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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6048/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
OC AR
attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti MATTEO PANNI e GIORGIO MOROTTI
convenuta e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ) C.F._3
convenuti contumaci
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 1/7/2025
pagina 1 di 6 Conclusioni dell'assicurazione convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(già e ora – Controparte_5 Controparte_1
rispettivamente in qualità di proprietario, conducente e assicurazione per la r.c.a. del veicolo Fiat Punto targato EJ384TL – chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni (quantificati nella somma di € 73.751,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria) patiti a causa di un sinistro occorso in data
13/5/2021.
In particolare l'attrice ha dedotto che in tale data, verso le ore 9.00 in Valbrembo
(Bg), via Scuole Vecchie, si accingeva a salire sul sedile posteriore – lato passeggero – della predetta autovettura e che, in tale frangente, la predetta convenuta avviava il veicolo facendolo ripartire prima che l'attrice CP_3
fosse completamente salita nell'abitacolo, facendola così rovinare a terra.
L'assicurazione convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
A seguito del rilievo ufficioso della necessità di esperire la procedura di negoziazione assistita anche nei confronti dei predetti convenuti contumaci,
l'attrice ha documentato di avere assolto a tale condizione di procedibilità della domanda azionata, con esito negativo.
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e l'audizione di una testimone, successivamente rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 6/11/2025 (con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 9/12/2025.
* * *
1. La domanda attorea non risulta fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che, come noto, a mente dell'art. 2697 c.c. grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi, con riferimento al caso che occupa si osserva quanto segue.
Nel corso dell'istruttoria espletata è stata escussa la testimone Testimone_1
che ha indicato di non avere assistito alla caduta in quanto salita in auto prima dell'attrice al posto anteriore lato passeggero e non essendosi mai girata. Dalla sua testimonianza, peraltro, risulta financo evincibile come la convenuta CP_3
conducente del veicolo, non sia affatto ripartita “in modo improvviso e
[...]
intempestivo”, ovvero con “avventatezza” e “distrazione”, come sostenuto dall'attrice
(v. pag. 1 atto di citazione e pag. 5 comparsa conclusionale att.), bensì abbia atteso – quantomeno – il tempo impiegato dalla predetta testimone per raccogliere i fiori che erano presenti sul sedile, per accomodarsi e allacciarsi la cintura (“Preciso che non sono salita subito perché sul sedile c'erano delle margherite lasciate dai bambini, quindi mi sono fermata a raccoglierle. Solo dopo sono salita, ho messo la cintura e intanto chiacchieravo con ”, e ancora: “Io non ho visto niente, perché ero seduta CP_3
davanti con la cintura e non ho guardato dietro. Preciso che io e abbiamo aperto la Pt_1
portiera insieme e dopo io mi son messa a raccogliere le margherite. Ho sentito solo CP_3
pagina 3 di 6 gridare, ma non ho visto né cadere, né la stessa per terra. L'ho vista solo dopo, in Pt_1
piedi. Preciso che si è alzata subito.”: cfr. verbale di udienza del 16/10/2024).
Inoltre, sebbene l'attrice non abbia rinunciato all'audizione degli ulteriori testimoni, risulta pacifico che detta parte avesse indicato tali testimoni per essere sentiti soltanto su capitoli (non ammessi: v. ordinanza istruttoria del 26/7/2024) non pertinenti alla ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro e abbia altresì specificato come detti ulteriori testi “nulla potrebbero riferire sulla dinamica del sinistro in quanto non presenti al momento del fatto”: cfr. verbale di udienza del 16/10/2024).
Sicché, risulta essere stata escussa l'unica potenziale testimone oculare del fatto, che tuttavia non ha saputo riferire specificamente sulla causa della caduta dell'attrice, non avendola vista.
