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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11000/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11000/2023
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Roberta Russo in sostituzione dell'avv. Ulizzi;
pe parte opposta l'avv. Di Bernardo il quale insiste nei propri scritti difensivi e entrambi chiedono anche la causa venga decisa
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede alla decisione come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 11000 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
promossa da
pagina 1 di 5 , nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 14 presso lo studio dell'Avv. Rosolino Ulizzi (C.F.
, indirizzo PEC numero di tel. 091582889 numero fax C.F._2 Email_1
0917481277, che la rappresenta e difende per procura in atti
- Opponente-
Contro
(P. IVA con sede in Palermo, Via Duca della Verdura n. Controparte_1 P.IVA_1
107, in persona dell'Amministratore UN nato a [...] il Controparte_2
18/08/1943,elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Turrisi Colonna n. 9 presso lo studio dell'
Avv. Marco Di Bernardo (C.F.: e-mail: – tel- CodiceFiscale_3 Email_2 fax 091 333454) che lo rappresenta e difende giusta per mandato in calce alla comparsa di costituzione e rilasciato su foglio separato da intendersi apposto, comunque, in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 del D. M. Giustizia n. 44/2012 così come modificato dal D. M. Giustizia 48/2013
-Opposta-
Oggetto: Opposizione atto precetto ex art. 615 cpc
PQM
Il TRIBUNALE DI PALERMO - III Sezione civile- , esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :
- Accoglie l'opposizione e l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
29.06.2023;
-Spese compensate.
pagina 2 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 29.6.2023, con il quale la società Controparte_1
le ha intimato il pagamento dell'importo di € 10.846,47, in forza ed esecuzione della sentenza n. 7801/22 emessa il 12/12/2022 dal Tribunale di Palermo, III sez. penale, Giudice dott.ssa
Provvidenza Di Grigoli. Lamentava che parte opposta le avevano intimato precetto , per il pagamento della provvisionale emessa in primo grado con la citata sentenza e, per la quale , era stata proposta impugnazione innanzi la Corte di Appello di Palermo, esponendo in atto di citazione tutti i motivi di appello proposti, ed ancora in attesa di giudizio. Si opponeva quindi all'intimato precetto.
Si costituiva parte convenuta /opposta la quale ribadivano la correttezza dell'intimazione e chiedevano il rigetto della domanda attorea di opposizione.
Assegnati i termini ex art. 171ter cpc e rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024; in data 03.10.2024 parte opponente depositava dapprima il dispositivo della Sentenza N. 4507/2024 emessa dalla
Corte di Appello di Palermo Sezione IV Penale in data01.10.2024 e successivamente, in data
07.11.2024, depositava la predetta Sentenza integrale con la quale veniva statuito “Visto l'art.
605 c.p.p., in riforma della sentenza resa in data 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, appellata da , dichiara non doversi procedere in ordine a Parte_1 tutti i reati alla stessa ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione;
revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, nonché l'ordine di demolizione delle opere abusive in contestazione. “; quindi sulle conclusioni precisate dalle parti con le note conclusive depositate, veniva trattenuta per la decisione .
* * * *
Tanto premesso , si osserva che nell'ipotesi di esecuzione forzata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello con pronuncia di “ non doversi procedere in ordine a tutti i reati alla stessa ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione;
revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, nonché l'ordine di demolizione delle opere abusive in contestazione”, tale riforma determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado. pagina 3 di 5 E invero in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73;
n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013).
In ogni caso poi, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di appello fosse a sua volta cassata con rinvio, non si avrebbe una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza di rinvio non si sostituisce ad altra pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarebbe mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata dalla sentenza d'appello cassata con rinvio) potendo una nuova esecuzione fondarsi, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (cfr. Cass. 6911/2002 e Corte di Cassazione del 15.4.2014, n.
13249).
Se ne deve necessariamente concludere l'inefficacia dell' atto di precetto notificato sulla base di una sentenza di primo grado , integralmente riformata in sede di appello, e quindi eliminata definitivamente dal mondo giuridico, senza possibilità di rivivere neanche allorchè la Cassazione ha riformato la sentenza di appello.
L'opposizione merita quindi accoglimento atteso che il precetto – in carenza di titolo – deve considerarsi inefficace.
In relazione alle spese processuali, tenuto conto che la Sentenza di Appello che ha riformato la Sentenza di primo grado è intervenuta in corso di giudizio , ed avuto riguardo anche ai motivi dell'opposizione tutti fondati su motivi di merito relativi alla formazione del titolo pagina 4 di 5 giudiziale, si rinvengono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Palermo 15 dicembre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
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