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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno
2024 promossa da
, elettivamente domiciliata in Parma, via Giuditta Sidoli n. 57, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Annalisa Poli, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
CP_1
- Resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato in via telematica, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Remas (Albania) in data 28/3/1996 con
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno, al n.38 CP_1
P.2 S. C anno 2018), dalla cui unione erano nati tre figli, , ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, anche questi ormai maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente, e , nato il [...], ancora minore di età. Per_2
1 Assumeva la ricorrente che il Tribunale di Parma, con decreto del 18/10/2021, depositato il
26/10/2021, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi, senza ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Sicché, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970, sussistevano i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, chiedeva l'affidamento Parte_1
condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà del padre Per_2
di incontrarlo e tenerlo con sé a week end alternati;
un giorno a settimana nella settimana in cui il minore avrebbe trascorso il week end con il padre e due giorni a settimana nella settimana in cui il figlio avrebbe trascorso il week end con la madre;
quindici giorni durante le vacanze estive;
durante le festività natalizie e pasquali in maniera alternata con l'altro genitore.
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, insisteva per la conferma del contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, e domandava, inoltre, che fosse a lei riconosciuto nella sua interezza l'assegno unico per il figlio.
All'udienza del 21/11/2024, il Giudice delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, nonostante la ritualità della notifica.
Con ordinanza riservata del 13/12/2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni previste in sede di separazione, posto che dal ricorso non emergevano circostanze nuove tali da giustificare la modifica del regime di affidamento condiviso del figlio minore , della sua collocazione prevalente presso la madre e delle statuizioni economiche Per_2 previste negli accordi di separazione omologati dal Tribunale. Inoltre, disponeva l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali di Colorno in ordine alle condizioni personali e familiari del minore nonché l'acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tramite l'Agenzia delle Entrate di Parma, della documentazione reddituale del convenuto.
Il processo si svolgeva in contumacia del resistente.
All'udienza del 7/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti
2 sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del 18/10/2021.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Sull'affidamento e sulla collocazione del minore (nato il [...]). Per_2
La relazione dei Servizi Sociali di Colorno fornisce un quadro esaustivo della situazione del minore
, ormai prossimo al compimento del quindicesimo anno di età. I Servizi Sociali, dopo aver Per_2
condotto approfonditi colloqui con entrambi i genitori e con il minore stesso, hanno concluso che
"la modalità di affido più congrua sia quella dell'affido condiviso con collocamento presso la madre". Tali conclusioni si fondano sia sulla positiva raffigurazione dei genitori offerta dal minore nei corsi dei colloqui sia sulla manifesta adeguatezza dimostrata dalle parti, avendo entrambe dimostrato di possedere buone risorse e competenze genitoriali. Nella relazione, la madre viene descritta come figura di riferimento stabile che "è stata in grado di garantire al minore un adeguato contesto familiare e di crescita", mentre il padre viene definito "un bravo padre" dalla stessa madre, riconoscendogli "il ruolo positivo avuto nella crescita dei tre figli". Il figlio ha espresso serenità rispetto all'attuale organizzazione familiare, riferendo di essere sempre contento di andare dal padre.
Il minore vive stabilmente presso il domicilio materno in Via Sette Fratelli Cervi n.1, Colorno, insieme ai fratelli maggiorenni. La casa rappresenta l'habitat familiare consolidato del minore e la madre ha garantito continuità educativa e stabilità emotiva.
Pertanto, sulla base dei predetti elementi deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, che è apparsa in grado di Persona_3
garantire al minore un adeguato contesto familiare e di crescita.
Per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra padre e figlio, dalla relazione dei Servizi Sociali emerge che il resistente incontra il figlio liberamente, con preavvisi minimi e senza rispettare gli accordi di separazione. Lo stesso resistente ha riferito ai Servizi Sociali che tale modalità di frequentazione è conforme al suo stile di vita e alle sue necessità, mostrandosi fermamente contrario ad una rigida calendarizzazione delle giornate degli incontri, poiché la sua attività di autotrasportatore lo porta ad avere turni molti variabili e difficilmente prevedibili e inoltre perché ritiene di aver diritto di incontrare il figlio quando vuole, senza imposizioni esterne. Anche a parere
3 della ricorrente sarebbe inutile programmare un calendario fisso perché il marito non lo rispetterebbe sia per motivi oggettivi di lavoro sia per mancanza di volontà in tale senso. La ricorrente ha comunque espresso il desiderio di poter contare maggiormente sul marito in termini di cogestione del minore, chiedendo pertanto una maggiore presenza del padre nella quotidianità.
