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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI RI, Presidente
NICODANO MI, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259019076973000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140012166676001 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140012166676001 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140020681739001 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento N.11020259019076973000 notificata via P.E.C. in data 21.05.2025 nonche' le cartelle poste a base della stessa N. 11020140012166676001 asseritamente notificata in data 17.04.2014 e N. 11020140020681739001 asseritamente notificata in data
16.05.2014.
Con decreto in data 13.07.2022, depositato in cancelleria in data 07.settembre 2022, il Tribunale di Torino, visti gli artt.142 e segg. del R.D 16.3.1942 n.267, in accoglimento dell'istanza di esdebitazione presentata dal Signor Ricorrente_1 in data 22.04.2022, ha dichiarato inesigibili nei confronti di Ricorrente_1 i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente (doc.n.4) - Dalla documentazione prodotta – in particolare, si veda il riparto finale dell'attivo del fallimento;
doc. n.5 – si evince che all'Agenzia Entrate Riscossioni s.p.a. è stato ripartito l'importo di euro 17.029,98=.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate DP2 sottolineando che, dal momento che le partite in oggetto non erano state soddisfatte, non avrebbero dovuto essere ricomprese nel decreto di esdebitazione, in data 21 maggio 2025.
Non si è costituita l'ADER nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Con memoria l'Ufficio convenuto rinunziava alla difesa svolta in via principale, e limitava la propria difesa alla legittimità dell'intimazione di pagamento e delle correlate cartelle pagamento alle sole sanzioni ivi indicate, in quanto accessorie a debiti tributari per nulla soddisfatti in sede concorsuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'Agenzia delle Entrate DP2 (dal momento che le predette partite non erano state soddisfatte e non potevano quindi essere ricomprese nel decreto di esdebitazione, in data 21 maggio 2025) riguarda la legittimità di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non può quindi essere ammessa nel presente giudizio tributario, non può infatti sostenersi che questo Collegio possa sostituirsi al GO nell'individuazione dei debiti oggetto di esdebitazione.
Tale principio è riferibile anche alle osservazioni in punto sanzioni: in proposito infatti è sufficiente richiamare il dettato normativo laddove dispone espressamente che sono escluse dall'esdebitazione le sanzioni che
“non siano accessorie a debiti estinti”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte soccombente con distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3000 oltre oneri e accessori.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI RI, Presidente
NICODANO MI, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259019076973000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140012166676001 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140012166676001 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140020681739001 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento N.11020259019076973000 notificata via P.E.C. in data 21.05.2025 nonche' le cartelle poste a base della stessa N. 11020140012166676001 asseritamente notificata in data 17.04.2014 e N. 11020140020681739001 asseritamente notificata in data
16.05.2014.
Con decreto in data 13.07.2022, depositato in cancelleria in data 07.settembre 2022, il Tribunale di Torino, visti gli artt.142 e segg. del R.D 16.3.1942 n.267, in accoglimento dell'istanza di esdebitazione presentata dal Signor Ricorrente_1 in data 22.04.2022, ha dichiarato inesigibili nei confronti di Ricorrente_1 i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente (doc.n.4) - Dalla documentazione prodotta – in particolare, si veda il riparto finale dell'attivo del fallimento;
doc. n.5 – si evince che all'Agenzia Entrate Riscossioni s.p.a. è stato ripartito l'importo di euro 17.029,98=.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate DP2 sottolineando che, dal momento che le partite in oggetto non erano state soddisfatte, non avrebbero dovuto essere ricomprese nel decreto di esdebitazione, in data 21 maggio 2025.
Non si è costituita l'ADER nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Con memoria l'Ufficio convenuto rinunziava alla difesa svolta in via principale, e limitava la propria difesa alla legittimità dell'intimazione di pagamento e delle correlate cartelle pagamento alle sole sanzioni ivi indicate, in quanto accessorie a debiti tributari per nulla soddisfatti in sede concorsuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'Agenzia delle Entrate DP2 (dal momento che le predette partite non erano state soddisfatte e non potevano quindi essere ricomprese nel decreto di esdebitazione, in data 21 maggio 2025) riguarda la legittimità di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non può quindi essere ammessa nel presente giudizio tributario, non può infatti sostenersi che questo Collegio possa sostituirsi al GO nell'individuazione dei debiti oggetto di esdebitazione.
Tale principio è riferibile anche alle osservazioni in punto sanzioni: in proposito infatti è sufficiente richiamare il dettato normativo laddove dispone espressamente che sono escluse dall'esdebitazione le sanzioni che
“non siano accessorie a debiti estinti”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte soccombente con distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3000 oltre oneri e accessori.