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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di San Giuseppe Jato - Corso Vittorio Emanuele 1 90048 San Giuseppe Jato PA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259014007665000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259014007665000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140022613311000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140022613311000 TARSU/TIA 2012
- RUOLO n. RIF. CART. 2962014002261331100 TARES 2013
- RUOLO n. RIF. CART. 2962014002261331100 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 conveniva in giudizio il Comune di San Giuseppe Jato, il Comune di Monreale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29620259014007665000, notificata il 29.04.2025, in relazione alla cartella di pagamento n.29620140022613311000, asseritamente notificata il 06.12.2014, riferita a Tarsu 2012 e Tares 2013.
Deduceva: - omessa notifica della cartella presupposta – decadenza/prescrizione dei crediti azionati.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1°comma dell'art. 35 D.lgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze vanno accolte.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
Va, quindi, chiarito che la pretesa relativa al pagamento delle imposte dovute agli enti locali si prescrive in cinque anni. Infatti, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l. 296/2006, gli stessi enti, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono quindi essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma,
l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)
» (così la motivazione di Cass. 33681/2022).
Ciò premesso, si rileva che nè l'Agente della Riscossione e neppure i Comuni convenuti si sono costituiti in giudizio e, di conseguenza,questo giudice non è stato posto nelle condizioni di verificare né se l'atto prodromico (la cartella di pagamento) sia stato effettivamente notificato nella data indicata, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Peraltro, la mancata dimostrazione della notifica della prodromica cartella comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata.
Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica della cartella) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
Visto il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, il compenso del difensore di parte ricorrente verrà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di San Giuseppe Jato - Corso Vittorio Emanuele 1 90048 San Giuseppe Jato PA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259014007665000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259014007665000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140022613311000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140022613311000 TARSU/TIA 2012
- RUOLO n. RIF. CART. 2962014002261331100 TARES 2013
- RUOLO n. RIF. CART. 2962014002261331100 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 conveniva in giudizio il Comune di San Giuseppe Jato, il Comune di Monreale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29620259014007665000, notificata il 29.04.2025, in relazione alla cartella di pagamento n.29620140022613311000, asseritamente notificata il 06.12.2014, riferita a Tarsu 2012 e Tares 2013.
Deduceva: - omessa notifica della cartella presupposta – decadenza/prescrizione dei crediti azionati.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1°comma dell'art. 35 D.lgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze vanno accolte.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
Va, quindi, chiarito che la pretesa relativa al pagamento delle imposte dovute agli enti locali si prescrive in cinque anni. Infatti, ai sensi dell'art. 1, 161° comma, l. 296/2006, gli stessi enti, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono quindi essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dunque: «L'attività impositiva del Comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1, 161° comma,
l. 296/2006. È anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass. 13683/2020, 11814/2020)
» (così la motivazione di Cass. 33681/2022).
Ciò premesso, si rileva che nè l'Agente della Riscossione e neppure i Comuni convenuti si sono costituiti in giudizio e, di conseguenza,questo giudice non è stato posto nelle condizioni di verificare né se l'atto prodromico (la cartella di pagamento) sia stato effettivamente notificato nella data indicata, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Peraltro, la mancata dimostrazione della notifica della prodromica cartella comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata.
Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica della cartella) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
Visto il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, il compenso del difensore di parte ricorrente verrà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.