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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1554/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5534/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 SANZIONI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie depositate il 06/02/26
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
Il rappresentante di ADER si presenta alle 10.05 e insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 4/10/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250000376200, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO e notificatagli in data
23/7/2025,
nonché le cartelle di pagamento ivi richiamate n. 29320170033396687000, 29320180008140504000,
29320180023511376000, 29320190019748907000, 29320200049481083000, 29320200063491739000,
29320210053179840000, 29320210123559513000, 29320210144303866000, 29320220045636008000,
29320220057924944000, 29320220077063233001, 29320230005177650000, 29320230022635063000,
29320230035994820000, 29320240028064024000, 29320240058324002001,
nonché gli avvisi di accertamento esecutivi ivi richiamati identificati con i numeri TXDM00496 (rif. Interno
89313009937895002000) e TYS01A501971/2018 ri. Interno 89320016757645003000),
atti afferenti tributi vari (sanzioni Irpef anno 2007, l'Irpef per l'anno 2007, 2013 e 2017, i Diritti Camerali
Annuali per gli anni 2018 e 2020, la Tassa Automobilistica per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 2021, la AR / Tari per l'anno 2011 e 2012, 2014, 2015, 2016);
la comunicazione attiene anche ad atti (avvisi di addebito) che non sono oggetto di impugnazione in questa sede;
adduceva i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione;
2) omessa notifica degli atti prodromici;
3) prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi.
Con note depositate il 3/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 4/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
chiamava contestualmente in causa il Comune di Trecastagni, che però non si costituiva in giudizio.
Con memorie di replica depositate il 6/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso, la comunicazione impugnata è correttamente motivata in quanto richiama le norme di riferimento e gli estremi delle cartelle ed avvisi sottesi;
trattasi di tipico esempio di motivazione per relationem, che presuppone la corretta conoscenza degli atti prodromici richiamati;
attraverso la pregressa conoscenza di essi, i cui elementi essenziali sono peraltro riportati nell'atto impugnato, il contribuente è infatti in grado di calcolare la correttezza del calcolo di sanzioni ed interessi.
Occorre pertanto esaminare la documentazione al riguardo prodotta dall'agente della riscossione, operazione che involge anche il merito del secondo e del terzo motivo di doglianza.
Premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte alla quale il Collegio si attiene, il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale e quello di tributi locali, diritti camerali, interessi e sanzioni è quinquennale, mentre quello delle tasse automobilistiche è triennale per espresso dettato normativo, dalla documentazione in atti, di consultazione non agevole in quanto non corredata da apposito indice, emerge - in sintesi - quanto segue:
cartelle di pagamento:
29320170033396687000, not. postale diretta in data 13/2/2018 a mani di familiare convivente;
trattandosi di tasse automobilistiche, il termine di prescrizione triennale è decorso (esso sarebbe scaduto il
31/12/2021, con proroga al 31/12/2023 per effetto della normativa emergenziale, art. 68 d.l. 18/2020);
29320180008140504000, not. postale diretta, plico ritirato da delegato il 30/5/2018; trattandosi di TARSU, il termine di prescrizione quinquennale è scaduto in quanto sarebbe decorso il 30/5/2023, con proroga di
541 giorni per effetto della normativa emergenziale, art. 68 citato;
29320180023511376000, non vi è prova della notifica
29320190019748907000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani del destinatario il 15/10/2021
29320200049481083000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
6/4/2022, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320200063491739000, not. postale diretta a mani del destinatario in data 16/5/2022
29320210053179840000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 13/3/2023
29320210123559513000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320210144303866000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320220045636008000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320220057924944000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
8/3/2023, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320220077063233001, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
12/4/2023, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320230005177650000, notificata a mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario in data 24/1/2024
29320230022635063000, non vi è prova della notifica
29320230035994820000, notificata a mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario in data 24/1/2024
29320240028064024000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 3/8/2024
29320240058324002001 (non menzionata nel certificato istruttoria prodotto da ADER), non vi è prova della notifica per quanto concerne le notifiche a mezzo posta a mani di familiare convivente, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo;
per quanto invece concerne le notifiche a familiare convivente da parte dell'ufficiale giudiziario,
l'attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata informativa fa fede fino a querela di falso, v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n.
20863; avvisi di accertamento esecutivi (TXDM00496 e TYS01A501971/2018):
non vi è prova della notifica, ma l'Agenzia delle Entrate ha documentato, mediante stampa da sistema informatico inserita nelle controdeduzioni, che entrambi gli avvisi erano stati oggetto di rateazione su istanza del contribuente, il quale ha anche pagato diverse rate;
non risponde pertanto al vero che egli non ne avesse mai avuto contezza prima della notifica dell'atto qui impugnato;
nelle sue note di replica il ricorrente afferma che < riconoscimento del debito per l'asserita rateazione delle pretese ivi sottese, considerato che parte resistente non documenta quanto contestato limitandosi di fatto a riportare delle immagini di atti interni che in quanto tali non possono assumere rilevanza nel presente giudizio>>; ma ritiene il Collegio che l'Ufficio non potesse documentare in altro modo i pagamenti effettuati dal contribuente fino agli anni 2022
e 2023, pagamenti che si giustificano solo in conseguenza dell'avvenuta conoscenza degli avvisi de quibus (né il ricorrente ipotizza una valida spiegazione alternativa).
Nelle sue memorie di replica, parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione offerta da controparte, poiché i referti di notifica prodotti sono privi della necessaria attestazione di conformità prescritta dall'art. 25 bis del D.Lgs 546/1992. L'eccezione va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
La norma, di formulazione invero non particolarmente felice, non può essere interpretata, ad avviso del Collegio, nel senso più ampio inteso da parte ricorrente (obbligo per le parti di attestare la conformità di ogni atto prodotto al fascicolo telematico), ma va ricondotta al solo caso in cui - eccezionalmente - una parte abbia prodotto un documento in formato cartaceo (ad esempio nel corso dell'udienza cautelare o di merito, su sollecitazione della Corte nell'ambito dei suoi poteri istruttori, o trattandosi di documento sopravvenuto di particolare rilevanza, o con il consenso di entrambe le parti); in tale limitato caso, considerato che - come si legge nella prima parte del comma 5 bis - gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio (fase di merito rispetto a quella cautelare) o nei suoi ulteriori gradi (giudizio di appello), la parte è tenuta a depositare nel fascicolo telematico la scansione di tale documento, munita di attestazione di conformità; in mancanza di tale adempimento, il giudice della fase o del grado successivo non potrà tenere conto del documento prodotto in formato cartaceo (ciò in quanto il fascicolo cartaceo non esiste più, ormai sostituito da quello telematico).
Se la disposizione avesse il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti), non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame si tratta di scansioni prodotte dallo stesso difensore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
Per completezza, va osservato che l'agente della riscossione ha anche prodotto copia di due intimazioni di pagamento, le n. 29320229004159820/000 29320229011459108/000, delle quali però non
è documentata la avvenuta notifica.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo. Con riguardo alle spese, esse vanno ascritte a parte ricorrente in ragione del principio della soccombenza, considerato che il ricorso viene accolto limitatamente ad alcune cartelle di importo assai modesto per tasse automobilistiche e tributi locali, mentre la comunicazione impugnata si fonda anche su cartelle di rilevantissimo importo che risultavano regolarmente notificate (in particolare, la cartella n. 29320190019748907000, che risulta notificata a mani dello stesso contribuente, ammonta ad oltre duecentomila euro). La liquidazione delle spese viene effettuata sulla base delle tariffe vigenti, come da dispositivo, muovendo dai minimi di legge in ragione della mancata predisposizione di indice e prospetti di raccordo della documentazione prodotta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 4.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 3.500 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IO (con distrazione in favore del difensore antistatario). - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5534/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 SANZIONI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2937620250000376200 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie depositate il 06/02/26
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
Il rappresentante di ADER si presenta alle 10.05 e insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 4/10/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2937620250000376200, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO e notificatagli in data
23/7/2025,
nonché le cartelle di pagamento ivi richiamate n. 29320170033396687000, 29320180008140504000,
29320180023511376000, 29320190019748907000, 29320200049481083000, 29320200063491739000,
29320210053179840000, 29320210123559513000, 29320210144303866000, 29320220045636008000,
