TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 981 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 C.F._1
(ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. PANCARI SABRINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia verte sulla richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla ricostituzione della pensione di invalidità civile,
Categoria INVCIV, prestazione precedentemente goduta e successivamente revocata dall' sulla base di un asserito superamento dei limiti reddituali CP_1 prescritti dalla normativa vigente. Tale richiesta si fonda sull'asserzione della ricorrente secondo cui il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento non supererebbe i limiti imposti dalla normativa previdenziale e assistenziale vigente. La ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale in data
10.03.2021, argomentando che, per l'anno 2020, il reddito percepito rientrava nei limiti imposti dalla legge per la fruizione della prestazione. In sede amministrativa, l' ha rigettato l'istanza, basandosi su un criterio di verifica CP_1 reddituale che prevedeva l'inclusione nel calcolo non solo del reddito da lavoro percepito nell'anno precedente, ma anche dei redditi da pensione dell'anno in corso. Secondo l' , tale metodologia di calcolo determinava il Controparte_2 superamento della soglia prevista per l'ottenimento della prestazione assistenziale.
A fronte del diniego amministrativo, la ricorrente ha avanzato ricorso, evidenziando come il calcolo adottato dall' fosse errato, poiché il riferimento CP_1 normativo corretto impone di considerare il solo reddito percepito nell'anno precedente, senza sommarlo con altri redditi successivi.
L'art. 35, comma 8, del D.L. 207/2008, disciplina il criterio per la determinazione dei limiti reddituali nelle prestazioni assistenziali, stabilendo che il reddito da considerare ai fini dell'accesso alla prestazione è esclusivamente quello percepito nell'anno solare precedente. Tale disposizione si inserisce in un quadro normativo più ampio che disciplina il sistema delle prestazioni assistenziali erogate dall' , il cui accesso è subordinato a criteri di reddito CP_1
rigidamente stabiliti.
L'interpretazione adottata dall' , fondata sul cumulo tra reddito da CP_1 pensione dell'anno in corso e reddito da lavoro dell'anno precedente, si discosta dal dettato normativo ed è stata oggetto di chiarimento da parte del Ministero del
Lavoro, con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015. In tale comunicazione ministeriale è stato precisato che la sommatoria di redditi riferiti ad anni differenti conduce a un'artificiosa sovrastima del reddito, risultando quindi un criterio errato ai fini della valutazione del diritto alla prestazione.
Tale interpretazione è stata altresì confermata da orientamenti giurisprudenziali consolidati, che hanno evidenziato come la corretta applicazione della normativa preveda la valutazione del solo reddito percepito nell'anno immediatamente precedente alla richiesta della prestazione. Questo principio risulta coerente con la finalità assistenziale della pensione di invalidità civile, la quale è volta a garantire un sostegno economico ai soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza.
Alla luce di tali considerazioni, la prassi adottata dall' appare in CP_1
contrasto con il dettato normativo, nonché con le interpretazioni fornite dagli organi ministeriali e giurisprudenziali. Ne deriva che il diniego opposto dall' non può trovare giustificazione alla luce della Controparte_2
normativa applicabile al caso di specie.
Dall'analisi normativa e giurisprudenziale emerge che il metodo di calcolo adottato dall' non è conforme alla disciplina vigente. La ricorrente, avendo CP_1 dimostrato che il proprio reddito per l'anno 2020 rientra nei limiti di legge, ha diritto alla ricostituzione della pensione di invalidità civile, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione. CP_1
A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che l'interpretazione corretta della normativa vigente impone di escludere dal computo i redditi dell'anno in corso, proprio per evitare distorsioni nell'attribuzione delle prestazioni assistenziali. Il principio di affidamento e buona fede dell'amministrato nei confronti della Pubblica
Amministrazione, sancito dalla giurisprudenza amministrativa e civile, rafforza l'idea che i criteri adottati per la concessione di una prestazione debbano essere chiari e conformi al dettato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione e al ripristino della prestazione assistenziale Categoria INVCIV (07154277) con decorrenza dal 01.01.2021;
3. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione e alla corresponsione della prestazione assistenziale nella misura di legge;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1680,00 oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014;
Così deciso in Patti 06/03/2025. Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo