Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 97
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esdebitazione debiti concorsuali

    La Corte ritiene che l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate riguardi la legittimità di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non possa essere ammessa nel presente giudizio tributario. Il Collegio non può sostituirsi al Giudice Ordinario nell'individuazione dei debiti oggetto di esdebitazione. Tale principio si applica anche alle sanzioni, che sono escluse dall'esdebitazione solo se non accessorie a debiti estinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 97
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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