29320220057924944000, 29320220077063233001, 29320230005177650000, 29320230022635063000,
29320230035994820000, 29320240028064024000, 29320240058324002001,
nonché gli avvisi di accertamento esecutivi ivi richiamati identificati con i numeri TXDM00496 (rif. Interno
89313009937895002000) e TYS01A501971/2018 ri. Interno 89320016757645003000),
atti afferenti tributi vari (sanzioni Irpef anno 2007, l'Irpef per l'anno 2007, 2013 e 2017, i Diritti Camerali
Annuali per gli anni 2018 e 2020, la Tassa Automobilistica per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 2021, la AR / Tari per l'anno 2011 e 2012, 2014, 2015, 2016);
la comunicazione attiene anche ad atti (avvisi di addebito) che non sono oggetto di impugnazione in questa sede;
adduceva i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione;
2) omessa notifica degli atti prodromici;
3) prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi.
Con note depositate il 3/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 4/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - IO si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
chiamava contestualmente in causa il Comune di Trecastagni, che però non si costituiva in giudizio.
Con memorie di replica depositate il 6/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso, la comunicazione impugnata è correttamente motivata in quanto richiama le norme di riferimento e gli estremi delle cartelle ed avvisi sottesi;
trattasi di tipico esempio di motivazione per relationem, che presuppone la corretta conoscenza degli atti prodromici richiamati;
attraverso la pregressa conoscenza di essi, i cui elementi essenziali sono peraltro riportati nell'atto impugnato, il contribuente è infatti in grado di calcolare la correttezza del calcolo di sanzioni ed interessi.
Occorre pertanto esaminare la documentazione al riguardo prodotta dall'agente della riscossione, operazione che involge anche il merito del secondo e del terzo motivo di doglianza.
Premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte alla quale il Collegio si attiene, il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale e quello di tributi locali, diritti camerali, interessi e sanzioni è quinquennale, mentre quello delle tasse automobilistiche è triennale per espresso dettato normativo, dalla documentazione in atti, di consultazione non agevole in quanto non corredata da apposito indice, emerge - in sintesi - quanto segue:
cartelle di pagamento:
29320170033396687000, not. postale diretta in data 13/2/2018 a mani di familiare convivente;
trattandosi di tasse automobilistiche, il termine di prescrizione triennale è decorso (esso sarebbe scaduto il
31/12/2021, con proroga al 31/12/2023 per effetto della normativa emergenziale, art. 68 d.l. 18/2020);
29320180008140504000, not. postale diretta, plico ritirato da delegato il 30/5/2018; trattandosi di TARSU, il termine di prescrizione quinquennale è scaduto in quanto sarebbe decorso il 30/5/2023, con proroga di
541 giorni per effetto della normativa emergenziale, art. 68 citato;
29320180023511376000, non vi è prova della notifica
29320190019748907000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani del destinatario il 15/10/2021
29320200049481083000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
6/4/2022, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320200063491739000, not. postale diretta a mani del destinatario in data 16/5/2022
29320210053179840000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 13/3/2023
29320210123559513000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320210144303866000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320220045636008000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 2/12/2022
29320220057924944000, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
8/3/2023, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320220077063233001, notificata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie convivente in data
12/4/2023, con spedizione di raccomandata come attestato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso e documentato da distinta di spedizione
29320230005177650000, notificata a mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario in data 24/1/2024
29320230022635063000, non vi è prova della notifica
29320230035994820000, notificata a mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario in data 24/1/2024
29320240028064024000, not. postale diretta a mani della moglie convivente in data 3/8/2024
29320240058324002001 (non menzionata nel certificato istruttoria prodotto da ADER), non vi è prova della notifica per quanto concerne le notifiche a mezzo posta a mani di familiare convivente, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo;
per quanto invece concerne le notifiche a familiare convivente da parte dell'ufficiale giudiziario,
l'attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata informativa fa fede fino a querela di falso, v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n.
