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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1823/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1897/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelibretti - Piazza Della Repubblica, 1 00010 Montelibretti RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174621 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174552 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13336/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Montelibretti:
- Avviso n. 174621 notificato in data 03.01.2025, relativo all'IMU per l'anno 2019, € 273,00;
- Avviso n. 174552 notificato 09.01.2025, relativo alla TASI per l'anno 2019, € 79,00.
Gli importi, maggiorati di sanzioni, interessi e spese di notifica, determinavano una pretesa complessiva di
€ 496,00.
Il contribuente deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che il terreno oggetto di accertamento (Daticatastali_1, classificato edificabile nel PRG comunale) fosse già nel 2019 pertinenziale rispetto al fabbricato adibito ad abitazione principale (Daticatastali_2
).
Il ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. nn. 22128/2010, 27573/2018,
6406/2021, 25561/2022, 12226/2023), secondo cui i terreni edificabili, se pertinenziali ad abitazione principale, non sono assoggettabili né ad IMU né a TASI, almeno fino all'entrata in vigore della L. 160/2019
(applicabile dal 2020).
Chiedeva l'annullamento dei due avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi in assenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese di lite. Veniva altresì formulata istanza di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 175/2024.
Con successive memorie il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando che a fronte della costituzione del ricorso in data 17/01/2025, il Comune di Montelibretti non risultava ancora costituito in giudizio. La memoria sottolineava che, qualora la mancata costituzione si fosse protratta oltre i 20 giorni antecedenti l'udienza fissata per il 15/12/2025, al resistente sarebbe stata preclusa la possibilità di proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
Richiamava inoltre, ad ulteriore conferma dei propri assunti, un a precedente giurisprudenziale a se favorevole, ossia la sentenza n. 4081/2025 della Sezione V della stessa Corte, che aveva già annullato analoghi avvisi di accertamento IMU-TASI emessi dal Comune di Montelibretti nei confronti del sig. RA per l'annualità 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa emerge che gli l'avvisi di accertamento sono stati emessi dal Comune di Montelibretti in relazione al terreno distinto al NCT foglio 14, Daticatastali_1, di mq 986, qualificato come area edificabile (sottocategoria B4). Tuttavia, la documentazione prodotta dal ricorrente (atto di compravendita del
25/01/2016, planimetrie, estratti di mappa e visure catastali) dimostra che detto terreno era già destinato in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale del contribuente, sita in Montelibretti, foglio
14, Daticatastali_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fino all'entrata in vigore della L. 160/2019 (applicabile dal
2020), i terreni edificabili pertinenziali all'abitazione principale non erano assoggettabili né ad IMU né a TASI.
Nel caso di specie, l'atto notarile di acquisto qualifica espressamente il terreno come pertinenza del fabbricato,
e le planimetrie confermano la destinazione a giardino. Inoltre, il Comune stesso ha riconosciuto l'esenzione per l'abitazione principale, ma ha erroneamente tassato separatamente il terreno, in contraddizione con la normativa e con la prassi consolidata.
Va rilevato inoltre che la soppressione della Daticatastali_1 e l'accorpamento alla Daticatastali_2, avvenuti nel 2023 e conclusi nel 2024 con l'unificazione catastale, costituiscono ulteriore conferma della natura pertinenziale del terreno sin dall'origine.
Alla luce di quanto espresso gli impugnati avvisi risultano emessi in assenza del presupposto impositivo e devono essere annullati. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono quantificate in Euro 280,00 olte oneri di legge ed alla refusione del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Montelibretti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 280,00 olte oneri di legge ed alla refusione del CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
GI HE
(digitalmente firmato)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1897/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelibretti - Piazza Della Repubblica, 1 00010 Montelibretti RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174621 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174552 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13336/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Montelibretti:
- Avviso n. 174621 notificato in data 03.01.2025, relativo all'IMU per l'anno 2019, € 273,00;
- Avviso n. 174552 notificato 09.01.2025, relativo alla TASI per l'anno 2019, € 79,00.
Gli importi, maggiorati di sanzioni, interessi e spese di notifica, determinavano una pretesa complessiva di
€ 496,00.
Il contribuente deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che il terreno oggetto di accertamento (Daticatastali_1, classificato edificabile nel PRG comunale) fosse già nel 2019 pertinenziale rispetto al fabbricato adibito ad abitazione principale (Daticatastali_2
).
Il ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. nn. 22128/2010, 27573/2018,
6406/2021, 25561/2022, 12226/2023), secondo cui i terreni edificabili, se pertinenziali ad abitazione principale, non sono assoggettabili né ad IMU né a TASI, almeno fino all'entrata in vigore della L. 160/2019
(applicabile dal 2020).
Chiedeva l'annullamento dei due avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi in assenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese di lite. Veniva altresì formulata istanza di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 175/2024.
Con successive memorie il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando che a fronte della costituzione del ricorso in data 17/01/2025, il Comune di Montelibretti non risultava ancora costituito in giudizio. La memoria sottolineava che, qualora la mancata costituzione si fosse protratta oltre i 20 giorni antecedenti l'udienza fissata per il 15/12/2025, al resistente sarebbe stata preclusa la possibilità di proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
Richiamava inoltre, ad ulteriore conferma dei propri assunti, un a precedente giurisprudenziale a se favorevole, ossia la sentenza n. 4081/2025 della Sezione V della stessa Corte, che aveva già annullato analoghi avvisi di accertamento IMU-TASI emessi dal Comune di Montelibretti nei confronti del sig. RA per l'annualità 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa emerge che gli l'avvisi di accertamento sono stati emessi dal Comune di Montelibretti in relazione al terreno distinto al NCT foglio 14, Daticatastali_1, di mq 986, qualificato come area edificabile (sottocategoria B4). Tuttavia, la documentazione prodotta dal ricorrente (atto di compravendita del
25/01/2016, planimetrie, estratti di mappa e visure catastali) dimostra che detto terreno era già destinato in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale del contribuente, sita in Montelibretti, foglio
14, Daticatastali_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fino all'entrata in vigore della L. 160/2019 (applicabile dal
2020), i terreni edificabili pertinenziali all'abitazione principale non erano assoggettabili né ad IMU né a TASI.
Nel caso di specie, l'atto notarile di acquisto qualifica espressamente il terreno come pertinenza del fabbricato,
e le planimetrie confermano la destinazione a giardino. Inoltre, il Comune stesso ha riconosciuto l'esenzione per l'abitazione principale, ma ha erroneamente tassato separatamente il terreno, in contraddizione con la normativa e con la prassi consolidata.
Va rilevato inoltre che la soppressione della Daticatastali_1 e l'accorpamento alla Daticatastali_2, avvenuti nel 2023 e conclusi nel 2024 con l'unificazione catastale, costituiscono ulteriore conferma della natura pertinenziale del terreno sin dall'origine.
Alla luce di quanto espresso gli impugnati avvisi risultano emessi in assenza del presupposto impositivo e devono essere annullati. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono quantificate in Euro 280,00 olte oneri di legge ed alla refusione del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Montelibretti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 280,00 olte oneri di legge ed alla refusione del CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
GI HE
(digitalmente firmato)