CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 15120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15120 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Oggi, 12 APE, 2024 sul ricorso proposto da PA PA, nato ad [...] il [...] Luanci ai i avverso la sentenza in data 11.10.2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del "Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore, avv. Claudio Selmi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11.10.2022 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva assolto, a seguito di rito abbreviato, OL PA dal reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 contestatogli per aver in qualità di consulente professionista della società Officina Meccanica DIEFFEGI sas, in concorso con il legale rappresentante, utilizzato nelle dichiarazioni degli anni 2012 e 2013 fatture per operazioni inesistenti per non aver commesso il fatto, ne ha dichiarato la penale responsabilità, condannandolo alla pena di un anno e due mesi di reclusione. A fondamento della pronuncia resa dopo aver escusso Penale Sent. Sez. 3 Num. 15120 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/03/2024 nuovamente il coimputato GE, legale rappresentante della società utilizzatrice delle fatture in contestazione, ha ritenuto che alle dichiarazioni accusatorie del teste che indicava nel PA l'ideatore dell'operazione fraudolenta, avendo inviato presso il suo ufficio due persone che si occupavano di sponsorizzazioni e con le quali lo stesso GE aveva avviato un'attività di collaborazione, si aggiungeva il fatto che l'imputato era il commercialista della società, che a seguito delle lamentele del cliente gli aveva procurato il contatto con le due emittenti delle fatture e che le modalità del reato erano analoghe a quelle di altre vicende societarie per le quali erano state svolte indagini della Guardia di Finanza. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 81 e 110 cod. pen. e il vizio motivazionale, contestando il suo ruolo di concorrente nel reato posto in essere dal solo GE senza che egli ne avesse mai rafforzato o agevolatone il proposito criminoso, non essendone neppure stato nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui erano state utilizzate le fatture inesistenti, momento in cui si consuma il reato in contestazione, il commercialista stante la cessazione del rapporto professionale con la società Dieffegi s.a.s. sin dal luglio 2011 sia pur formalizzato nel gennaio successivo, e senza che avesse mai provveduto all'emissione né alla registrazione di alcuna fattura, attività gestite dall'ufficio di contabilità interno all'azienda; contesta altresì che le indagini menzionate dalla Corte di appello fossero mai sortite in un procedimento penale, ad eccezione di una soltanto in cui era stata rinviata a giudizio la sola legale rappresentante della società NC Confezioni, comunque assolta;
2.2. l'omessa assunzione, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. lett., di prova decisiva costituita dalla testimonianza di OM RZ il quale, occupandosi della contabilità aziendale della società Dieffegi, avrebbe riferito di essere l'unico incaricato della tenuta della contabilità e che l'incontro del GE con le due rappresentanti della società cartiera era avvenuto in sua assenza;
2.3. la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo all'imputato. 3. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua aspecificità, la difesa ha ribadito il travisamento della prova in ordine al ruolo di consulente commercialista del PA della società Dieffegi rilevando come risultasse dal fax in data 19.1.2012 la sua revoca da tale incarico contestualmente alla sua sostituzione con altro professionista, laddove il termine per la presentazione delle 2 dichiarazioni di imposta della società era scaduto per l'anno 2012 in data 31.12.2012 e per l'anno 2013 in data 31.12.2013. Ha evidenziato altresì come manifestamente illogica risultasse l'affermazione della sua responsabilità a fronte del fatto che egli non aveva mai preso parte ad alcun incontro tra il legale rappresentante della società e le due incaricate della ditta PG, che si era limitato tempo addietro solo a presentare al coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Occorre in primo luogo rilevare, quanto all'asserito travisamento della prova fatto valere con il primo motivo, la radicale inammissibilità della censura che, a fronte del dato assunto come pacifico tanto dalla sentenza assolutoria pronunciata all'esito del primo grado di giudizio quanto da quella di condanna qui impugnata in ordine al ruolo di commercialista rivestito dall'imputato in seno alla società utilizzatrice delle fatture in contestazione e che risulta confermato dalla deposizione del GE, ritualmente risentito dai giudici di secondo grado ai sensi dell'art. 603 comma 3-bs cod. pen. (cfr. pag. 4 della pronuncia gravata), non può essere fatto valere attraverso meri stralci della prova dichiarativa la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo che non può che essere effettuato attraverso la sua valutazione unitaria. Secondo, infatti, l'univoco orientamento di questa Corte sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi del ncorso per cassazione che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, estrapolano singoli brani di prove dichiarative che, in quanto ritagliati dal complessivo contenuto dell'atto processuale di riferimento, mirano a trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, precludendo alla radice al giudice di legittimità quel sindacato che il travisamento lamentato astrattamente postula: quale che sia la modalità di indicazione degli atti processuali in contestazione, la quale può essere soddisfatta nei modi più diversi (quale l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, ovvero la sua allegazione in copia), è necessario che la Corte di cassazione venga messa nelle concrete condizioni di averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di genericità, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, Rv. 263601). 2.Se per effetto di tali rilievi il primo motivo si svuota automaticamente di contenuto, a miglior sorte non si sottrae neppure il secondo, essendo preclusa dall'opzione processuale effettuata dalla stessa difesa la decisività della prova testimoniale di cui si lamenta la mancata assunzione. Muovendo dalla considerazione secondo cui la peculiare caratteristica del giudizio abbreviato è data dalla definitiva rinunzia da parte della difesa al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., ne consegue che i poteri del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 60.3 c.p.p., analogamente a quelli di assumere in primo grado gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5 c.p.p., sono solo quelli officiosi regolamentati dal terzo comma, che prescindono cioè dall'iniziativa dell'imputato in difetto di una prerogativa processuale in capo a quest'ultimo ormai definitivamente abdicata con la scelta iniziale. Le parti sono perciò titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., non potendo ad esse riconoscersi nel giudizio di secondo grado l'attribuzione di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017 - dep. 05/04/2017, A e altro, Rv. 270069). Se dunque, la riapertura dell'istruttoria in sede di appello ha di per sè carattere ec:cezionale, in caso di giudizio abbreviato è sottoposta a limiti ben più stringenti, costituiti dall'assoluta necessità, valutabile di ufficio solo dal giudice: evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie atteso che il ricorrente ha sollecitato l'acquisizione della deposizione del ragioniere deputato alla tenuta della contabilità all'interno della società, deposizione di cui poteva, non risultando che rientrasse tra le prove nuove o sopravvenute, sin dall'inizio disporre ed alla quale ha rinunciato optando per il rito abbreviato, sia pur condizionato all'acquisizione dei documenti ab initio indicati e ritualmente effettuata. 3. Quanto, infine, al terzo motivo concernente la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la censura è manifestamente infondata. Emerge infatti dal tenore complessivo delle argomentazioni spese dalla Corte processuale come l'imputato fosse il sostanziale artefice dell'operazione fraudolenta, essendo stato colui che, di fronte alle rimostranze del ricorrente per l'eccessivo carico fiscale a suo carico, gli aveva mandato le due rappresentanti della società: quand'anche l'incontro tra costoro fosse avvenuto in assenza dell'imputato, ritiene tuttavia la Corte territoriale con argomentazioni che si si rinsaldano l'un l'altra e tutte fra loro intrinsecamente logiche che la finalità perseguita dal PA non potesse che essere quella di "risolvere" la problematica del suo cliente, rientrante all'evidenza nel suo stesso campo di 4 operatività, essendo colui che nella veste di consulente della società, predisponeva o comunque controllava le dichiarazioni di imposta, sebbene la contabilità fosse tenuta all'interno della società stessa, come di norma accade quando si tratti di imprese di non ridotte dimensioni. A tale dato emerso dalla dichiarazione del coimputato, acquisita già nel giudizio di primo grado e ribadita a seguito della rinnovazione istruttoria espletata a norma dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc., pen., i giudici distrettuali aggiungono, dando puntualmente conto del proprio ragionamento probatorio, alternativo a quello svolto dal Tribunale, la constatazione che secondo quanto emerso dal CD contenente gli atti di indagine parallelamente effettuati dalla Guardia di Finanza, identico fosse stato il modus operandi dell'imputato con altre società sue clienti, cui inviava le stesse rappresentanti della GP per svolgere attività di sponsorizzazione, la quale, indipendentemente dagli esiti delle suddette indagini, si era rivelata una modalità collaudata di interazione con la propria clientela, peraltro neppure rispondente alle esigenze effettive della Dieffegi s.r.I.: nel confutare l'asse argomentativo seguito da giudice di prime cure, la sentenza impugnata sottolinea come la pubblicità offerta dalla GP, quand'anche svolta, fosse su scala nazionale e pertanto di ben poco ausilio per un'impresa operante a livello locale, quale quella amministrata dal GE, che comunque il PA non aveva esitato a mettere in contatto con la società di marketing per sollevare il cliente dall'eccessivo carico fiscale, essendo in tale rilievo implicita la preordinazione da parte dell'imputato dell'operazione elusiva delle imposte attraverso un sistema ampiamente sperimentato, l'attivazione del quale non aveva bisogno neppure della sua presenza fisica per il perfezionamento dei singoli accordi. Nessun vizio motivazionale essendo rinvenibile nella sentenza impugnata tanto meno in ordine alla lamentata carenza in punto di elemento soggettivo del reato, deve conseguentemente concludersi per l'inammissibilità del ricorso, con correlativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 28.3.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del "Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore, avv. Claudio Selmi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11.10.2022 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva assolto, a seguito di rito abbreviato, OL PA dal reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 contestatogli per aver in qualità di consulente professionista della società Officina Meccanica DIEFFEGI sas, in concorso con il legale rappresentante, utilizzato nelle dichiarazioni degli anni 2012 e 2013 fatture per operazioni inesistenti per non aver commesso il fatto, ne ha dichiarato la penale responsabilità, condannandolo alla pena di un anno e due mesi di reclusione. A fondamento della pronuncia resa dopo aver escusso Penale Sent. Sez. 3 Num. 15120 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/03/2024 nuovamente il coimputato GE, legale rappresentante della società utilizzatrice delle fatture in contestazione, ha ritenuto che alle dichiarazioni accusatorie del teste che indicava nel PA l'ideatore dell'operazione fraudolenta, avendo inviato presso il suo ufficio due persone che si occupavano di sponsorizzazioni e con le quali lo stesso GE aveva avviato un'attività di collaborazione, si aggiungeva il fatto che l'imputato era il commercialista della società, che a seguito delle lamentele del cliente gli aveva procurato il contatto con le due emittenti delle fatture e che le modalità del reato erano analoghe a quelle di altre vicende societarie per le quali erano state svolte indagini della Guardia di Finanza. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 81 e 110 cod. pen. e il vizio motivazionale, contestando il suo ruolo di concorrente nel reato posto in essere dal solo GE senza che egli ne avesse mai rafforzato o agevolatone il proposito criminoso, non essendone neppure stato nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui erano state utilizzate le fatture inesistenti, momento in cui si consuma il reato in contestazione, il commercialista stante la cessazione del rapporto professionale con la società Dieffegi s.a.s. sin dal luglio 2011 sia pur formalizzato nel gennaio successivo, e senza che avesse mai provveduto all'emissione né alla registrazione di alcuna fattura, attività gestite dall'ufficio di contabilità interno all'azienda; contesta altresì che le indagini menzionate dalla Corte di appello fossero mai sortite in un procedimento penale, ad eccezione di una soltanto in cui era stata rinviata a giudizio la sola legale rappresentante della società NC Confezioni, comunque assolta;
2.2. l'omessa assunzione, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. lett., di prova decisiva costituita dalla testimonianza di OM RZ il quale, occupandosi della contabilità aziendale della società Dieffegi, avrebbe riferito di essere l'unico incaricato della tenuta della contabilità e che l'incontro del GE con le due rappresentanti della società cartiera era avvenuto in sua assenza;
2.3. la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo all'imputato. 3. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua aspecificità, la difesa ha ribadito il travisamento della prova in ordine al ruolo di consulente commercialista del PA della società Dieffegi rilevando come risultasse dal fax in data 19.1.2012 la sua revoca da tale incarico contestualmente alla sua sostituzione con altro professionista, laddove il termine per la presentazione delle 2 dichiarazioni di imposta della società era scaduto per l'anno 2012 in data 31.12.2012 e per l'anno 2013 in data 31.12.2013. Ha evidenziato altresì come manifestamente illogica risultasse l'affermazione della sua responsabilità a fronte del fatto che egli non aveva mai preso parte ad alcun incontro tra il legale rappresentante della società e le due incaricate della ditta PG, che si era limitato tempo addietro solo a presentare al coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Occorre in primo luogo rilevare, quanto all'asserito travisamento della prova fatto valere con il primo motivo, la radicale inammissibilità della censura che, a fronte del dato assunto come pacifico tanto dalla sentenza assolutoria pronunciata all'esito del primo grado di giudizio quanto da quella di condanna qui impugnata in ordine al ruolo di commercialista rivestito dall'imputato in seno alla società utilizzatrice delle fatture in contestazione e che risulta confermato dalla deposizione del GE, ritualmente risentito dai giudici di secondo grado ai sensi dell'art. 603 comma 3-bs cod. pen. (cfr. pag. 4 della pronuncia gravata), non può essere fatto valere attraverso meri stralci della prova dichiarativa la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo che non può che essere effettuato attraverso la sua valutazione unitaria. Secondo, infatti, l'univoco orientamento di questa Corte sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi del ncorso per cassazione che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, estrapolano singoli brani di prove dichiarative che, in quanto ritagliati dal complessivo contenuto dell'atto processuale di riferimento, mirano a trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, precludendo alla radice al giudice di legittimità quel sindacato che il travisamento lamentato astrattamente postula: quale che sia la modalità di indicazione degli atti processuali in contestazione, la quale può essere soddisfatta nei modi più diversi (quale l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, ovvero la sua allegazione in copia), è necessario che la Corte di cassazione venga messa nelle concrete condizioni di averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di genericità, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, Rv. 263601). 2.Se per effetto di tali rilievi il primo motivo si svuota automaticamente di contenuto, a miglior sorte non si sottrae neppure il secondo, essendo preclusa dall'opzione processuale effettuata dalla stessa difesa la decisività della prova testimoniale di cui si lamenta la mancata assunzione. Muovendo dalla considerazione secondo cui la peculiare caratteristica del giudizio abbreviato è data dalla definitiva rinunzia da parte della difesa al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., ne consegue che i poteri del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 60.3 c.p.p., analogamente a quelli di assumere in primo grado gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5 c.p.p., sono solo quelli officiosi regolamentati dal terzo comma, che prescindono cioè dall'iniziativa dell'imputato in difetto di una prerogativa processuale in capo a quest'ultimo ormai definitivamente abdicata con la scelta iniziale. Le parti sono perciò titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., non potendo ad esse riconoscersi nel giudizio di secondo grado l'attribuzione di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017 - dep. 05/04/2017, A e altro, Rv. 270069). Se dunque, la riapertura dell'istruttoria in sede di appello ha di per sè carattere ec:cezionale, in caso di giudizio abbreviato è sottoposta a limiti ben più stringenti, costituiti dall'assoluta necessità, valutabile di ufficio solo dal giudice: evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie atteso che il ricorrente ha sollecitato l'acquisizione della deposizione del ragioniere deputato alla tenuta della contabilità all'interno della società, deposizione di cui poteva, non risultando che rientrasse tra le prove nuove o sopravvenute, sin dall'inizio disporre ed alla quale ha rinunciato optando per il rito abbreviato, sia pur condizionato all'acquisizione dei documenti ab initio indicati e ritualmente effettuata. 3. Quanto, infine, al terzo motivo concernente la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la censura è manifestamente infondata. Emerge infatti dal tenore complessivo delle argomentazioni spese dalla Corte processuale come l'imputato fosse il sostanziale artefice dell'operazione fraudolenta, essendo stato colui che, di fronte alle rimostranze del ricorrente per l'eccessivo carico fiscale a suo carico, gli aveva mandato le due rappresentanti della società: quand'anche l'incontro tra costoro fosse avvenuto in assenza dell'imputato, ritiene tuttavia la Corte territoriale con argomentazioni che si si rinsaldano l'un l'altra e tutte fra loro intrinsecamente logiche che la finalità perseguita dal PA non potesse che essere quella di "risolvere" la problematica del suo cliente, rientrante all'evidenza nel suo stesso campo di 4 operatività, essendo colui che nella veste di consulente della società, predisponeva o comunque controllava le dichiarazioni di imposta, sebbene la contabilità fosse tenuta all'interno della società stessa, come di norma accade quando si tratti di imprese di non ridotte dimensioni. A tale dato emerso dalla dichiarazione del coimputato, acquisita già nel giudizio di primo grado e ribadita a seguito della rinnovazione istruttoria espletata a norma dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc., pen., i giudici distrettuali aggiungono, dando puntualmente conto del proprio ragionamento probatorio, alternativo a quello svolto dal Tribunale, la constatazione che secondo quanto emerso dal CD contenente gli atti di indagine parallelamente effettuati dalla Guardia di Finanza, identico fosse stato il modus operandi dell'imputato con altre società sue clienti, cui inviava le stesse rappresentanti della GP per svolgere attività di sponsorizzazione, la quale, indipendentemente dagli esiti delle suddette indagini, si era rivelata una modalità collaudata di interazione con la propria clientela, peraltro neppure rispondente alle esigenze effettive della Dieffegi s.r.I.: nel confutare l'asse argomentativo seguito da giudice di prime cure, la sentenza impugnata sottolinea come la pubblicità offerta dalla GP, quand'anche svolta, fosse su scala nazionale e pertanto di ben poco ausilio per un'impresa operante a livello locale, quale quella amministrata dal GE, che comunque il PA non aveva esitato a mettere in contatto con la società di marketing per sollevare il cliente dall'eccessivo carico fiscale, essendo in tale rilievo implicita la preordinazione da parte dell'imputato dell'operazione elusiva delle imposte attraverso un sistema ampiamente sperimentato, l'attivazione del quale non aveva bisogno neppure della sua presenza fisica per il perfezionamento dei singoli accordi. Nessun vizio motivazionale essendo rinvenibile nella sentenza impugnata tanto meno in ordine alla lamentata carenza in punto di elemento soggettivo del reato, deve conseguentemente concludersi per l'inammissibilità del ricorso, con correlativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 28.3.2024