I Servizi hanno concluso affermando che "non sia utile ed opportuno prevedere una regolamentazione degli incontri con giorni fissi e cadenzati, ritenendo più sensato e realistico mantenere l'attuale organizzazione in forma libera ed elastica".
Questo Tribunale ritiene opportuno in ogni caso stabilire un regime di frequentazione che garantisca effettivamente il diritto del minore alla bigenitorialità e consenta alla ricorrente di poter contare sull'ex marito in termini di cogestione del figlio, e ciò al fine di assicurare una presenza paterna più costante e prevedibile nella vita del minore.
Pertanto, conformemente alle richieste articolate dalla ricorrente in sede di costituzione, deve essere disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, nel rispetto degli impegni di studio, di svago e sportivi dello stesso, secondo il seguente calendario:
-a week end alternati da sabato, all'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 di sabato) fino alla domenica sera ore 21 quando lo riporterà presso la madre.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà anche un giorno della settimana dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) e fino all'indomani mattina quando si preoccuperà di riportarlo a scuola (o presso la madre, nel periodo non scolastico).
Invece, nella settimana in cui non il padre non terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) per ivi riportarlo l'indomani mattina, o presso la madre. I giorni infrasettimanali saranno concordati di volta in volta tra i genitori cercando di rispettare una calendarizzazione di mese in mese in modo da non creare disagio al minore;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di almeno due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il 30 aprile. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari, mentre il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme al figlio;
-durante le vacanze natalizie, il figlio passerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa e così pure l'ultimo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa;
4 - durante le vacanze pasquali, il figlio passerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa;
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ogni anno il minore, oltre alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il disposto dell'art. 337-sexies c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela degli stessi. Pertanto, nel caso di specie, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata a che peraltro è anche proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile.
Sul mantenimento del figlio Per_2
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di , si rileva quanto segue. Per_2
L'ordinanza assunta dal Giudice delegato in data 13/12/2024 ha mantenuto il contributo paterno per il figlio nella misura fissata in sede di separazione, pari ad euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle predette statuizioni economiche.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti, che consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento del figlio e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Quanto alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti emerge che la quale Parte_1 lavora come operaia, ha percepito un reddito annuo netto pari a euro 11.789,00 nell'anno di imposta
2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 982,00) e pari a euro 15.735,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.311,25).
La ricorrente vive, unitamente al minore e agli altri due figli maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti, presso l'immobile adibito a casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per il cui acquisto ha contratto un mutuo ipotecario dell'importo di euro 96.000,00, con rate di rimborso pari a euro 591,60 (il mutuo verrà a scadere il 30/6/2034).
Quanto al resistente, dalle informazioni acquisite tramite dall'Agenzia delle Entrate emerge che
, autotrasportatore, ha dichiarato un reddito annuo netto pari a euro 24.468,69 CP_1 nell'anno di imposta 2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.039,00), pari a euro 22.800,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi,
5 pari a euro 1.900,00) e pari a euro 21.852,42 nell'anno di imposta 2023 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.821,00).
Vive in una casa, sita in aperta campagna, condotta in locazione. I Servizi Sociali hanno evidenziato, nella relazione inviata, che l'alloggio si presenta come una abitazione “abbastanza spoglia”.
Ciò precisato, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio che sia equo confermare a carico di , a far data dalla domanda (maggio 2024), CP_1
l'obbligo di corrispondere a un contributo di mantenimento per il figlio nella Parte_1 Per_2
misura richiesta dalla ricorrente, pari a euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, sul c/c intestato alla medesima Parte_1
Il resistente dovrà altresì contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore, come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
6 programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
7 corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito nella misura del Per_2
8 100% da stante la collocazione prevalente del ragazzo presso la madre. Parte_1
Sulle spese di lite.
