Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/03/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2025, proposto da
RI TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4424/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 04.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23413/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RI BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 27 novembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015 per due annualità, come meglio indicato nella sentenza ottemperanda, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 24 giugno 2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto ex adverso con atto di stile in data 3 dicembre 2025.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 004 e segg. della produzione di parte ricorrente).
La sentenza risulta passata in giudicato (cfr. all. 003 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
All’esito l’amministrazione vorrà tempestivamente depositare la prova dell’avvenuto adempimento esclusivamente mediante documentazione conforme alla disposizioni sul p.a.t..
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, direttamente o avvalendosi degli uffici competenti, sotto la sua responsabilità, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Va accolta, inoltre, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.
L’astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri; I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all’amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia-limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2., ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà il nominato Commissario ad acta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura reputata congrua (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025), tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a 1.000 euro) e della riduzione dell’importo del 50% (trattandosi di ricorso di natura seriale, come dimostrato dall’odierno ruolo di udienza, nel quale possono annoverarsi diverse decine di ricorsi analoghi, aventi ad oggetto ottemperanze a sentenze relative a “carta docenti”, di cui molti a patrocinio dello stesso difensore impegnato nel contenzioso all’esame), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI BR |
IL SEGRETARIO