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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5707/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230030428059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035819517000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.9.2025, depositato 13.10.2025 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500023767000 e le sottese cartelle di pagamento n. 29320160069455438000,
n. 29320170025117465000, n. 29320230030428059000 e n. 29320240035819517000, per difetto di motivazione e per intervenuta inesistenza del debito conseguente a sentenze passate in giudicato e per intervenuto pagamento. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, costituite in giudizio, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, presente il rappresentante dell'AE, previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite (chiaramente nell'ipotesi in cui le stesse compaiano), la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Detto ciò, il primo motivo di impugnazione (difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti impositivi richiamati) è infondato, atteso che l'allegazione o la trascrizione non è necessaria trattandosi di atti che sono stati già portati a conoscenza del ricorrente, tanto è vero che non contesta l'omessa notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato sia per le cartelle di pagamento n.
29320160069455438000 e n. 29320170025117465000, per le quali il ricorrente producendo solo i dispositivi ha affermato che sono state annullate con sentenze passate in giudicato, posto che ADER ha solo affermato, producendo l'estratto ruolo, che le cartelle non sono state sgravate, il che non equivale a dire che le sentenze non siano passate in giudicato, sia per le cartelle di pagamento n. 29320230030428059000 e n.
29320240035819517000 stante che dalla documentazione prodotta in atti (ricevute di avvenuto pagamento) risulta l'avvenuto pagamento della tassa auto anno 2020 e 2021.
In conclusione, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso impugnato.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, da distrarre in favore del difensore del ricorrente come richiesto.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025
Giudice
NU IA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5707/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500023767000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230030428059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035819517000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.9.2025, depositato 13.10.2025 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500023767000 e le sottese cartelle di pagamento n. 29320160069455438000,
n. 29320170025117465000, n. 29320230030428059000 e n. 29320240035819517000, per difetto di motivazione e per intervenuta inesistenza del debito conseguente a sentenze passate in giudicato e per intervenuto pagamento. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, costituite in giudizio, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, presente il rappresentante dell'AE, previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite (chiaramente nell'ipotesi in cui le stesse compaiano), la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Detto ciò, il primo motivo di impugnazione (difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti impositivi richiamati) è infondato, atteso che l'allegazione o la trascrizione non è necessaria trattandosi di atti che sono stati già portati a conoscenza del ricorrente, tanto è vero che non contesta l'omessa notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato sia per le cartelle di pagamento n.
29320160069455438000 e n. 29320170025117465000, per le quali il ricorrente producendo solo i dispositivi ha affermato che sono state annullate con sentenze passate in giudicato, posto che ADER ha solo affermato, producendo l'estratto ruolo, che le cartelle non sono state sgravate, il che non equivale a dire che le sentenze non siano passate in giudicato, sia per le cartelle di pagamento n. 29320230030428059000 e n.
29320240035819517000 stante che dalla documentazione prodotta in atti (ricevute di avvenuto pagamento) risulta l'avvenuto pagamento della tassa auto anno 2020 e 2021.
In conclusione, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso impugnato.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, da distrarre in favore del difensore del ricorrente come richiesto.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025
Giudice
NU IA