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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
in persona della madre esercente potestà Parte_1 Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo MIRAGLIA e dall'avv. Romolo FONDI
RICORRENTE
E in persona del curatore Controparte_1 fallimentare, dott.ssa Controparte_2
E
, Controparte_3 [...]
, in persona Controparte_4 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia RUPERTO
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2022 (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma), i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver lavorato formalmente alle dipendenze della a.r.l., Controparte_1
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
aggiudicataria di concessione di multiservizi nella gara esperita dal Raggruppamento Logistico
Centrale dell'Esercito Italiano in forza del quale i lavoratori sono stati impegnati nello svolgimento della propria attività lavorativa presso gli stabilimenti balneari della hanno chiesto al Pt_14
Tribunale di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno contratto un unico rapporto di lavoro in codatorialità con la e l'Esercito Italiano e, pertanto, la loro responsabilità solidale per Controparte_1
i crediti vantanti o, in subordine, accertare e dichiarare «la responsabilità dell'Esercito Italiano per
l'inadempimento degli obblighi derivanti dal codice dei contratti pubblici e per l'effetto condannarlo in via solidale alle stesse somme sopra indicate o in subordine al risarcimento dei danni eventualmente da stabilirsi in via equitativa».
1.1. Il si è costituito e ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.2. Il difesa ha resistito alle avverse difese, chiedendo il rigetto del Controparte_3 ricorso.
1.3. Chiamato in giudizio ex art. 102 c.p.c., l' si è costituito chiedendo, ove venga CP_5 accertato il diritto dei ricorrenti, di condannare il convenuto al pagamento in proprio favore dei contributi che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Innanzitutto, deve premettersi che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o ad amministrazione straordinaria non attiene alla competenza ma al rito, configurando una vicenda litis ingressus impediens. Pertanto, non valgono nel caso di specie i limiti temporali di rilevabilità delle questioni di competenza stabiliti dal codice di rito e l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (sul punto, v. da ultimo Cass. 22 maggio 2014, n. 11328; Cass, sez. lav., 26 febbraio 2008, n. 5063).
3.1. Deve quindi osservarsi che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento
è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio
(cfr. Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Secondo l'orientamento del tutto consolidato della
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giurisprudenza di legittimità, infatti, con riferimento alle domande proposte dal lavoratore deve distinguersi tra domande «che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o inproseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare» (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 4 maggio 2020, n. 8437).
Nella specie, la domanda proposta dai ricorrenti è meramente strumentale al soddisfacimento di diritti patrimoniali ed è pertanto strumentale alla partecipazione al concorso nell'ambito della procedura fallimentare.
Ne consegue che la domanda azionata dai ricorrenti nei confronti del Fallimento della società cooperativa Progenia a.r.l. è improcedibile.
4. I ricorrenti agiscono quindi nei confronti del , chiedendone la Controparte_3 condanna al pagamento delle differenze retributive vantate nei confronti della società CP_1
a.r.l. formale datrice di lavoro, sul presupposto dell'esistenza di un centro unico di
[...] imputazione del rapporto di lavoro. Diventa quindi propedeutico e risolutivo esaminare la domanda di accertamento della supposta codatorialità del rapporto di lavoro in capo alla società
e il Ministero della difesa. Controparte_1
Pacifico che i ricorrenti abbiano svolto la propria prestazione lavorativa nell'ambito di una concessione di multiservizi da erogare presso gli stabilimenti balneari militari di Castelfusano e e CC (cfr. doc. n. 1 fasc. ric.) e che il datore di lavoro formale fosse la società CP_6 cooperativa Progenia, sussiste in capo ai ricorrenti un onere rigoroso di allegare, e conseguentemente provare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche con l'Amministrazione.
Ritiene il Giudice che detto onere non sia stato assolto. E invero non può essere a tal fine sufficiente la deduzione attorea secondo cui i ricorrenti «si interfacciavano» saltuariamente con i responsabili della cooperativa, mentre prendevano «ordini e direttive» dai militari dell'esercito. Né è idonea a colmare detta carenza la deduzione circa i controlli che venivano effettuati da parte dei militari in ordine al corretto adempimento del servizio, non costituendo un indice della gestione
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
diretta del rapporto di lavoro da parte dell'Esercito, ma essendo connaturati alla necessaria verifica delle regolarità del servizio in concessione.