Neanche dalle dichiarazioni rese dai convenuti e Controparte_2 CP_3
in sede di interrogatorio formale è emersa una conferma delle circostanze
[...]
allegate dall'attrice atta ad assumere valore confessorio e, con riferimento a detti contumaci, nemmeno può essere fatta applicazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il principio di non contestazione opera ex lege solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
A quanto anzidetto si aggiunga che, come correttamente rilevato dall'assicurazione convenuta, sulla base della ricostruzione in fatto operata dall'attrice nel presente giudizio e della documentazione versata in atti risultano riportate differenti versioni dell'accaduto: in primis, contrariamente a quanto indicato nell'atto di citazione, l'attrice dopo la caduta (nonostante la lamentata frattura femorale) si è recata al bar con le due amiche che erano con lei – come dalla stessa riconosciuto nelle successive memorie – e solo in seguito è stata accompagnata in Pronto Soccorso;
inoltre, nel verbale di accesso al Pronto
Soccorso risulta annotato: “urtata da una portiera mentre transitava in bicicletta” (v. pag. 25 doc. 4 att., dichiarazione che il marito dell'attrice ha successivamente pagina 4 di 6 indicato di avere erroneamente rilasciato in vece della moglie: v. doc. 4 conv.); ancora, nella successiva visita di controllo del 18/5/2021 risulta indicato “caduta accidentale al domicilio”: v. pag. 13 doc. 5 att.).
Ebbene, a mente della giurisprudenza della Suprema Corte anche la sopra descritta condotta ondivaga può essere valorizzata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., poiché “il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite” (v. in tal senso Cass. n. 2815/2006).
In definitiva pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto e tenuto conto che nel caso in esame non sono presenti ulteriori riscontri probatori (quali verbali delle Forze dell'ordine) atti ad avvalorare le concrete ed effettive modalità di verificazione del sinistro come allegate dall'attrice, non si ritiene che dall'istruttoria espletata possa dirsi raggiunta la prova che la caduta dell'attrice sia da porsi in nesso causale con un repentino movimento della vettura condotta dalla convenuta CP_3
Di talché, la domanda attorea deve essere conseguentemente rigettata.
2. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022), atteso che il valore della controversia si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile (da € 52.001,00 a €
260.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, che non ha implicato la necessità di compiere ulteriori accertamenti di carattere tecnico.
Non vi sono spese ripetibili da parte dei convenuti e Controparte_2 CP_3
stante la contumacia degli stessi.
[...]
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
pagina 5 di 6 in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere all'assicurazione convenuta le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci e Controparte_2
CP_3
Bergamo, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6048/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
OC AR
attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti MATTEO PANNI e GIORGIO MOROTTI
convenuta e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ) C.F._3
convenuti contumaci
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 1/7/2025
pagina 1 di 6 Conclusioni dell'assicurazione convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(già e ora – Controparte_5 Controparte_1
rispettivamente in qualità di proprietario, conducente e assicurazione per la r.c.a. del veicolo Fiat Punto targato EJ384TL – chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni (quantificati nella somma di € 73.751,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria) patiti a causa di un sinistro occorso in data
13/5/2021.
In particolare l'attrice ha dedotto che in tale data, verso le ore 9.00 in Valbrembo
(Bg), via Scuole Vecchie, si accingeva a salire sul sedile posteriore – lato passeggero – della predetta autovettura e che, in tale frangente, la predetta convenuta avviava il veicolo facendolo ripartire prima che l'attrice CP_3
fosse completamente salita nell'abitacolo, facendola così rovinare a terra.
L'assicurazione convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
A seguito del rilievo ufficioso della necessità di esperire la procedura di negoziazione assistita anche nei confronti dei predetti convenuti contumaci,
l'attrice ha documentato di avere assolto a tale condizione di procedibilità della domanda azionata, con esito negativo.
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e l'audizione di una testimone, successivamente rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 6/11/2025 (con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 9/12/2025.
* * *
1. La domanda attorea non risulta fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che, come noto, a mente dell'art. 2697 c.c. grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi, con riferimento al caso che occupa si osserva quanto segue.
