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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3832 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
وnato il 25/11/1975 in GHANA, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. DESOGUS CRISTIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 و.
VIA CAPPUCCINI, 9 09016 IGLESIAS presso lo studio dell'Avv. BALOCCO DUILIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e
Avv. Stefania Bandinelli, in qualità di curatore speciale di Persona_1 e Persona_2 con
domicilio eletto presso il suo studio sito in Cagliari alla via de Gioannis
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: 66Nell'interesse delle parti: “ pronuncia della separazione essendo le ulteriori questioni rimesse alla competenza del TDM"
Per il curatore speciale:"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, il sig. Parte_1 ha adito questo
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge Controparte_1
All'udienza del 25 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno dato atto che, con provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni in data, entrambi i genitori sono stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e i figli minori sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias.
È stato inoltre dichiarato che presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari pende il procedimento n. 323/2021, volto a disciplinare in via autonoma le questioni relative ai minori, nell'ambito del quale è stata nominata curatrice speciale l'avv. Stefania Bandinelli, presente informalmente all'udienza e confermante la situazione familiare rappresentata.
All'udienza successiva del 22 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno confermato che la responsabilità genitoriale è attualmente sospesa per entrambi i genitori, con conseguente affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Le parti hanno pertanto domandato congiuntamente la pronuncia della sola separazione personale,
rinunciando espressamente a ogni domanda in merito al contributo di mantenimento per i figli,
attesa la circostanza che questi ultimi sono attualmente interamente sostenuti dal Comune di
Iglesias.
In ragione di quanto sopra, accertata la cessazione della convivenza tra i coniugi e la sussistenza dei presupposti di legge, si procede alla pronuncia della separazione, limitata allo status, restando devolute al Tribunale per i Minorenni le determinazioni relative ai minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato il
25.11.1975 in Ghana e Controparte_1 nato il [...] in [...],
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 2, parte I, anno 2016 Comune di Iglesias);
2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3832 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
وnato il 25/11/1975 in GHANA, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. DESOGUS CRISTIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 و.
VIA CAPPUCCINI, 9 09016 IGLESIAS presso lo studio dell'Avv. BALOCCO DUILIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e
Avv. Stefania Bandinelli, in qualità di curatore speciale di Persona_1 e Persona_2 con
domicilio eletto presso il suo studio sito in Cagliari alla via de Gioannis
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: 66Nell'interesse delle parti: “ pronuncia della separazione essendo le ulteriori questioni rimesse alla competenza del TDM"
Per il curatore speciale:"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, il sig. Parte_1 ha adito questo
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge Controparte_1
All'udienza del 25 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno dato atto che, con provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni in data, entrambi i genitori sono stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e i figli minori sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias.
È stato inoltre dichiarato che presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari pende il procedimento n. 323/2021, volto a disciplinare in via autonoma le questioni relative ai minori, nell'ambito del quale è stata nominata curatrice speciale l'avv. Stefania Bandinelli, presente informalmente all'udienza e confermante la situazione familiare rappresentata.
All'udienza successiva del 22 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno confermato che la responsabilità genitoriale è attualmente sospesa per entrambi i genitori, con conseguente affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Le parti hanno pertanto domandato congiuntamente la pronuncia della sola separazione personale,
rinunciando espressamente a ogni domanda in merito al contributo di mantenimento per i figli,
attesa la circostanza che questi ultimi sono attualmente interamente sostenuti dal Comune di
Iglesias.
In ragione di quanto sopra, accertata la cessazione della convivenza tra i coniugi e la sussistenza dei presupposti di legge, si procede alla pronuncia della separazione, limitata allo status, restando devolute al Tribunale per i Minorenni le determinazioni relative ai minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato il
25.11.1975 in Ghana e Controparte_1 nato il [...] in [...],
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 2, parte I, anno 2016 Comune di Iglesias);
2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti