Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2024, proposto da
EP ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spasari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zaccanopoli, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 11 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1910 del 18 novembre 2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RI AF;
- con decreto ingiuntivo del 11 aprile 2024, il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha condannato il Comune di Zaccanopoli al pagamento, in favore di EP ZZ, della complessiva somma di € 3.640,00, “ oltre interessi come per legge dal di del dovuto all’effettivo soddisfo e oltre le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 376.00 ”;
- con ricorso notificato il 14 novembre 2024 e depositato in Segreteria il 22 novembre 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- con ordinanza collegiale istruttoria n. 1910 del 18 novembre 2025 è stato richiesto a parte ricorrente di depositare “ a) attestazione di non opposizione del decreto ingiuntivo, rilasciata dalla Cancelleria; b) ricevuta di consegna della notifica del decreto ingiuntivo in formato .eml, in quanto la copia scannerizzata non consente di verificare l’esatto contenuto del messaggio di notifica ”, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
- parte ricorrente non ha provveduto;
- l’amministrazione debitrice, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- per consolidata giurisprudenza amministrativa: “ Il decorso di centoventi giorni dalla data della notificazione alla P.A. del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. 31.12.1996 n. 669. La richiamata disposizione normativa si applica infatti anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio ” (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 11/04/2025, n. 3056; nello stesso senso ex multis vedi anche: T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 9/05/2025, n. 151; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 24/03/2025, n. 192; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 8/05/2025, n. 8898);
- ai fini della prova del decorso del suddetto termine è necessaria la prova della avvenuta notifica del titolo esecutivo presso l’amministrazione;
- in questo senso, relativamente alle notifiche eseguite telematicamente, è stato a più riprese affermato che: “ L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione ” (ex multis Cassazione civile sez. III, 8/06/2023, n. 16189);
- poiché la parte ricorrente, pur a seguito della apposita ordinanza collegiale, non ha provato il buon esito della notifica del titolo esecutivo, non può ritenersi decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- nulla sulle spese alla luce della mancata costituzione della amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), pronunciando definitivamente sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AF | VO RR |
IL SEGRETARIO