20863; avvisi di accertamento esecutivi (TXDM00496 e TYS01A501971/2018):
non vi è prova della notifica, ma l'Agenzia delle Entrate ha documentato, mediante stampa da sistema informatico inserita nelle controdeduzioni, che entrambi gli avvisi erano stati oggetto di rateazione su istanza del contribuente, il quale ha anche pagato diverse rate;
non risponde pertanto al vero che egli non ne avesse mai avuto contezza prima della notifica dell'atto qui impugnato;
nelle sue note di replica il ricorrente afferma che < riconoscimento del debito per l'asserita rateazione delle pretese ivi sottese, considerato che parte resistente non documenta quanto contestato limitandosi di fatto a riportare delle immagini di atti interni che in quanto tali non possono assumere rilevanza nel presente giudizio>>; ma ritiene il Collegio che l'Ufficio non potesse documentare in altro modo i pagamenti effettuati dal contribuente fino agli anni 2022
e 2023, pagamenti che si giustificano solo in conseguenza dell'avvenuta conoscenza degli avvisi de quibus (né il ricorrente ipotizza una valida spiegazione alternativa).
Nelle sue memorie di replica, parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione offerta da controparte, poiché i referti di notifica prodotti sono privi della necessaria attestazione di conformità prescritta dall'art. 25 bis del D.Lgs 546/1992. L'eccezione va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
La norma, di formulazione invero non particolarmente felice, non può essere interpretata, ad avviso del Collegio, nel senso più ampio inteso da parte ricorrente (obbligo per le parti di attestare la conformità di ogni atto prodotto al fascicolo telematico), ma va ricondotta al solo caso in cui - eccezionalmente - una parte abbia prodotto un documento in formato cartaceo (ad esempio nel corso dell'udienza cautelare o di merito, su sollecitazione della Corte nell'ambito dei suoi poteri istruttori, o trattandosi di documento sopravvenuto di particolare rilevanza, o con il consenso di entrambe le parti); in tale limitato caso, considerato che - come si legge nella prima parte del comma 5 bis - gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio (fase di merito rispetto a quella cautelare) o nei suoi ulteriori gradi (giudizio di appello), la parte è tenuta a depositare nel fascicolo telematico la scansione di tale documento, munita di attestazione di conformità; in mancanza di tale adempimento, il giudice della fase o del grado successivo non potrà tenere conto del documento prodotto in formato cartaceo (ciò in quanto il fascicolo cartaceo non esiste più, ormai sostituito da quello telematico).
Se la disposizione avesse il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti), non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame si tratta di scansioni prodotte dallo stesso difensore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
Per completezza, va osservato che l'agente della riscossione ha anche prodotto copia di due intimazioni di pagamento, le n. 29320229004159820/000 29320229011459108/000, delle quali però non
è documentata la avvenuta notifica.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte provvede come da dispositivo. Con riguardo alle spese, esse vanno ascritte a parte ricorrente in ragione del principio della soccombenza, considerato che il ricorso viene accolto limitatamente ad alcune cartelle di importo assai modesto per tasse automobilistiche e tributi locali, mentre la comunicazione impugnata si fonda anche su cartelle di rilevantissimo importo che risultavano regolarmente notificate (in particolare, la cartella n. 29320190019748907000, che risulta notificata a mani dello stesso contribuente, ammonta ad oltre duecentomila euro). La liquidazione delle spese viene effettuata sulla base delle tariffe vigenti, come da dispositivo, muovendo dai minimi di legge in ragione della mancata predisposizione di indice e prospetti di raccordo della documentazione prodotta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 4.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 3.500 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IO (con distrazione in favore del difensore antistatario). - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)