Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2021, proposto da
Baroni Nuovi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle Province di Brindisi e di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, alla piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
1. della nota della Provincia di Brindisi, Area 4, Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, prot. n. 0022530 del 6.07.2021, recante ad oggetto « Baroni Nuovi Srl – PAUR - Impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 17,996 MW e potenza in AC di 15,000 MW, denominato “BARONINUOVI” e delle relative opere di connessione alla rete da realizzare nel territorio di Brindisi alla Località “Casignano”. Comunicazione dei motivi ostativi al positivo accoglimento della domanda ex art. 10-bis della L. n. 241/90 » con la quale la Provincia di Brindisi, all'esito della conferenza di servizi decisoria del 13.05.2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
2. del verbale della seconda Conferenza di servizi, trasmesso con nota prot. n. 20844 del 22/06/2021 e dei giudizi espressi in quella sede;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse: la nota prot. n. 14881 del 26/03/2021 del Servizio agricoltura della Regione Puglia; la nota prot. n. 29931 del 04/06/2021 del Servizio agricoltura della Regione Puglia; la nota prot. n. 3458 del 15/04/2021 della Regione Puglia, Sezione paesaggio; la nota 11/06/2021 della Regione Puglia Sezione paesaggio; la nota prot. n. 1393 del 16/04/2021 della Soprintendenza archeologia belle arti e Paesaggio; la nota prot. n. 41304 del 16/04/2021 del Comune di Brindisi; la nota prot. n. 62097 del 11/06/2021 del Comune di Brindisi; il PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (PPTR Puglia Elaborato 4.4.1 Parte I); le previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”) del PPTR Puglia, unitamente alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Province di Brindisi e Lecce, della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. NZ VA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Impugnava la società ricorrente, ai fini dell’annullamento (e finanche della declaratoria della nullità), con chiara evidenza, atti endoprocedimentali (preavviso di diniego, verbali di conferenza di servizi, atti amministrativi generali) privi di alcuna portata lesiva immediata.
Ergo , va subito evidenziato che un gravame così posto risulta carente della fondamentale condizione dell’azione dell’ interesse ad agire personale, concreto e attuale, che materializza processualmente una domanda giudiziale delibabile, com’è stato rappresentato dal Collegio all’udienza e le parti sul punto hanno dedotto.
Anche con nota depositata, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza, nell’attesa della futura adozione del provvedimento finale, se e in quanto esso, alla stregua del preavviso di diniego, risulterà sfavorevole, nella sostanza però finendo per proporre una domanda giudiziale condizionata. Peraltro, a latere , consterebbe, a seguito di recente produzione documentale della Provincia di Brindisi, che un provvedimento finale di diniego sia stato in realtà già adottato alcuni anni or sono, ovverosia è stato pubblicato all’albo pretorio nell’anno 2021 (e, notificato via PEC nel 2026, a seguito di una istanza di accesso agli atti presentata dalla società).
Resistono le intimate Regione e Provincia, le quali, con memorie, eccepiscono l’inammissibilità della domanda giudiziale, così com’è stata introdotta, per una pluralità di profili, e, altresì, eccepiscono, in via soltanto subordinata (come confermato nel corso della discussione in udienza), come la sezione distaccata del T.a.r. di Lecce possa esser pur ritenuta, ai sensi dell’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., priva di attribuzione, nella ripartizione delle controversie con la sede principale del T.a.r. Puglia, ai fini del gravame proposto, in quanto, tra i diversi atti presupposti e/o connessi avversati, v’è la censura posta con riguardo al P.P.T.R. Puglia (approvato con delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176); tuttavia – osserva il Collegio – mancando un provvedimento finale impugnato, non si evince qual sia la portata lesiva o ostativa dirimente dell’impugnazione di un atto amministrativo generale di pianificazione paesaggistica, ai fini della (insussistente) statuizione provvedimentale.
Reputa il Collegio, in conformità ad uniforme orientamento della giurisprudenza ( ex multis : Cons. St. sez. V, 23 giugno 2025, n. 5470; Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1225; Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862), che una simile impugnativa, in quanto incentrata, rebus sic stantibus , avverso meri atti endoprocedimentali discrezionali (preavviso di diniego, verbali di conferenza di servizi, atti amministrativi generali), che non hanno determinato alcun arresto procedimentale ( ex pluris : Cons. St., sez. V, 22 agosto 2024, n. 7205; Cons. St., sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476) e dalla chiara indole e natura non provvedimentale finale e, quindi, giammai lesivi di un interesse concreto attuale, si appalesi come inammissibile.
Va, infine, sottolineato che, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , secondo periodo, cod. proc. amm., “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ”, che, per quanto detto, non sono configurabili nella fattispecie; né l’eccezione opposta, ai sensi dell’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., è idonea a determinare altra decisione, in quanto formulata soltanto in via subordinata e nella sostanza tuzioristica.
Peraltro, ove sopravvenga provvedimento finale, impugnabile nei termini, la società ricorrente potrà formulare l’impugnativa del caso, unitamente agli atti connessi e presupposti non immediatamente lesivi.
In ultima analisi, il ricorso, per le sopra evidenziate motivazioni, è inammissibile.
Le spese del giudizio possono esser vieppiù compensate tra tutte le parti, per la natura e peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
NZ VA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ VA | RI Moro |
IL SEGRETARIO