La ricorrente, con la generica censura sulla carenza motivazionale vuole sovvertire il consolidato orientamento degli atti impositivi dei tributi locali sulla più fondamentale questione dell'onere della prova. Il presupposto fondamentale è la natura dell'agevolazione che ha natura speciale e derogatoria della norma generale ed essendo di stretta interpretazione non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassative previste , senza alcuna interpretazione analogica o estensiva (cfr. Sent. S.C. citate).
Non è l'Ente che deve provare i presupposti dell'agevolazione ma il contribuente deve dimostrare la sua sussistenza. Attualmente nessuna prova è stata prodotta in tal senso.
Nel caso, il contratto è stato stipulato il 05/11/2018 e nulla vale che gli effetti siano differiti a gennaio 2019.
Il contratto di locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori e all'esito della manifestazione bilaterale del consenso può ritenersi perfezionato. Essendo la manifestazione del consenso avvenuta nel
2018 e non nel 2019, l'agevolazione non può trovare applicazione. Una cosa è il perfezionamento del contratto ( rilevante ai fini dell'agevolazione) ben altra è il relativo contenuto e l'insorgenza delle obbligazioni fra le parti. La delibera del Comune è chiara e parte dal 2019 fino al 2021 riducendo l'aliquota al 5% per gli immobili del centro storico in regola con i pagamenti MU e TARI. Più specificatamente, la contribuente ha omesso per il 2019, la presentazione della dichiarazione MU e, secondo anche la S.C., l'obbligo dichiarativo relativo ad una agevolazione è condizione necessaria per il suo ottenimento e per avvalersi di tale beneficio (cfr. Sent. S.C. citate).
Nella specie , la contribuente ha omesso, nel merito, di considerare correttamente la portata applicativa della disposizione agevolativa, ritenendo di applicare, in modo estensivo, la previsione a fattispecie per le quali il contratto in luogo della sua stipula nel 2019 è stato, al contrario, stipulato nel 2018. Parimenti ha omesso di considerare come la duplice dichiarazione MU ( della de cuius e della ricorrente), determina , in coerenza con l'orientamento di legittimità la decadenza del beneficio.
L'imposta richiesta altro non è che il recupero del maggior tributo derivante dall'omesso riconoscimento del regime fiscale agevolato (10,60% anziché 5% applicato).
Per i suddetti motivi, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
Con successive memorie, la parte, contesta il ritardo di costituzione dell'Ufficio con la conseguenza di non poter proporre eccezioni. Richiama la Sent. 22370/2010 della S.C. sulla validità dell'avviso di accertamento “per ralationem” e specifica che l'atto richiamato non è stato mai portato alla conoscente del contribuente. Anche sulle agevolazioni fiscali richiamate dall'Ufficio, le stesse non possono essere applicate al di fuori di tipiche ipotesi tassativamente indicate.
Il presupposto per l'agevolazione è l'esistenza di una locazione nel 2019 (cfr. L. 296/2002- efficacia retroattiva dei Regolamenti Comunali-)
Per quanto riguarda la dichiarazione MU , per il trasferimento di proprietà vale la dichiarazione di successione che l'A.F. ha l'obbligo di comunicare al Comune con la individuazione degli immobili, pertanto, tale dichiarazione non risulta obbligatoria (cfr. Ord. S.C. 1263/2021).
Alla luce di quanto esposto, insiste sull'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo il primo punto di contestazione riguardante la mancanza di idonea motivazione dell'atto (avviso di rettifica di un atto già emesso n° 966 del 26/02/2024), è da rilevare che fin dal primo accertamento che,
a seguito di autotutela della parte è stato rettificato, la contribuente ha potuto ben capire le richieste dell'Ente e le sue motivazioni , tant'è che ha potuto controbattere e produrre una adeguata difesa.
Il motivo fondamentale dell'accertamento è fondato su due fattori, il contratto stipulato nel novembre 2018
e la mancata dichiarazione MU per poter usufruire dell'agevolazione che doveva essere richiesta.
Riguardo il contratto di locazione , è pacifico che lo stesso, si è perfezionato al momento della sua sottoscrizione ( novembre 2018) e non possono influire, nel caso, le disposizioni su cui si sono accordate le parti per le loro esigenze , poiché esse hanno efficacia esclusivamente sui contraenti. Una cosa è il perfezionamento del contratto che rileva ai fini dell'agevolazione, mentre ben altra è il relativo contenuto che specifica il momento in cui sorgono le obbligazioni.
In merito, invece, alla mancata presentazione della dichiarazione MU per giurisprudenza costante, anche della S.C., per l'ottenimento di un beneficio fiscale è necessario l'obbligo dichiarativo per far conoscere all'Ente la situazione oggettiva dell'immobile e, la sua omissione comporta la non spettanza del beneficio stesso. Nel caso, non è sufficiente il richiamo alla presentazione della dichiarazione di successione e alla comunicazione che l'A.E. deve inoltrare al Comune.