Nel corso dell'istruttoria espletata è stata escussa la testimone Testimone_1
che ha indicato di non avere assistito alla caduta in quanto salita in auto prima dell'attrice al posto anteriore lato passeggero e non essendosi mai girata. Dalla sua testimonianza, peraltro, risulta financo evincibile come la convenuta CP_3
conducente del veicolo, non sia affatto ripartita “in modo improvviso e
[...]
intempestivo”, ovvero con “avventatezza” e “distrazione”, come sostenuto dall'attrice
(v. pag. 1 atto di citazione e pag. 5 comparsa conclusionale att.), bensì abbia atteso – quantomeno – il tempo impiegato dalla predetta testimone per raccogliere i fiori che erano presenti sul sedile, per accomodarsi e allacciarsi la cintura (“Preciso che non sono salita subito perché sul sedile c'erano delle margherite lasciate dai bambini, quindi mi sono fermata a raccoglierle. Solo dopo sono salita, ho messo la cintura e intanto chiacchieravo con ”, e ancora: “Io non ho visto niente, perché ero seduta CP_3
davanti con la cintura e non ho guardato dietro. Preciso che io e abbiamo aperto la Pt_1
portiera insieme e dopo io mi son messa a raccogliere le margherite. Ho sentito solo CP_3
pagina 3 di 6 gridare, ma non ho visto né cadere, né la stessa per terra. L'ho vista solo dopo, in Pt_1
piedi. Preciso che si è alzata subito.”: cfr. verbale di udienza del 16/10/2024).
Inoltre, sebbene l'attrice non abbia rinunciato all'audizione degli ulteriori testimoni, risulta pacifico che detta parte avesse indicato tali testimoni per essere sentiti soltanto su capitoli (non ammessi: v. ordinanza istruttoria del 26/7/2024) non pertinenti alla ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro e abbia altresì specificato come detti ulteriori testi “nulla potrebbero riferire sulla dinamica del sinistro in quanto non presenti al momento del fatto”: cfr. verbale di udienza del 16/10/2024).
Sicché, risulta essere stata escussa l'unica potenziale testimone oculare del fatto, che tuttavia non ha saputo riferire specificamente sulla causa della caduta dell'attrice, non avendola vista.
Neanche dalle dichiarazioni rese dai convenuti e Controparte_2 CP_3
in sede di interrogatorio formale è emersa una conferma delle circostanze
[...]
allegate dall'attrice atta ad assumere valore confessorio e, con riferimento a detti contumaci, nemmeno può essere fatta applicazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il principio di non contestazione opera ex lege solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
A quanto anzidetto si aggiunga che, come correttamente rilevato dall'assicurazione convenuta, sulla base della ricostruzione in fatto operata dall'attrice nel presente giudizio e della documentazione versata in atti risultano riportate differenti versioni dell'accaduto: in primis, contrariamente a quanto indicato nell'atto di citazione, l'attrice dopo la caduta (nonostante la lamentata frattura femorale) si è recata al bar con le due amiche che erano con lei – come dalla stessa riconosciuto nelle successive memorie – e solo in seguito è stata accompagnata in Pronto Soccorso;
inoltre, nel verbale di accesso al Pronto
Soccorso risulta annotato: “urtata da una portiera mentre transitava in bicicletta” (v. pag. 25 doc. 4 att., dichiarazione che il marito dell'attrice ha successivamente pagina 4 di 6 indicato di avere erroneamente rilasciato in vece della moglie: v. doc. 4 conv.); ancora, nella successiva visita di controllo del 18/5/2021 risulta indicato “caduta accidentale al domicilio”: v. pag. 13 doc. 5 att.).
Ebbene, a mente della giurisprudenza della Suprema Corte anche la sopra descritta condotta ondivaga può essere valorizzata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., poiché “il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite” (v. in tal senso Cass. n. 2815/2006).
In definitiva pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto e tenuto conto che nel caso in esame non sono presenti ulteriori riscontri probatori (quali verbali delle Forze dell'ordine) atti ad avvalorare le concrete ed effettive modalità di verificazione del sinistro come allegate dall'attrice, non si ritiene che dall'istruttoria espletata possa dirsi raggiunta la prova che la caduta dell'attrice sia da porsi in nesso causale con un repentino movimento della vettura condotta dalla convenuta CP_3
Di talché, la domanda attorea deve essere conseguentemente rigettata.
2. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022), atteso che il valore della controversia si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile (da € 52.001,00 a €
260.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, che non ha implicato la necessità di compiere ulteriori accertamenti di carattere tecnico.
Non vi sono spese ripetibili da parte dei convenuti e Controparte_2 CP_3
stante la contumacia degli stessi.
[...]
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
pagina 5 di 6 in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere all'assicurazione convenuta le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci e Controparte_2
CP_3
Bergamo, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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