Inoltre, non è sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto che i brogliacci contenenti l'attestazione delle quotidiane entrate ed uscite dei dipendenti dallo stabilimento balneare erano tenuti in custodia nei registri della Forza Armata: ciò rientra, infatti, nella normale azione di monitoraggio degli ingressi ed uscite, effettuata dalla Forza Armata nei confronti di ogni soggetto che accede nelle strutture militari. Parimenti nulla prova la mera circostanza che i ricorrenti abbiano svolto il loro operato all'interno della struttura della forza armata e negli orari prestabiliti dagli stabilimenti balneare, poiché in quei luoghi doveva aver luogo l'attività prevista nella concessione di servizi.
Ritiene il Giudice, pertanto, che parte ricorrente non abbia provato, ma nemmeno puntualmente dedotto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione convenuta, con conseguente rigetto della relativa domanda.
4.1. Né può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata, diretta ad accertare la responsabilità dell'Esercito italiano per la mancata vigilanza e controllo sul corretto adempimento dell'obbligazione retributiva e contributiva di non potendo Controparte_1 trovare applicazione il disposto dell'art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016 invocato da parte ricorrente per la assorbente considerazione che l'intervento “sostitutivo” previsto dalla disposizione opera in corso di svolgimento dell'appalto, mentre nel caso di specie il rapporto contrattuale tra la CP_1
e l'Esercito è cessato in epoca antecedente al deposito del ricorso.
[...]
5. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Quanto alle spese di lite ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che, a fronte della comprovata sussistenza dei rapporti di lavoro (come risultante dalla documentazione prodotta da non vi CP_5
è prova dell'integrale pagamento delle somme dovute ai lavoratori, quantomeno a titolo di trattamento di fine rapporto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_1
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
SA BE
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
in persona della madre esercente potestà Parte_1 Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo MIRAGLIA e dall'avv. Romolo FONDI
RICORRENTE
E in persona del curatore Controparte_1 fallimentare, dott.ssa Controparte_2
E
, Controparte_3 [...]
, in persona Controparte_4 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia RUPERTO
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2022 (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma), i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver lavorato formalmente alle dipendenze della a.r.l., Controparte_1
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
aggiudicataria di concessione di multiservizi nella gara esperita dal Raggruppamento Logistico
Centrale dell'Esercito Italiano in forza del quale i lavoratori sono stati impegnati nello svolgimento della propria attività lavorativa presso gli stabilimenti balneari della hanno chiesto al Pt_14
Tribunale di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno contratto un unico rapporto di lavoro in codatorialità con la e l'Esercito Italiano e, pertanto, la loro responsabilità solidale per Controparte_1
i crediti vantanti o, in subordine, accertare e dichiarare «la responsabilità dell'Esercito Italiano per
l'inadempimento degli obblighi derivanti dal codice dei contratti pubblici e per l'effetto condannarlo in via solidale alle stesse somme sopra indicate o in subordine al risarcimento dei danni eventualmente da stabilirsi in via equitativa».
1.1. Il si è costituito e ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.2. Il difesa ha resistito alle avverse difese, chiedendo il rigetto del Controparte_3 ricorso.
1.3. Chiamato in giudizio ex art. 102 c.p.c., l' si è costituito chiedendo, ove venga CP_5 accertato il diritto dei ricorrenti, di condannare il convenuto al pagamento in proprio favore dei contributi che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Innanzitutto, deve premettersi che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o ad amministrazione straordinaria non attiene alla competenza ma al rito, configurando una vicenda litis ingressus impediens. Pertanto, non valgono nel caso di specie i limiti temporali di rilevabilità delle questioni di competenza stabiliti dal codice di rito e l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (sul punto, v. da ultimo Cass. 22 maggio 2014, n. 11328; Cass, sez. lav., 26 febbraio 2008, n. 5063).
3.1. Deve quindi osservarsi che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento
è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio
(cfr. Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Secondo l'orientamento del tutto consolidato della
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giurisprudenza di legittimità, infatti, con riferimento alle domande proposte dal lavoratore deve distinguersi tra domande «che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o inproseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare» (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 4 maggio 2020, n. 8437).
Nella specie, la domanda proposta dai ricorrenti è meramente strumentale al soddisfacimento di diritti patrimoniali ed è pertanto strumentale alla partecipazione al concorso nell'ambito della procedura fallimentare.
Ne consegue che la domanda azionata dai ricorrenti nei confronti del Fallimento della società cooperativa Progenia a.r.l. è improcedibile.
4. I ricorrenti agiscono quindi nei confronti del , chiedendone la Controparte_3 condanna al pagamento delle differenze retributive vantate nei confronti della società CP_1
a.r.l. formale datrice di lavoro, sul presupposto dell'esistenza di un centro unico di
[...] imputazione del rapporto di lavoro. Diventa quindi propedeutico e risolutivo esaminare la domanda di accertamento della supposta codatorialità del rapporto di lavoro in capo alla società
e il Ministero della difesa. Controparte_1
Pacifico che i ricorrenti abbiano svolto la propria prestazione lavorativa nell'ambito di una concessione di multiservizi da erogare presso gli stabilimenti balneari militari di Castelfusano e e CC (cfr. doc. n. 1 fasc. ric.) e che il datore di lavoro formale fosse la società CP_6 cooperativa Progenia, sussiste in capo ai ricorrenti un onere rigoroso di allegare, e conseguentemente provare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche con l'Amministrazione.
Ritiene il Giudice che detto onere non sia stato assolto. E invero non può essere a tal fine sufficiente la deduzione attorea secondo cui i ricorrenti «si interfacciavano» saltuariamente con i responsabili della cooperativa, mentre prendevano «ordini e direttive» dai militari dell'esercito. Né è idonea a colmare detta carenza la deduzione circa i controlli che venivano effettuati da parte dei militari in ordine al corretto adempimento del servizio, non costituendo un indice della gestione
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
diretta del rapporto di lavoro da parte dell'Esercito, ma essendo connaturati alla necessaria verifica delle regolarità del servizio in concessione.
Inoltre, non è sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto che i brogliacci contenenti l'attestazione delle quotidiane entrate ed uscite dei dipendenti dallo stabilimento balneare erano tenuti in custodia nei registri della Forza Armata: ciò rientra, infatti, nella normale azione di monitoraggio degli ingressi ed uscite, effettuata dalla Forza Armata nei confronti di ogni soggetto che accede nelle strutture militari. Parimenti nulla prova la mera circostanza che i ricorrenti abbiano svolto il loro operato all'interno della struttura della forza armata e negli orari prestabiliti dagli stabilimenti balneare, poiché in quei luoghi doveva aver luogo l'attività prevista nella concessione di servizi.
Ritiene il Giudice, pertanto, che parte ricorrente non abbia provato, ma nemmeno puntualmente dedotto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione convenuta, con conseguente rigetto della relativa domanda.
4.1. Né può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata, diretta ad accertare la responsabilità dell'Esercito italiano per la mancata vigilanza e controllo sul corretto adempimento dell'obbligazione retributiva e contributiva di non potendo Controparte_1 trovare applicazione il disposto dell'art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016 invocato da parte ricorrente per la assorbente considerazione che l'intervento “sostitutivo” previsto dalla disposizione opera in corso di svolgimento dell'appalto, mentre nel caso di specie il rapporto contrattuale tra la CP_1
e l'Esercito è cessato in epoca antecedente al deposito del ricorso.
[...]
5. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
6. Quanto alle spese di lite ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che, a fronte della comprovata sussistenza dei rapporti di lavoro (come risultante dalla documentazione prodotta da non vi CP_5
è prova dell'integrale pagamento delle somme dovute ai lavoratori, quantomeno a titolo di trattamento di fine rapporto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_1
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
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