Decreto presidenziale 17 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2021, proposto da OR CI CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Valentina Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
- il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di CH OR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. 915 del 10 giugno 2021 del Comune di Caltanissetta;
- della Determinazione dirigenziale n. 929 del 14 giugno 2021 del Comune di Caltanissetta;
- delle relative proposte di determinazione di cui ai superiori punti 1 e 2;
- della nota del 23 settembre 2021 di rigettato dell’istanza di annullamento in autotutela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti la memoria di costituzione in giudizio e i relativi allegati del Comune di Caltanissetta;
Visto il decreto presidenziale interlocutorio n. 114 del 17/04/2025;
Viste le memorie difensive e di replica,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna TA;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, OR CI CA ha impugnato le determinazioni dirigenziali nn. 915 del 10 giugno 2021 e 929 del 14 giugno 2021, con le quali il Comune di Caltanissetta ha disposto, rispettivamente, l’esecuzione di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche in sito e le relative prove di laboratorio sui materiali prelevati nell’area di via Padre Vincenzo Scuderi; sono altresì impugnati l’atto di rigetto dell’istanza di autotutela del 23 settembre 2021 e gli atti presupposti e connessi, ove lesivi.
La vicenda trae origine dal contenzioso civile promosso da CH OR quale proprietaria dell’immobile sito a valle dei complessi edilizi denominati “MG Immobiliare – Via Santo Spirito 17” e “Il Cavaliere”, interessato da dissesti, nell’ambito del quale sono stati instaurati l’accertamento tecnico preventivo n. 1871/2017 e il successivo giudizio di merito ex art. 702- bis c.p.c., entrambi dinanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.
Nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, erano stati individuati, quali possibili soggetti responsabili delle criticità riscontrate, il condominio del complesso edilizio denominato “MG Immobiliare – Via Santo Spirito 17”, quale ente di gestione delle parti comuni delle unità immobiliari poste a monte dell’immobile di proprietà di CH OR, e i singoli comproprietari delle villette, fra cui l’odierno ricorrente, all’epoca proprietario della quota del 50% di una delle unità immobiliari interessate.
In data 26 novembre 2020, OR CI CA ha ceduto la propria quota di proprietà dell’unità immobiliare all’altra comproprietaria IN CA, già sua moglie, cessando da tale data di essere proprietario e condomino. La cessione è anteriore sia all’adozione, sia alla notificazione, delle determinazioni dirigenziali oggetto del presente giudizio.
Parallelamente allo svolgimento del contenzioso civile, il Comune di Caltanissetta avviava una serie di procedimenti amministrativi finalizzati a fronteggiare le criticità accertate nel sistema di drenaggio delle acque meteoriche insistente sull’area interessata. In tale contesto, veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020, con la quale venivano imposti al Condominio e ai “proprietari delle unità immobiliari” obblighi immediati di adeguamento del sistema idraulico, con previsione di intervento sostitutivo in danno in caso di inottemperanza.
Successivamente, nonostante la sospensione cautelare della determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020 disposta da questo Tribunale in altro giudizio, il Comune di Caltanissetta adottava le determinazioni dirigenziali nn. 915 del 10 giugno 2021 e 929 del 14 giugno 2021, qualificando le attività ivi previste come intervento sostitutivo in danno dei soggetti ritenuti “inadempienti” rispetto alla predetta determinazione n. 1837 del 2020. Tali determinazioni individuavano quali destinatari il condominio predetto, la società Edil La Paglia e “i proprietari delle unità immobiliari dei complessi MG Immobiliare e Il Cavaliere, nonché i controinteressati dell’ATP e del ricorso ex art. 702- bis c.p.c.”, includendo espressamente OR CI CA al quale gli atti venivano notificati individualmente.
Avverso tali determinazioni, il ricorrente proponeva istanza di annullamento in autotutela, rappresentando di non essere più proprietario dell’immobile sin dal 26 novembre 2020, di non avere mai ricevuto la determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020 e di non poter essere considerato soggetto passivamente obbligato rispetto a provvedimenti fondati sulla titolarità del bene e su un obbligo presupposto successivo alla vendita.
Il Comune di Caltanissetta rigettava l’istanza con nota del 23 settembre 2021, ritenendo irrilevante la cessione della proprietà e sostenendo che il ricorrente fosse comunque controinteressato nei predetti giudizi civili.
Con il ricorso è dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo, rubricato “Erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di legittimazione passiva”, il ricorrente deduce che il Comune di Caltanissetta lo avrebbe erroneamente individuato quale soggetto obbligato a sostenere i costi e a subire l’intervento sostitutivo disposto con le determinazioni dirigenziali n. 915 del 10 giugno 2021 e n. 929 del 14 giugno 2021, nonostante egli avesse già trasferito la propria quota di comproprietà dell’immobile in data 26 novembre 2020. Poiché tali determinazioni individuano come destinatari “i proprietari delle unità immobiliari” ritenuti inadempienti nell’ambito della determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020, tale qualificazione soggettiva sarebbe erronea, trattandosi di atto presupposto successivo alla vendita e non notificato nei suoi confronti, ma solo al condominio in persona dell’amministratore.
Sarebbe pertanto illogico qualificare come inottemperante un soggetto che non era più proprietario, non faceva più parte del Condominio e non aveva alcun potere di intervento sulle parti immobiliari interessate. Richiama, infine, il rigetto dell’istanza di autotutela del 23 settembre 2021, con cui lo stesso Comune ha riconosciuto il mutato assetto proprietario, pur ritenendolo privo di rilievo nonostante che la titolarità del bene costituirebbe presupposto essenziale dell’obbligo imposto.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Erronea motivazione”, il ricorrente censura la qualificazione di “inadempiente” attribuitagli dall’Amministrazione comunale, deducendo che tale contestazione sarebbe stata formulata senza previa comunicazione e senza che egli avesse ricevuto la determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020, dalla quale l’inottemperanza dovrebbe discendere. La motivazione degli atti impugnati sarebbe quindi fondata su un presupposto di fatto inesistente, rappresentato dalla sua pretesa qualità di proprietario alla data delle determinazioni e dall’imputazione di obblighi relativi a immobili ormai estranei alla sua sfera giuridica, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e buon andamento e difetto di istruttoria sulla reale situazione proprietaria.
Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente deduce che le determinazioni impugnate, pur adottate in forma dirigenziale, avrebbero natura sostanzialmente contingibile e urgente, in violazione degli artt. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’ordinanza cautelare n. 173 del 2021, che riserverebbero tali poteri al Sindaco. In ogni caso, deduce l’assenza dei presupposti di urgenza, trattandosi di attività istruttorie programmate e di lunga durata, prive di un pericolo attuale per la pubblica incolumità.
Il Comune di Caltanissetta, costituitosi in giudizio, con successiva memoria del 25 novembre 2025, ha eccepito preliminarmente la formazione del giudicato esterno, richiamando le precedenti sentenze della I sezione di questo TAR e del CGARS relative alla medesima area e alla stessa determinazione dirigenziale n.1837/2020 (ricorsi R.G. 291/2021 e 230/2021, sentenze nn. 929 e 930/2022, confermate dal CGARS con sentenza n. 477/2024), sostenendo che le questioni sollevate sarebbero già state definite in quelle sedi.
In subordine, afferma che la qualità di proprietario del ricorrente discenderebbe dall’originario atto di acquisto del 2011 e che il ricorrente sarebbe rimasto obbligato in virtù della convenzione di lottizzazione ivi richiamata, indipendentemente dalla successiva alienazione.
Il ricorrente, con memoria di replica, ha contestato tali deduzioni, evidenziando che la legittimazione passiva sarebbe collegata all’attuale titolarità del bene e che gli obblighi asseritamente discendenti dalla convenzione di lottizzazione non persistono a seguito della perdita della proprietà, tanto più che la convenzione del 2007 era comunque scaduta nel 2017. Sottolinea inoltre che la notifica della determinazione dirigenziale n. 1837/2020 al solo amministratore condominiale non potrebbe considerarsi valida nei confronti dei singoli, specie di chi non era più condomino.
Infine, il ricorrente insiste sull’assenza di un nesso oggettivo che possa giustificare la sua inclusione tra i soggetti “inadempienti”, posto che tutti gli atti presuppongono la titolarità della proprietà quale unico fondamento degli obblighi imposti.
La controinteressata CH OR, alla quale il ricorso risulta notificato in data 4 ottobre 2021, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dal Comune di Caltanissetta, fondata sulle sentenze di questo Tribunale, sez. I, nn. 929 e 930 del 2022, confermate dal CGARS con sentenza n. 477 del 2024.
Le sentenze richiamate dall’Amministrazione comunale resistente risultano pronunciate in giudizi promossi dal Condominio e dalla società Edil La Paglia, aventi ad oggetto la legittimità della determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020 e degli atti consequenziali, sotto profili inerenti all’esercizio del potere amministrativo nei confronti di tali soggetti.
Tali giudizi non vedono quale parte OR CI CA, né risultano riferibili alla sua posizione soggettiva, che è distinta e autonoma rispetto a quella del condominio e della società Edil La Paglia, essendo fondata su un diverso titolo di legittimazione e su presupposti di fatto e di diritto peculiari, che in questo giudizio è azionata sotto profili attinenti alla cessazione della titolarità del bene anteriormente all’adozione e alla notificazione degli atti qui impugnati.
Difetta pertanto l’identità soggettiva tra i giudizi, che costituisce requisito per l’operatività del giudicato esterno, unitamente all’identità di petitum e di causa petendi .
Né può ritenersi che il giudicato formatosi nei confronti di altri destinatari degli atti amministrativi sia automaticamente estensibile al ricorrente, atteso che l’accertamento compiuto nelle sentenze invocate non ha ad oggetto una questione comune ed inscindibile, ma riguarda la legittimità degli atti con riferimento a posizioni giuridiche soggettive diverse e non sovrapponibili.
In particolare, le questioni dedotte nel presente giudizio – relative alla legittimazione passiva del ricorrente, alla sua qualità di proprietario al momento dell’adozione degli atti e alla conseguente imputabilità degli obblighi imposti – non risultano esaminate, né decise nei giudizi definiti con le pronunce richiamate dall’Amministrazione.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per l’operatività del giudicato esterno, che non è opponibile al ricorrente e non preclude l’esame nel merito delle censure dedotte.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di legittimazione passiva rispetto alle determinazioni impugnate, è fondato.
Dalla documentazione agli atti risulta, in modo non contestato, che il ricorrente ha alienato la quota di proprietà dell’unità immobiliare sita nel complesso “MG Immobiliare – Via Santo Spirito 17” in data 26 novembre 2020, prima dell’adozione delle due determinazioni dirigenziali nn. 915 del 10 giugno 2021 e 929 del 14 giugno 2021, e della presupposta determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020.
A partire dalla data della predetta compravendita - avvenuta nell’ambito della definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con IN CA, già pronunciato dal Tribunale di Caltanissetta nel 2018 - il ricorrente ha cessato di essere proprietario, condomino e soggetto tenuto – in quanto titolare di una posizione reale – all’adempimento di obblighi incidenti sulla gestione, manutenzione e adeguamento del sistema di drenaggio dell’intero complesso edilizio.
Il Comune resistente ha tuttavia qualificato il ricorrente come “proprietario inadempiente” e lo ha inserito tra i destinatari degli interventi sostitutivi “in danno”, in ragione del fatto che egli risultava tra i controinteressati del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo n.1871/2017 e del giudizio ex art. 702- bis c.p.c., azionati da CH OR.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Il mero coinvolgimento in un procedimento civile per fatti verificatisi quando il ricorrente era comproprietario non consente di cristallizzare indefinitamente la sua posizione giuridica nel senso voluto dall’Amministrazione comunale resistente nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi, né consente di imputargli in via automatica obblighi attuali che presuppongono la titolarità attuale del bene.
La legittimazione passiva rispetto ad atti amministrativi che impongono obblighi di facere , o che prefigurano interventi sostitutivi su beni privati, è infatti strettamente ancorata all’attuale proprietà o detenzione qualificata del bene su cui l’Amministrazione comunale interviene.
Riguardo alla natura degli ordini impugnati, va osservato che questi non si limitano a una mera attività istruttoria o conoscitiva, ma impongono obblighi di facere e prevedono espressamente l’esecuzione d’ufficio con imputazione dei relativi costi “in danno” dei soggetti individuati come destinatari. Si tratta, dunque, di atti autoritativi che incidono direttamente sulla sfera giuridica dei privati, fondati sulla titolarità di un rapporto reale con il bene e proprio per tale ragione, la legittimazione passiva rispetto a tali ordini non può che essere ancorata all’attuale titolarità del bene immobile trattandosi di obblighi che ne presuppongono la disponibilità giuridica e materiale e che, per loro natura, non possono gravare su soggetti che abbiano definitivamente cessato ogni rapporto reale con esso.
Per completezza, può essere richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale in materia di convenzioni urbanistiche e di opere di urbanizzazione gli obblighi ivi previsti hanno natura di obbligazioni propter rem , in quanto connessi alla titolarità del diritto reale sul fondo, sicché essi si trasferiscono all’avente causa con il trasferimento della proprietà e cessano nei confronti dell’alienante; ne discende che l’individuazione del soggetto obbligato avviene esclusivamente in base alla titolarità attuale del bene inciso dall’intervento amministrativo.
Ciò premesso, nel caso di specie, assume rilievo l’atto di acquisto dell’unità immobiliare stipulato dal ricorrente in data 10 agosto 2011, prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione comunale, dal quale risulta che gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione erano espressamente riferiti al lottizzante e ai suoi aventi causa ed erano destinati a gravare sugli acquirenti “in proprio”, con impegno diretto ad osservarne le clausole e ad assumerne gli effetti formali e sostanziali. Dall’atto emerge, altresì, che tali obblighi avevano ad oggetto la manutenzione delle opere di urbanizzazione interne fino alla loro eventuale cessione al Comune, senza alcuna previsione di responsabilità solidale o di permanenza degli obblighi in capo all’alienante una volta trasferita la proprietà.
Ne consegue che, secondo la stessa disciplina negoziale richiamata dall’Amministrazione, nella vicenda in esame gli obblighi manutentivi connessi alla convenzione urbanistica seguono la titolarità del bene e non la persona del proprietario originario, con esclusione di ogni possibilità di imputare obblighi amministrativi attuali a soggetti che abbiano legittimamente dismesso la proprietà.
A ciò va aggiunto che nell’atto di compravendita del 26 novembre 2020 stipulato tra gli ex coniugi non risulta presente alcuna clausola di accollo, né di responsabilità solidale del ricorrente quale venditore, con riguardo a obblighi manutentivi o ad oneri verso l’Amministrazione comunale.
In particolare, l’atto si limita a prevedere, in via generale, il trasferimento del bene “con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessioni e pertinenze” e la consegna “libero da pesi e vincoli, nonché da arretrati”, senza alcun richiamo specifico agli obblighi urbanistici o di manutenzione oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che, con evidenza, l’atto negoziale non contiene pattuizioni idonee a fondare una permanenza di obblighi in capo all’alienante.
Il Comune di Caltanissetta avrebbe dunque dovuto – e potuto – rivolgere i propri ordini al soggetto che, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati risultava titolare del diritto di proprietà sull’immobile, essendo tale dato agevolmente accertabile nell’ambito dell’ordinaria attività istruttoria anche in sede di autotutela così come sollecitata dal ricorrente.
Né è possibile condividere l’argomento secondo cui il ricorrente dovrebbe considerarsi obbligato in virtù della convenzione di lottizzazione del 2007.
A prescindere dalla questione, dedotta dal ricorrente, della durata temporale della convenzione di lottizzazione - la quale non risulta però documentalmente accertata in atti - tale convenzione, comunque, non giustifica la permanenza di obblighi in capo a chi ha legittimamente cessato la proprietà del bene gravato.
Neppure può assumere rilievo la circostanza, opposta dal Comune, che la trascrizione dell’atto di vendita sia avvenuta il 16 dicembre 2020, successivamente all’adozione della presupposta determinazione dirigenziale n. 1837 del 4 dicembre 2020 (non notificata al ricorrente).
La trascrizione immobiliare, ai sensi degli artt. 2643 ss. c.c., invero, assolve a una funzione di pubblicità dichiarativa, volta a regolare i rapporti tra soggetti privati e, in particolare, a dirimere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, secondo il criterio della priorità della trascrizione. Essa non incide, invece, sul momento di produzione degli effetti reali del contratto di trasferimento, che si producono tra le parti dal momento della stipula, né è destinata a disciplinare i rapporti autoritativi tra il privato e la pubblica amministrazione.
La trascrizione immobiliare non ha infatti la funzione di condizionare l’esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, la quale non è qualificabile come “terzo” ai sensi dell’art. 2644 c.c..
Nell’esercizio dei poteri amministrativi, l’Amministrazione non agisce quale soggetto che concorre sul piano civilistico con altri privati, ma quale autorità che incide unilateralmente su situazioni giuridiche soggettive, individuando il destinatario del provvedimento in base alla titolarità sostanziale del rapporto giuridico presupposto. In tale ambito, la trascrizione non svolge alcuna funzione costitutiva o legittimante, né può essere utilizzata per mantenere artificiosamente in capo a un soggetto una qualità giuridica ormai venuta meno.
Ammettere che l’Amministrazione possa fondare l’individuazione del destinatario dell’atto sulla sola risultanza formale dei registri immobiliari, prescindendo dalla effettiva titolarità del bene, significherebbe attribuire alla trascrizione una funzione che l’ordinamento non le riconosce, trasformandola da strumento di regolazione dei rapporti tra privati in criterio di imputazione di obblighi autoritativi.
