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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice . riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 721 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nat a IA (CT) il Parte_1 C.F._1
12.11.1982 e residente in [...]7 95043 MILITELLO IN VAL DI
IA rappresentato e difeso dall'avv. STRANIERO NICOLA MARIA CP_1
presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nat a MILITELLO IN VAL DI Controparte_2 C.F._2
IA (CT) 06/11/1972 residente in [...]7 95043
MILITELLO IN VAL DI IA , CP_1
Resistente contumace E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/07/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento
[...]
del matrimonio contratto con in data 16/12/2000 giusto atto Controparte_2
di matrimonio trascritto al numero 4, parte I Ufficio 1 del registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Militello Val Di Catania da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi.
Esponeva che con sentenza n. 500/2023, pubblicata il giorno 4/08/2023 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza compariva personalmente in giudizio che, pur non costituendosi formalmente in giudizio, Controparte_2
aderiva alla domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva.
§
Sullo status La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale n. 500/2023, pubblicata il giorno 4/08/2023 che ha pronunciato la separazione dei coniugi.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia ha dei figli ormai maggiorenni ed autonomi e non sono state formulate domande accessoria .
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e in data 16/12/2000 giusto atto di
[...] Controparte_2
matrimonio trascritto al numero 4, parte I Ufficio 1 del registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Militello Val Di Catania
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Militello Val di Catania provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 1.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice . riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 721 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nat a IA (CT) il Parte_1 C.F._1
12.11.1982 e residente in [...]7 95043 MILITELLO IN VAL DI
IA rappresentato e difeso dall'avv. STRANIERO NICOLA MARIA CP_1
presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nat a MILITELLO IN VAL DI Controparte_2 C.F._2
IA (CT) 06/11/1972 residente in [...]7 95043
MILITELLO IN VAL DI IA , CP_1
Resistente contumace E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/07/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento
[...]
del matrimonio contratto con in data 16/12/2000 giusto atto Controparte_2
di matrimonio trascritto al numero 4, parte I Ufficio 1 del registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Militello Val Di Catania da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi.
Esponeva che con sentenza n. 500/2023, pubblicata il giorno 4/08/2023 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza compariva personalmente in giudizio che, pur non costituendosi formalmente in giudizio, Controparte_2
aderiva alla domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva.
§
Sullo status La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale n. 500/2023, pubblicata il giorno 4/08/2023 che ha pronunciato la separazione dei coniugi.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia ha dei figli ormai maggiorenni ed autonomi e non sono state formulate domande accessoria .
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e in data 16/12/2000 giusto atto di
[...] Controparte_2
matrimonio trascritto al numero 4, parte I Ufficio 1 del registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Militello Val Di Catania
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Militello Val di Catania provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 1.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo