Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2026, proposto da NA ES e IN AN, rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Antonio Tagliafierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Tagliafierro in Cicciano, via Caserta, 1;
contro
il Ministero della Giustizia e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'esito della prova scritta del concorso pubblico per n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), nella parte in cui le ricorrenti sono state dichiarate «NON SUPERATE» con punteggio pari a 20/30 per la Sig.ra ES e 20,75/30 per la Sig.ra AN, per illegittima valutazione del quesito n. 30 (sinonimi di «propedeutico») e del quesito n. 28 (magistrati al servizio esclusivo del popolo), nonché degli atti presupposti e connessi (griglia risposte, verbali) e del silenzio serbato sulle istanze di autotutela.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. VA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- le ricorrenti hanno partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonee, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,00 (ES) e 20,75 (AN), con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21;
- in questa sede, le candidate contestano la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 30 e n. 28, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e l’improcedibilità del gravame, avendo le ricorrenti conseguito l’idoneità a seguito dell’intervento in autotutela della p.a., concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- è infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale, posto che le ricorrenti conservano l’interesse all’ottenimento del più elevato punteggio anche oltre la soglia dell’idoneità;
- da ultimo, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo, atteso che le ricorrenti hanno contestato il medesimo quesito (connessione oggettiva) ed è sufficiente per entrambi l’accoglimento del ricorso per un solo quesito per superare la prova di resistenza e, allo stato, in assenza della graduatoria, non sussiste alcuna situazione di conflittualità;
Ritenuto, nel merito, che:
- preliminarmente, occorre dare atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento allo scrutinio del quiz n. 30 ( Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico": (a) scolastico; (b) introduttivo; (c) preliminare ), avendo l’amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua , come documentato dalla difesa erariale;
- diversamente, la censura relativa al quiz n. 28 (“ In base alla Costituzione italiana, i magistrati: a) sono al servizio esclusivo del popolo; b) non sono al servizio di nessuno; c) sono al servizio esclusivo della Nazione ”) è destituita di fondamento;
- le candidate hanno scelto l’opzione a), laddove la commissione ha indicato come esatta l’opzione c), da ritenersi indubbiamente corretta, sia sul piano sistematico (l’art. 98 Cost., nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, menziona anche i magistrati tra i soggetti che possono subire limitazioni nell’iscrizione a partiti politici), sia in quanto i magistrati sono organi dello Stato apparato e non dello Stato comunità, le cui prerogative e funzioni sono regolate da norme di ordinamento giudiziario dettate dal legislatore ordinario;
- in virtù del riconoscimento in autotutela del maggior punteggio, le ricorrenti raggiungono la soglia di idoneità e, pertanto, soddisfano la prova di resistenza, sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con compensazione integrale delle spese tra le parti, stante la soccombenza reciproca e considerato l’intervento tempestivo in autotutela da parte dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | IT AR |
IL SEGRETARIO