Articolo 544 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
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Versione
12 maggio 1963
Art. 544. I residui passivi alla chiusura dell'eser-
cizio finanziario 1947-48, sono stabiliti,
come dalla deliberazione della Corte dei
conti, nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1947-48 (articolo 539) ............... L. 903.037.140.658,74 somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 542) ..... " 311.567.036.178,42
-------------------- Residui passivi al 30 giugno 1948 ... L. 1.214.604.176.837,16
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963