In caso di agevolazioni che hanno natura fiscale e derogano alla norma generale, non può applicarsi un'interpretazione estensiva o analogica, in quanto la norma non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative previste.
La delibera del Comune è chiara nell'introduzione dell'agevolazione per il triennio 2019-2021, per cui essendo il contratto perfezionatosi nel novembre 2018 e non nel 2019, non è possibile usufruire dell'agevolazione che, fra l'altro, non è stata richiesta con specifica dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra, l'operato del Comune appare corretto così come la ripresa MU richiesta, per cui il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro 100,00 oltre oneri accessori qualora dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Elpidio A Mare
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Sant'Elpidio A Mare Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0010462 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ricorre contro il Comune di Sant'Elpidio a Mare avverso l'avviso di accertamento MU- anno 2019- , notificato il 10/04/2024, che richiede una maggiore MU interessi e sanzioni per un totale di euro 351,00. Tale avviso è illegittimo per i seguenti motivi:
In data 05/11/2018, la Sig. Nominativo_1, madre della ricorrente , ha stipulato con il Sig. Nominativo_2
un contratto di locazione di un immobile di mq. 25- cat. C/1- sito in centro storico per l'esercizio di una gelateria. Gli effetti giuridici ed economici sono stati contrattualmente differiti a gennaio 2019 per consentite al conduttore la ripulitura e l'arredamento del locale.
La delibera Comunale, per il 2019, ha previsto l'applicazione dell'MU al 5% a condizione che l'immobile si ubicato al centro storico e che il locatore sia in regola con i pagamenti MU e TARI.
In data 19/04/2019 veniva a mancare la Sig. Nominativo_1 e, il 17/06/2019, la ricorrente, in qualità di unica erede ha pagato il primo acconto MU di euro 1.369,00 a nome della madre defunta per 6 mesi anziché per 4 mesi, di cui euro 112,00 per l'immobile locato con un versamento in eccedenza di euro
540,00 scomputato successivamente.
In data 17/06/2019, l'erede ha effettuato un versamento MU di euro 79,00 per beni personali non ereditati. In data 16/12/2019, l'erede ha versato la seconda rata MU sia per i beni ereditati che per quelli personali in euro 1.198,00, ci cui 112,00 riguardati l'immobile locato. Se alla somma di 1.198,00 vengono detratte le quote MU per i beni personali dell'erede- euro 33,00 ed euro 46,00, la somma per i beni ereditati ammonta ad euro 1.119,00.
L'Ufficio richiede una maggiore imposta di euro 250,00 oltre sanzioni e interessi senza fornire alcuna spiegazione contrariamente al contenuto dell'art. 7 L. 212/2000 (cfr. S.C. 5509/2024 sull'adeguata motivazione e la Sent. 2029/2024), motivazione che deve garantire il diritto di difesa.
Per i suddetti motivi, chiede l'annullamento dell'avviso impugnato immotivato e illegittimo. Con vittoria di spese.
L'Ufficio, con propria comparsa controdeduce:
In data 06/06/2024 è stato notificato alla ricorrente avviso di accertamento MU 2019 poi rettificato a seguito dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
1) Sulla legittimità dell'avviso- sulla correttezza della motivazione- sull'assenza dei presupposti per il regime fiscale agevolato.
Secondo la S.C. il carattere di provocatio ad opponendum dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione se risulta enunciato il petitum e indicate le ragioni in modo sufficiente a far conoscere la pretesa al contribuente e poter esercitare il diritto di difesa. Sempre la S. C., in modo consolidato ha ritenuto che gli avvisi debbano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e ciò non comporta l'obbligo di indicare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista, poiché è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza di una causa di esclusione
(cfr. Sent. S.C. citate). La ricorrente, con la generica censura sulla carenza motivazionale vuole sovvertire il consolidato orientamento degli atti impositivi dei tributi locali sulla più fondamentale questione dell'onere della prova. Il presupposto fondamentale è la natura dell'agevolazione che ha natura speciale e derogatoria della norma generale ed essendo di stretta interpretazione non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassative previste , senza alcuna interpretazione analogica o estensiva (cfr. Sent. S.C. citate).
Non è l'Ente che deve provare i presupposti dell'agevolazione ma il contribuente deve dimostrare la sua sussistenza. Attualmente nessuna prova è stata prodotta in tal senso.
Nel caso, il contratto è stato stipulato il 05/11/2018 e nulla vale che gli effetti siano differiti a gennaio 2019.
Il contratto di locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori e all'esito della manifestazione bilaterale del consenso può ritenersi perfezionato. Essendo la manifestazione del consenso avvenuta nel
2018 e non nel 2019, l'agevolazione non può trovare applicazione. Una cosa è il perfezionamento del contratto ( rilevante ai fini dell'agevolazione) ben altra è il relativo contenuto e l'insorgenza delle obbligazioni fra le parti. La delibera del Comune è chiara e parte dal 2019 fino al 2021 riducendo l'aliquota al 5% per gli immobili del centro storico in regola con i pagamenti MU e TARI. Più specificatamente, la contribuente ha omesso per il 2019, la presentazione della dichiarazione MU e, secondo anche la S.C., l'obbligo dichiarativo relativo ad una agevolazione è condizione necessaria per il suo ottenimento e per avvalersi di tale beneficio (cfr. Sent. S.C. citate).
Nella specie , la contribuente ha omesso, nel merito, di considerare correttamente la portata applicativa della disposizione agevolativa, ritenendo di applicare, in modo estensivo, la previsione a fattispecie per le quali il contratto in luogo della sua stipula nel 2019 è stato, al contrario, stipulato nel 2018. Parimenti ha omesso di considerare come la duplice dichiarazione MU ( della de cuius e della ricorrente), determina , in coerenza con l'orientamento di legittimità la decadenza del beneficio.
L'imposta richiesta altro non è che il recupero del maggior tributo derivante dall'omesso riconoscimento del regime fiscale agevolato (10,60% anziché 5% applicato).
Per i suddetti motivi, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
Con successive memorie, la parte, contesta il ritardo di costituzione dell'Ufficio con la conseguenza di non poter proporre eccezioni. Richiama la Sent. 22370/2010 della S.C. sulla validità dell'avviso di accertamento “per ralationem” e specifica che l'atto richiamato non è stato mai portato alla conoscente del contribuente. Anche sulle agevolazioni fiscali richiamate dall'Ufficio, le stesse non possono essere applicate al di fuori di tipiche ipotesi tassativamente indicate.
Il presupposto per l'agevolazione è l'esistenza di una locazione nel 2019 (cfr. L. 296/2002- efficacia retroattiva dei Regolamenti Comunali-)
Per quanto riguarda la dichiarazione MU , per il trasferimento di proprietà vale la dichiarazione di successione che l'A.F. ha l'obbligo di comunicare al Comune con la individuazione degli immobili, pertanto, tale dichiarazione non risulta obbligatoria (cfr. Ord. S.C. 1263/2021).
Alla luce di quanto esposto, insiste sull'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo il primo punto di contestazione riguardante la mancanza di idonea motivazione dell'atto (avviso di rettifica di un atto già emesso n° 966 del 26/02/2024), è da rilevare che fin dal primo accertamento che,
a seguito di autotutela della parte è stato rettificato, la contribuente ha potuto ben capire le richieste dell'Ente e le sue motivazioni , tant'è che ha potuto controbattere e produrre una adeguata difesa.
Il motivo fondamentale dell'accertamento è fondato su due fattori, il contratto stipulato nel novembre 2018
e la mancata dichiarazione MU per poter usufruire dell'agevolazione che doveva essere richiesta.
Riguardo il contratto di locazione , è pacifico che lo stesso, si è perfezionato al momento della sua sottoscrizione ( novembre 2018) e non possono influire, nel caso, le disposizioni su cui si sono accordate le parti per le loro esigenze , poiché esse hanno efficacia esclusivamente sui contraenti. Una cosa è il perfezionamento del contratto che rileva ai fini dell'agevolazione, mentre ben altra è il relativo contenuto che specifica il momento in cui sorgono le obbligazioni.
In merito, invece, alla mancata presentazione della dichiarazione MU per giurisprudenza costante, anche della S.C., per l'ottenimento di un beneficio fiscale è necessario l'obbligo dichiarativo per far conoscere all'Ente la situazione oggettiva dell'immobile e, la sua omissione comporta la non spettanza del beneficio stesso. Nel caso, non è sufficiente il richiamo alla presentazione della dichiarazione di successione e alla comunicazione che l'A.E. deve inoltrare al Comune.
In caso di agevolazioni che hanno natura fiscale e derogano alla norma generale, non può applicarsi un'interpretazione estensiva o analogica, in quanto la norma non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative previste.
La delibera del Comune è chiara nell'introduzione dell'agevolazione per il triennio 2019-2021, per cui essendo il contratto perfezionatosi nel novembre 2018 e non nel 2019, non è possibile usufruire dell'agevolazione che, fra l'altro, non è stata richiesta con specifica dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra, l'operato del Comune appare corretto così come la ripresa MU richiesta, per cui il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, respinge il ricorso e determina le spese di giudizio in euro 100,00 oltre oneri accessori qualora dovuti.