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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. – all'udienza del
11/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 442/2025 RG, promossa da:
, C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Nazionale n. 64 – Frazione Piano della Lenta, elettivamente domiciliata in Teramo, Corso
De Michetti n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonella Scipioni, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura estesa a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando
Gambino, giusta procura generale alle liti per TA in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, largo San Matteo n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di rigetto in via amministrativa della prestazione assistenziale in oggetto (verbale sanitario del
14/10/2022), la ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto all'indennità di CP_1 accompagnamento e lo status di portatore di “handicap grave” ex art. 3 co. 3 legge n. 104/1992, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., assumendo di essere in possesso del requisito sanitario richiesto. In tale sede (giudizio rubricato al n. 13/2023 RG), veniva ammessa la c.t.u., che si concludeva in senso favorevole alla ricorrente-opponente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. perizia dep. il 14/01/2024). Nelle more del procedimento già incardinato dinanzi a questo Tribunale, il Centro Medico Legale di Teramo convocava a visita la ricorrente e, con verbale CP_1 del 15/11/2023, la stessa veniva riconosciuta invalida totale con permanente inabilità lavorativa, senza tuttavia il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, come richiesto nel ricorso già pendente dinanzi al Tribunale di Teramo. Pertanto, con successivo ricorso per a.t.p.o. (giudizio rubricato al n
33/2024 RG), la ricorrente, impugnando il verbale del 15/11/2023 in sede di revisione, chiedeva CP_1 che le venisse riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, nonché la riunione del giudizio n iscritto al n. 33/2024 RG a quello rubricato al n. 13/2023 RG. Il Tribunale, con provvedimento del
5/02/2024, disponeva c.t.u. medica rigettando la richiesta di riunione dei procedimenti sopra indicati.
Successivamente il c.t.u. trasmetteva il proprio elaborato peritale e questo giudice, con decreto comunicato in data 5/02/2025, fissava alle parti termine perentorio di gg. 30 per contestare con atto scritto, le conclusioni del consulente, cosa che la ricorrente faceva nel rispetto dei termini di legge.
Radicatosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell , la causa è stata istruita mediante CP_2 produzione documentale e, quindi, rinviata – per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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Deve precisarsi che in pendenza del giudizio per a.t.p.o. iscritto al n. 33/2024 RG, di cui alla presente opposizione, è stato depositato, in data 20/05/2024, decreto di omologa nell'ambito del procedimento per a.t.p.o. iscritto al n. 13/2023, con il quale questo Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23/07/2022) e con revisione dopo due anni (dal 20/05/2026).
Malgrado tale documentazione risulti trasmessa sia all' in via amministrativa, sia con deposito nel CP_1 fascicolo telematico, sia al c.t.u. dott. questi ha ritenuto che la ricorrente abbia diritto Per_2 all'indennità di accompagnamento per il solo periodo dal 23/07/2022 al 30/01/2023 e dal 30/01/2023 può essere considerata solo inabile 100%.
Ebbene, l'omologa resa nel proc. n. 13/2023 RG è intangibile e immodificabile (cfr. Cass. 8878/2015), sicché le risultanze della visita di revisione disposta dall' sono da ritenersi illegittime, posto che CP_1 violano il decreto di omologa, che riconosceva all'interessata entrambi i requisiti, con revisione nel 2026.
Ne consegue che l'opposizione va accolta.
Le spese di lite del presente giudizio e quelle del procedimento per a.t.p. seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Parimenti, le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p., vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 442/2025 così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto; - Dichiara che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari ai fini dell'erogazione del Parte_2 beneficio dell'indennità di accompagnamento e possiede lo status handicap grave ex art. 3 co. 3 legge n.
104/1992 a far data dal 23/07/2022, con revisione dopo due anni dalla perizia (dal 20/05/2026);
- Condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite del presente procedimento e di quello per a.t.p.o., che liquida in complessivi euro 2.400,00 oltre spese forfetarie (15%),
Iva. C.p.a. se dovuti;
Pone le spese delle cc.tt.uu. svolte in sede di a.t.p.o. e nel presente giudizio definitivamente a carico dell' CP_1
Teramo, addì 11/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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