In altre parole, la trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa e di tutela dei conflitti tra privati, mentre, per l’individuazione del destinatario dell’ordine amministrativo, rileva la titolarità sostanziale al momento dell’adozione, che può essere accertata anche aliunde, senza “vincolo” alla data di trascrizione.
Giova ricordare che, ad esempio in materia espropriativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli effetti reali degli atti autoritativi si producono direttamente per effetto della legge e non sono subordinati alla trascrizione, la quale assolve a una funzione di mera pubblicità nei rapporti tra privati e non incide sull’efficacia dell’atto amministrativo (Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2006, n. 3653).
Ne consegue che, ai fini dell’individuazione del legittimo destinatario di un ordine amministrativo incidente su un bene immobile, rileva la titolarità sostanziale del diritto al momento dell’adozione dell’atto, e non la data della trascrizione dell’atto di trasferimento.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, ne discende che dal momento del trasferimento della proprietà in data 26 novembre 2020, il ricorrente cedente non era più titolare del bene e non poteva essere considerato legittimato passivo di provvedimenti amministrativi adottati successivamente, né di atti presupposti che fondano obblighi di facere o interventi sostitutivi su un bene ormai estraneo alla sua sfera giuridica, restando irrilevante, a tali fini, la successiva trascrizione dell’atto di vendita.
A ulteriore rafforzamento di quanto esposto, va osservato che l’argomentazione, prospettata in via difensiva dall’Amministrazione, secondo cui il ricorrente sarebbe comunque onerato quale comproprietario negli anni in cui si sarebbero determinate le condizioni del dissesto, non è giuridicamente configurabile nell’ambito del presente rapporto amministrativo.
Gli obblighi imposti dagli atti impugnati non hanno natura sanzionatoria, né mirano a ricostruire un concorso causale nella formazione del pregiudizio, ma costituiscono obblighi di facere e oneri economici che presuppongono la titolarità attuale del bene.
Eventuali profili di responsabilità pregressa, potrebbero semmai rilevare esclusivamente nei rapporti privatistici tra venditore e acquirente, secondo gli ordinari rimedi civilistici (ad esempio, in tema di garanzia per vizi o gravi difetti dell’immobile o risarcimento, etc.), ma non possono essere fatti valere dall’Amministrazione al fine di legittimare l’imposizione di obblighi amministrativi nei confronti di chi non è più proprietario, né titolare di alcun potere dispositivo o materiale sull’immobile.
L’argomento difensivo, dunque, si porrebbe in contrasto con i principi di tipicità e legalità dell’azione amministrativa, e non è quindi idoneo a superare il vizio originario derivante dall’erronea individuazione del destinatario dell’atto.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l’Amministrazione lo abbia qualificato come “inadempiente” rispetto alla determinazione dirigenziale n. 1837/2020 senza che tale atto gli fosse stato notificato e nonostante esso fosse stato adottato dopo la cessione della quota di proprietà.
Il motivo, strettamente connesso al primo, è fondato e rafforza la conclusione sulla erronea individuazione del ricorrente quale destinatario degli atti impugnati.
L’ordine di cui alla determinazione dirigenziale n.1837/2020 imponeva ai singoli proprietari obblighi individuali di facere e comportava la possibile imputazione dei costi dell’intervento sostitutivo.
Un atto di tal natura doveva essere portato a conoscenza del diretto destinatario, non potendo la notifica all’amministratore condominiale surrogare la comunicazione agli ex proprietari non più facenti parte dell’ente di gestione.
La qualificazione di “inadempiente” risulta pertanto errata, poiché fondata su un atto non comunicato al ricorrente e sul presupposto, inesistente, della persistente proprietà.
Ciò integra violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di buon andamento e correttezza amministrativa.
3. La fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, aventi carattere dirimente in ordine alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente, consente, per ragioni di economia processuale, l’assorbimento delle altre censure proposte che, pertanto, non necessitano di scrutinio.
4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui incidono sulla posizione giuridica del ricorrente.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Caltanissetta nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti della parte privata intimata e non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni dirigenziali n. 915 del 10 giugno 2021 e n. 929 del 14 giugno 2021 nei confronti del ricorrente OR CI CA, e il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela del 23 settembre 2021.
Condanna il Comune di Caltanissetta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Spese irripetibili nei confronti di CH OR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente
Anna TA, Consigliere, Estensore
LI TE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna TA | CO NO |
IL SEGRETARIO