La soccombenza del resistente giustifica la condanna dello stesso alla totale rifusione, a favore della ricorrente, delle spese di lite da questa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Remas (Albania) in data 28/3/1996 dai coniugi e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Colorno, al n.38 P.2 S. C anno 2018);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sè, nel rispetto degli impegni di studio, di svago e sportivi del figlio, secondo il seguente calendario:
-a week end alternati da sabato, all'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 di sabato) fino alla domenica sera ore 21 quando lo riporterà presso la madre.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé il figlio nel week end, lo terrà anche un giorno della settimana dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) e fino all'indomani mattina quando si preoccuperà di riportarlo a scuola (o presso la madre, nel periodo non scolastico). Invece, nella settimana in cui non il padre non terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) per ivi riportarlo l'indomani mattina, o presso la madre. I giorni infrasettimanali saranno concordati di volta in volta tra i genitori cercando di rispettare una calendarizzazione di mese in mese in modo da non creare disagio al minore;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di almeno due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il 30 aprile.
In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari mentre il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme al figlio.
-durante le vacanze natalizie, il figlio passerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa e così pure ad anni alterni l'ultimo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa;
9 - durante le vacanze pasquali, il figlio ad anni alterni passerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa;
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ogni anno il minore, oltre alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre.
4) Assegna la casa coniugale a quale genitore prevalentemente collocatario del Parte_1
figlio minore;
5) Pone a carico di , a far data dal mese di maggio 2024, l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro il giorno quindici di ogni mese, un contributo di mantenimento per il figlio Parte_1
nella misura di euro 300,00 mensili indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come specificamente elencate in parte motiva.
6) Dispone che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito nella misura del 100% da Per_2
Parte_1
7) Condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida nella somma di euro 98,00 per anticipazioni e in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore – estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno
2024 promossa da
, elettivamente domiciliata in Parma, via Giuditta Sidoli n. 57, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Annalisa Poli, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
CP_1
- Resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato in via telematica, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Remas (Albania) in data 28/3/1996 con
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno, al n.38 CP_1
P.2 S. C anno 2018), dalla cui unione erano nati tre figli, , ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, anche questi ormai maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente, e , nato il [...], ancora minore di età. Per_2
1 Assumeva la ricorrente che il Tribunale di Parma, con decreto del 18/10/2021, depositato il
26/10/2021, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi, senza ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Sicché, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970, sussistevano i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, chiedeva l'affidamento Parte_1
condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà del padre Per_2
di incontrarlo e tenerlo con sé a week end alternati;
un giorno a settimana nella settimana in cui il minore avrebbe trascorso il week end con il padre e due giorni a settimana nella settimana in cui il figlio avrebbe trascorso il week end con la madre;
quindici giorni durante le vacanze estive;
durante le festività natalizie e pasquali in maniera alternata con l'altro genitore.
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, insisteva per la conferma del contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, e domandava, inoltre, che fosse a lei riconosciuto nella sua interezza l'assegno unico per il figlio.
All'udienza del 21/11/2024, il Giudice delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, nonostante la ritualità della notifica.
Con ordinanza riservata del 13/12/2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni previste in sede di separazione, posto che dal ricorso non emergevano circostanze nuove tali da giustificare la modifica del regime di affidamento condiviso del figlio minore , della sua collocazione prevalente presso la madre e delle statuizioni economiche Per_2 previste negli accordi di separazione omologati dal Tribunale. Inoltre, disponeva l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali di Colorno in ordine alle condizioni personali e familiari del minore nonché l'acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tramite l'Agenzia delle Entrate di Parma, della documentazione reddituale del convenuto.
Il processo si svolgeva in contumacia del resistente.
All'udienza del 7/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti
2 sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del 18/10/2021.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Sull'affidamento e sulla collocazione del minore (nato il [...]). Per_2
La relazione dei Servizi Sociali di Colorno fornisce un quadro esaustivo della situazione del minore
, ormai prossimo al compimento del quindicesimo anno di età. I Servizi Sociali, dopo aver Per_2
condotto approfonditi colloqui con entrambi i genitori e con il minore stesso, hanno concluso che
"la modalità di affido più congrua sia quella dell'affido condiviso con collocamento presso la madre". Tali conclusioni si fondano sia sulla positiva raffigurazione dei genitori offerta dal minore nei corsi dei colloqui sia sulla manifesta adeguatezza dimostrata dalle parti, avendo entrambe dimostrato di possedere buone risorse e competenze genitoriali. Nella relazione, la madre viene descritta come figura di riferimento stabile che "è stata in grado di garantire al minore un adeguato contesto familiare e di crescita", mentre il padre viene definito "un bravo padre" dalla stessa madre, riconoscendogli "il ruolo positivo avuto nella crescita dei tre figli". Il figlio ha espresso serenità rispetto all'attuale organizzazione familiare, riferendo di essere sempre contento di andare dal padre.
Il minore vive stabilmente presso il domicilio materno in Via Sette Fratelli Cervi n.1, Colorno, insieme ai fratelli maggiorenni. La casa rappresenta l'habitat familiare consolidato del minore e la madre ha garantito continuità educativa e stabilità emotiva.
Pertanto, sulla base dei predetti elementi deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, che è apparsa in grado di Persona_3
garantire al minore un adeguato contesto familiare e di crescita.
Per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra padre e figlio, dalla relazione dei Servizi Sociali emerge che il resistente incontra il figlio liberamente, con preavvisi minimi e senza rispettare gli accordi di separazione. Lo stesso resistente ha riferito ai Servizi Sociali che tale modalità di frequentazione è conforme al suo stile di vita e alle sue necessità, mostrandosi fermamente contrario ad una rigida calendarizzazione delle giornate degli incontri, poiché la sua attività di autotrasportatore lo porta ad avere turni molti variabili e difficilmente prevedibili e inoltre perché ritiene di aver diritto di incontrare il figlio quando vuole, senza imposizioni esterne. Anche a parere
3 della ricorrente sarebbe inutile programmare un calendario fisso perché il marito non lo rispetterebbe sia per motivi oggettivi di lavoro sia per mancanza di volontà in tale senso. La ricorrente ha comunque espresso il desiderio di poter contare maggiormente sul marito in termini di cogestione del minore, chiedendo pertanto una maggiore presenza del padre nella quotidianità.
I Servizi hanno concluso affermando che "non sia utile ed opportuno prevedere una regolamentazione degli incontri con giorni fissi e cadenzati, ritenendo più sensato e realistico mantenere l'attuale organizzazione in forma libera ed elastica".
Questo Tribunale ritiene opportuno in ogni caso stabilire un regime di frequentazione che garantisca effettivamente il diritto del minore alla bigenitorialità e consenta alla ricorrente di poter contare sull'ex marito in termini di cogestione del figlio, e ciò al fine di assicurare una presenza paterna più costante e prevedibile nella vita del minore.
Pertanto, conformemente alle richieste articolate dalla ricorrente in sede di costituzione, deve essere disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, nel rispetto degli impegni di studio, di svago e sportivi dello stesso, secondo il seguente calendario:
-a week end alternati da sabato, all'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 di sabato) fino alla domenica sera ore 21 quando lo riporterà presso la madre.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà anche un giorno della settimana dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) e fino all'indomani mattina quando si preoccuperà di riportarlo a scuola (o presso la madre, nel periodo non scolastico).
Invece, nella settimana in cui non il padre non terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) per ivi riportarlo l'indomani mattina, o presso la madre. I giorni infrasettimanali saranno concordati di volta in volta tra i genitori cercando di rispettare una calendarizzazione di mese in mese in modo da non creare disagio al minore;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di almeno due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il 30 aprile. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari, mentre il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme al figlio;
-durante le vacanze natalizie, il figlio passerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa e così pure l'ultimo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa;
4 - durante le vacanze pasquali, il figlio passerà ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa;
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ogni anno il minore, oltre alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il disposto dell'art. 337-sexies c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela degli stessi. Pertanto, nel caso di specie, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata a che peraltro è anche proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile.
Sul mantenimento del figlio Per_2
Quanto alla regolamentazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento di , si rileva quanto segue. Per_2
L'ordinanza assunta dal Giudice delegato in data 13/12/2024 ha mantenuto il contributo paterno per il figlio nella misura fissata in sede di separazione, pari ad euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle predette statuizioni economiche.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento delle complessive disponibilità economiche delle parti, che consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento del figlio e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascuno di loro può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Quanto alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti emerge che la quale Parte_1 lavora come operaia, ha percepito un reddito annuo netto pari a euro 11.789,00 nell'anno di imposta
2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 982,00) e pari a euro 15.735,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.311,25).
La ricorrente vive, unitamente al minore e agli altri due figli maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti, presso l'immobile adibito a casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per il cui acquisto ha contratto un mutuo ipotecario dell'importo di euro 96.000,00, con rate di rimborso pari a euro 591,60 (il mutuo verrà a scadere il 30/6/2034).
Quanto al resistente, dalle informazioni acquisite tramite dall'Agenzia delle Entrate emerge che
, autotrasportatore, ha dichiarato un reddito annuo netto pari a euro 24.468,69 CP_1 nell'anno di imposta 2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.039,00), pari a euro 22.800,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi,
5 pari a euro 1.900,00) e pari a euro 21.852,42 nell'anno di imposta 2023 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.821,00).
Vive in una casa, sita in aperta campagna, condotta in locazione. I Servizi Sociali hanno evidenziato, nella relazione inviata, che l'alloggio si presenta come una abitazione “abbastanza spoglia”.
Ciò precisato, tenuto conto delle complessive condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio che sia equo confermare a carico di , a far data dalla domanda (maggio 2024), CP_1
l'obbligo di corrispondere a un contributo di mantenimento per il figlio nella Parte_1 Per_2
misura richiesta dalla ricorrente, pari a euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, sul c/c intestato alla medesima Parte_1
Il resistente dovrà altresì contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore, come di seguito elencate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
6 programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
7 corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito nella misura del Per_2
8 100% da stante la collocazione prevalente del ragazzo presso la madre. Parte_1
Sulle spese di lite.
La soccombenza del resistente giustifica la condanna dello stesso alla totale rifusione, a favore della ricorrente, delle spese di lite da questa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Remas (Albania) in data 28/3/1996 dai coniugi e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Colorno, al n.38 P.2 S. C anno 2018);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colorno (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sè, nel rispetto degli impegni di studio, di svago e sportivi del figlio, secondo il seguente calendario:
-a week end alternati da sabato, all'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 di sabato) fino alla domenica sera ore 21 quando lo riporterà presso la madre.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé il figlio nel week end, lo terrà anche un giorno della settimana dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) e fino all'indomani mattina quando si preoccuperà di riportarlo a scuola (o presso la madre, nel periodo non scolastico). Invece, nella settimana in cui non il padre non terrà con sé il figlio nel weekend, lo terrà due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, dall'uscita della scuola (e nel periodo non scolastico, dalle ore 10 del giorno stabilito) per ivi riportarlo l'indomani mattina, o presso la madre. I giorni infrasettimanali saranno concordati di volta in volta tra i genitori cercando di rispettare una calendarizzazione di mese in mese in modo da non creare disagio al minore;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di almeno due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il 30 aprile.
In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la madre avrà diritto di scelta negli anni dispari mentre il padre in quelli pari. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme al figlio.
-durante le vacanze natalizie, il figlio passerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa e così pure ad anni alterni l'ultimo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa;
9 - durante le vacanze pasquali, il figlio ad anni alterni passerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa;
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ogni anno il minore, oltre alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre.
4) Assegna la casa coniugale a quale genitore prevalentemente collocatario del Parte_1
figlio minore;
5) Pone a carico di , a far data dal mese di maggio 2024, l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro il giorno quindici di ogni mese, un contributo di mantenimento per il figlio Parte_1
nella misura di euro 300,00 mensili indicizzati ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come specificamente elencate in parte motiva.
6) Dispone che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito nella misura del 100% da Per_2
Parte_1
7) Condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida nella somma di euro 98,00 per anticipazioni e in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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