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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1602/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa per procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso dall' Avv. Amalia Marabita, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Ragusa, alla via Risorgimento n. 53
E
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]570, rappresentato e difeso per procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso dall' Avv.to Francesco Biazzo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Ragusa, in via Corso
Vittorio Veneto 749
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano Parte_1 Parte_2 al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 19 luglio 2006, in Ragusa, dal quale erano nati i figli (il 10.01.2008) e (il Per_2
10.11.2009), alle condizioni ivi meglio specificate. Una volta venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi proponevano concordemente ricorso per separazione consensuale, conclusosi giusta decreto di omologa n. 12761/2022 del 21.07.2022; dalla data della separazione ad oggi non vi era più stata riconciliazione alcuna tra i due, e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era venuta definitivamente meno. Negli ultimi mesi, inoltre, i figli minori (di anni 17) e (di anni 16) avevano deciso di Per_2 andare a vivere presso la residenza del padre, , ubicata in Parte_2
Corso Vittorio Veneto n. 570, e, pertanto, su accordo delle parti, lo stesso non aveva più versato alla sig.ra l'assegno di mantenimento Parte_1 per i figli di € 480,00 mensili.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 21.07.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
1) I figli e , rispettivamente di anni 17 Persona_3 Persona_4
e di anni 16, sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza e collocazione presso il padre , residente in [...]Parte_2
Veneto n. 570. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) La madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, ogni settimana dal sabato alle ore 10 alla domenica sino alle ore 12 ed, a settimane alterne, dalla domenica alle ore 12 sino al lunedì alle ore 14. Inoltre la madre, d'accordo con il padre, avrà facoltà di incontrare i figli anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con la madre, ad anni alterni, i giorni dal 26 dicembre alle ore 12 sino al 27 dicembre alle ore 12.
La madre potrà avere con sé i figli, ad anni alterni, nel periodo compreso tra le 12:00 del 24 dicembre alle 12:00 del 25 dicembre o nel periodo compreso tra le 12:00 del 25 dicembre alle 12:00 del 26 dicembre l'anno successivo, e dal 1 gennaio alle ore 12:00 fino al 2 gennaio alle ore 12.00 o dal 31 dicembre alle ore 12:00 sino al 1 gennaio alle ore 12:00 l'anno successivo. La madre potrà avere con sé i figli per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo non 5
scolastico, la madre avrà diritto di tenere con se i figli per giorni 15 nel mese di Agosto.
3) Il mantenimento ordinario dei figli sarà posto a carico interamente del sig. e, per tale motivo, la Sig.ra si obbliga a Parte_2 Pt_1
cedere al Sig. la quota di sua spettanza riguardante qualsiasi Parte_2 emolumento/beneficio/rimborso che verrà previsto in favore dei figli dallo
Stato, anche eventualmente sotto forma di sgravio fiscale. Allo stato, pertanto, la Sig.ra si obbliga a cedere al Sig. il 50% di sua Pt_1 Parte_2 spettanza dell'assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dal
Decreto Legislativo 21 Dicembre 2021, di talchè al padre venga comunque corrisposto il 100% delle somme percepite dai genitori, in funzione di assegno unico per i figli a carico.
4) Con riferimento alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e previamente concordate e documentate.
5) la casa coniugale sita a Ragusa in via Dottore Giuseppe Mazza n. 11, in comproprietà di entrambi i ricorrenti, non verrà assegnata a nessuno dei medesimi, non essendovi collocati nessuno dei due figli;
è comunque facoltà della sig.ra rimanere ad abitare presso la casa coniugale Parte_1
previa stipula di contratto di locazione per la quota parte di proprietà del
Sig. , il cui canone mensile è stabilito sin d'ora in € 175,00 Parte_2
(centosettantacinque/00) sino alla data del 31/12/2027. Dal 1 gennaio del
2028 la somma che la sig.ra verserà al sig. Parte_1 Parte_3
a titolo di canone di locazione verrà aumentato ad € 200,00 mensili
(duecento/00). Tale contratto di locazione verrà regolamentato secondo la normativa di settore.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 6
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti patrimoniali disponibili dalle parti (cfr. condizione sub n. 5), e questo Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra di esse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 19 luglio 2006, in Ragusa, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Ragusa il 25.10.1971 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2006, p. II, serie A, atto n. 53);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti.
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000; 7
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1602/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa per procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso dall' Avv. Amalia Marabita, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Ragusa, alla via Risorgimento n. 53
E
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]570, rappresentato e difeso per procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso dall' Avv.to Francesco Biazzo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Ragusa, in via Corso
Vittorio Veneto 749
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano Parte_1 Parte_2 al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 19 luglio 2006, in Ragusa, dal quale erano nati i figli (il 10.01.2008) e (il Per_2
10.11.2009), alle condizioni ivi meglio specificate. Una volta venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi proponevano concordemente ricorso per separazione consensuale, conclusosi giusta decreto di omologa n. 12761/2022 del 21.07.2022; dalla data della separazione ad oggi non vi era più stata riconciliazione alcuna tra i due, e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era venuta definitivamente meno. Negli ultimi mesi, inoltre, i figli minori (di anni 17) e (di anni 16) avevano deciso di Per_2 andare a vivere presso la residenza del padre, , ubicata in Parte_2
Corso Vittorio Veneto n. 570, e, pertanto, su accordo delle parti, lo stesso non aveva più versato alla sig.ra l'assegno di mantenimento Parte_1 per i figli di € 480,00 mensili.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 21.07.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
1) I figli e , rispettivamente di anni 17 Persona_3 Persona_4
e di anni 16, sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza e collocazione presso il padre , residente in [...]Parte_2
Veneto n. 570. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) La madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, ogni settimana dal sabato alle ore 10 alla domenica sino alle ore 12 ed, a settimane alterne, dalla domenica alle ore 12 sino al lunedì alle ore 14. Inoltre la madre, d'accordo con il padre, avrà facoltà di incontrare i figli anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con la madre, ad anni alterni, i giorni dal 26 dicembre alle ore 12 sino al 27 dicembre alle ore 12.
La madre potrà avere con sé i figli, ad anni alterni, nel periodo compreso tra le 12:00 del 24 dicembre alle 12:00 del 25 dicembre o nel periodo compreso tra le 12:00 del 25 dicembre alle 12:00 del 26 dicembre l'anno successivo, e dal 1 gennaio alle ore 12:00 fino al 2 gennaio alle ore 12.00 o dal 31 dicembre alle ore 12:00 sino al 1 gennaio alle ore 12:00 l'anno successivo. La madre potrà avere con sé i figli per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo non 5
scolastico, la madre avrà diritto di tenere con se i figli per giorni 15 nel mese di Agosto.
3) Il mantenimento ordinario dei figli sarà posto a carico interamente del sig. e, per tale motivo, la Sig.ra si obbliga a Parte_2 Pt_1
cedere al Sig. la quota di sua spettanza riguardante qualsiasi Parte_2 emolumento/beneficio/rimborso che verrà previsto in favore dei figli dallo
Stato, anche eventualmente sotto forma di sgravio fiscale. Allo stato, pertanto, la Sig.ra si obbliga a cedere al Sig. il 50% di sua Pt_1 Parte_2 spettanza dell'assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dal
Decreto Legislativo 21 Dicembre 2021, di talchè al padre venga comunque corrisposto il 100% delle somme percepite dai genitori, in funzione di assegno unico per i figli a carico.
4) Con riferimento alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e previamente concordate e documentate.
5) la casa coniugale sita a Ragusa in via Dottore Giuseppe Mazza n. 11, in comproprietà di entrambi i ricorrenti, non verrà assegnata a nessuno dei medesimi, non essendovi collocati nessuno dei due figli;
è comunque facoltà della sig.ra rimanere ad abitare presso la casa coniugale Parte_1
previa stipula di contratto di locazione per la quota parte di proprietà del
Sig. , il cui canone mensile è stabilito sin d'ora in € 175,00 Parte_2
(centosettantacinque/00) sino alla data del 31/12/2027. Dal 1 gennaio del
2028 la somma che la sig.ra verserà al sig. Parte_1 Parte_3
a titolo di canone di locazione verrà aumentato ad € 200,00 mensili
(duecento/00). Tale contratto di locazione verrà regolamentato secondo la normativa di settore.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 6
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti patrimoniali disponibili dalle parti (cfr. condizione sub n. 5), e questo Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra di esse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 19 luglio 2006, in Ragusa, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Ragusa il 25.10.1971 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2006, p. II, serie A, atto n. 53);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti.
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000; 7
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti