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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8168/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a: EO (PA), il 26.04.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: Mazara Del Vallo (TP), il 29.02.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EO (PA) (anno 1999 atto n. 26 reg. parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
, nata a [...], il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita a LT (MI), via Monza n. 70 di proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1 resterà nella disponibilità di quest'ultima, la quale continuerà ad abitarla insieme ai figli, mentre il IG. ha già lasciato l'abitazione coniugale e trasferirà altrove la propria residenza entro CP_1
e non oltre 6 mesi dalla sentenza di separazione;
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre. In considerazione dell'età di di fatto sì minorenne Per_2 ma ragazza di quasi 16 anni, la stessa potrà decidere liberamente i tempi da trascorrere insieme al padre;
3) Il IG. verserà ad quale contributo al mantenimento della figlia, la somma CP_1 Per_2 mensile di € 300,00, somma che sarà versata alla madre IG. ra , sul conto corrente a Pt_1 quest'ultima intestato, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo CP_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. e di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
• Con riferimento al mutuo relativo alla casa familiare, le parti precisano che la IG.ra Pt_1 si impegna a pagare per l'intero la rata dell'intero importo residuo, pur essendo lo stesso cointestato insieme al IG. CP_1
• Il IG. si impegna a lasciare la sua auto nella disponibilità della famiglia dal CP_1 lunedì fino al sabato mattina.
• La IG.ra continuerà a pagare il finanziamento a lei intestato acceso presso Agos fino Pt_1 al saldo del dovuto;
• Il IG. continuerà a pagare il finanziamento a lui intestato acceso presso CP_1
Finrenault – RCI Banque;
• La IG.ra corrisponderà al IG. la somma residua di € 9.476,80 all'esito Pt_1 CP_1 della vendita di uno dei terreni di sua proprietà.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolare e definire concordemente ogni loro ulteriore rapporto economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio e di nulla più avere reciprocamente a pretendere oltre a quanto previsto nella presente sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in EO il 07.08.1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EO, nonché al Comune di LT (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a: EO (PA), il 26.04.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: Mazara Del Vallo (TP), il 29.02.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EO (PA) (anno 1999 atto n. 26 reg. parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
, nata a [...], il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita a LT (MI), via Monza n. 70 di proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1 resterà nella disponibilità di quest'ultima, la quale continuerà ad abitarla insieme ai figli, mentre il IG. ha già lasciato l'abitazione coniugale e trasferirà altrove la propria residenza entro CP_1
e non oltre 6 mesi dalla sentenza di separazione;
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre. In considerazione dell'età di di fatto sì minorenne Per_2 ma ragazza di quasi 16 anni, la stessa potrà decidere liberamente i tempi da trascorrere insieme al padre;
3) Il IG. verserà ad quale contributo al mantenimento della figlia, la somma CP_1 Per_2 mensile di € 300,00, somma che sarà versata alla madre IG. ra , sul conto corrente a Pt_1 quest'ultima intestato, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo CP_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. e di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
• Con riferimento al mutuo relativo alla casa familiare, le parti precisano che la IG.ra Pt_1 si impegna a pagare per l'intero la rata dell'intero importo residuo, pur essendo lo stesso cointestato insieme al IG. CP_1
• Il IG. si impegna a lasciare la sua auto nella disponibilità della famiglia dal CP_1 lunedì fino al sabato mattina.
• La IG.ra continuerà a pagare il finanziamento a lei intestato acceso presso Agos fino Pt_1 al saldo del dovuto;
• Il IG. continuerà a pagare il finanziamento a lui intestato acceso presso CP_1
Finrenault – RCI Banque;
• La IG.ra corrisponderà al IG. la somma residua di € 9.476,80 all'esito Pt_1 CP_1 della vendita di uno dei terreni di sua proprietà.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolare e definire concordemente ogni loro ulteriore rapporto economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio e di nulla più avere reciprocamente a pretendere oltre a quanto previsto nella presente sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in EO il 07.08.1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EO, nonché al Comune di LT (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG